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Messaggio Da lorisbugli Gio Ott 03, 2019 8:02 pm

chiedo aiuto e pareri riguardo un tema toccato in coda a un altro post:si può o no rinunciare a una supplenza da cs fino al 31-8 per accettarne una da a.a. sempre fino al 31-8?secondo l'art 7 del regolamento x le supplenze ata la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della
possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all'.articolo 2, per l'anno scolastico successivo;
2) l’abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto 1) sia la perdita della possibilità di
conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle
graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.
quindi sembra che una volta dimesso uno non possa piu prendere nessuna supplenza di nessun tipo.
la nota del 28-8-19 del miur invece recita: L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica
non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale,
sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
quale delle 2 interpretazioni è corretta?grazie

lorisbugli

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