Vincolo triennale per docente con precedenza, titolare in comune viciniore?
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Vincolo triennale per docente con precedenza, titolare in comune viciniore?
Buon pomeriggio a tutti.
Ho un quesito sul vincolo triennale, che sappiamo essere vigente a partire dall'anno scolastico in corso, sulla base degli esiti della mobilità presentata (e ottenuta, su preferenza puntuale) lo scorso anno. Vi è il seguente caso, in cui il suddetto vincolo triennale non vige; riguarda i docenti che hanno fruito delle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI sulla mobilità 2019/22.
In particolare, l'art. 2, comma 2, CCNI vigente, stabilisce:
"Ai sensi art. 22, comma 4, lett. al) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente
che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che
professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di
mobilità per il triennio successivo. (…)
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle
condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una
scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti
trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa".
Secondo quanto si capisce dalla norma, se un docente con una precedenza dell'art. 13 CCNI aveva provato a chiedere la mobilità nel Comune per cui vale la precedenza (ad esempio, in cui esercita un mandato amministrativo, in cui risiede il genitore da assistere, etc.), ma non l'aveva ottenuta, ottenendola invece in un altro Comune (anche vicino), con preferenza puntuale, tale deroga al vincolo triennale gli dà la possibilità anche l'anno successivo di provare a fare la domanda (in modo da poter magari ottenere la titolarità proprio nel Comune relativo alla precedenza).
Però, mi chiedo se, stando alla lettera della norma citata, un docente con precedenza (sempre ex art. 13) che abbia formulato lo scorso anno richiesta puntuale per una scuola in Comune viciniore perché nel Comune per cui vale la sua precedenza non vi erano scuole esprimibili (per assenza di scuole, assenza della sua classe di concorso) ed abbia ottenuto soddisfazione alla domanda con riferimento a una scuola del Comune viciniore, sia bloccato quest'anno dal vincolo triennale o meno. Se ancora oggi nel comune riferibile alla precedenza non vi sono scuole, non avrebbe senso che egli formulasse la domanda, se non per spostarsi in altra scuola sempre dello stesso Comune viciniore, in cui è titolare...Però il suo è il caso in cui non ha ottenuto un posto nel comune inerente alla precedenza.
Grazie mille e scusate per la lunghezza del quesito!
Ho un quesito sul vincolo triennale, che sappiamo essere vigente a partire dall'anno scolastico in corso, sulla base degli esiti della mobilità presentata (e ottenuta, su preferenza puntuale) lo scorso anno. Vi è il seguente caso, in cui il suddetto vincolo triennale non vige; riguarda i docenti che hanno fruito delle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI sulla mobilità 2019/22.
In particolare, l'art. 2, comma 2, CCNI vigente, stabilisce:
"Ai sensi art. 22, comma 4, lett. al) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente
che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che
professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di
mobilità per il triennio successivo. (…)
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle
condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una
scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti
trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa".
Secondo quanto si capisce dalla norma, se un docente con una precedenza dell'art. 13 CCNI aveva provato a chiedere la mobilità nel Comune per cui vale la precedenza (ad esempio, in cui esercita un mandato amministrativo, in cui risiede il genitore da assistere, etc.), ma non l'aveva ottenuta, ottenendola invece in un altro Comune (anche vicino), con preferenza puntuale, tale deroga al vincolo triennale gli dà la possibilità anche l'anno successivo di provare a fare la domanda (in modo da poter magari ottenere la titolarità proprio nel Comune relativo alla precedenza).
Però, mi chiedo se, stando alla lettera della norma citata, un docente con precedenza (sempre ex art. 13) che abbia formulato lo scorso anno richiesta puntuale per una scuola in Comune viciniore perché nel Comune per cui vale la sua precedenza non vi erano scuole esprimibili (per assenza di scuole, assenza della sua classe di concorso) ed abbia ottenuto soddisfazione alla domanda con riferimento a una scuola del Comune viciniore, sia bloccato quest'anno dal vincolo triennale o meno. Se ancora oggi nel comune riferibile alla precedenza non vi sono scuole, non avrebbe senso che egli formulasse la domanda, se non per spostarsi in altra scuola sempre dello stesso Comune viciniore, in cui è titolare...Però il suo è il caso in cui non ha ottenuto un posto nel comune inerente alla precedenza.
Grazie mille e scusate per la lunghezza del quesito!
giandocente- Messaggi : 212
Data d'iscrizione : 09.01.18
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