Ammissione per tutti i non ritirati?
3 partecipanti
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Ammissione per tutti i non ritirati?
Salve,
come da titolo: uno studente che non si fosse ritirato, ma che avesse superato il numero di assenze già prima della didattica a distanza, sarebbe automaticamente ammesso all'esame?
Se possibile astenersi dal rispondere "giusto o sbagliato", vorrei una risposta tecnica.
Grazie!
come da titolo: uno studente che non si fosse ritirato, ma che avesse superato il numero di assenze già prima della didattica a distanza, sarebbe automaticamente ammesso all'esame?
Se possibile astenersi dal rispondere "giusto o sbagliato", vorrei una risposta tecnica.
Grazie!
PlutOne- Messaggi : 292
Data d'iscrizione : 30.08.11
Re: Ammissione per tutti i non ritirati?
La risposta tecnica è che il D.Lgs. 62/2017 prevede un numero di giorni per la validazione dell'anno scolastico, mentre il D.L. 22/2020 dà mandato al Ministero di emanare dei decreti che disciplinano le condizioni per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato in deroga alle disposizioni del D.Lgs 62/2017. Pertanto bisogna aspettare il relativo decreto
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Ammissione per tutti i non ritirati?
ottima risposta, grazie
PlutOne- Messaggi : 292
Data d'iscrizione : 30.08.11
Re: Ammissione per tutti i non ritirati?
Salve, dalla bozza pare di intendere che la risposta sia sì: tutti ammessi. Il 100% di chi non si è mai ritirato, farà lesame. No?
PlutOne- Messaggi : 292
Data d'iscrizione : 30.08.11
Re: Ammissione per tutti i non ritirati?
Alla luce dell'ordinanza appena uscita, si fa riferimento allo statuto degli studenti per l'ammissione allo scrutinio. Si riferisce all'art. 3 comma 1 che tra i doveri degli studenti rientra la fequenza e l'assolvimento degli impegni?
Un alunno che è sparito a dicembre possiamo non ammetterlo facendo riferimento a questo? E in caso contrario, perché nelle classi non terminali posso non ammettere chi è sparito prima della quarantena, e in quinta no?
Un alunno che è sparito a dicembre possiamo non ammetterlo facendo riferimento a questo? E in caso contrario, perché nelle classi non terminali posso non ammettere chi è sparito prima della quarantena, e in quinta no?
Barbés- Messaggi : 165
Data d'iscrizione : 09.11.13
Re: Ammissione per tutti i non ritirati?
L'esclusione dall'esame per motivi disciplinari è disposto dal consiglio di istituto per gravi mancanze disciplinari, non per la semplice assenza. I provvedimenti disciplinari vanno presi contestualmente al comportamento contestato e seguendo la procedura indicata nello statuto degli studenti. Non può essere disposto a distanza di mesi. L'ordinanza non mi pare che lasci margini interpretativi sull'ammissione indiscriminata all'esame di tutti gli iscritti all'ultimo anno. Se poi uno studente che non si è mai fatto vedere riesce a superare l'esame di Stato, o è particolarmente brillante o ha trovato una commissione poco professionale
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Ammissione per tutti i non ritirati?
No certo non parlavo di motivi disciplinari.
In coda alla ordinanza, alle disposizioni finali, mi pare di capire che saranno date ulteriori indicazioni sugli scrutini delle classi terminali. Probabilmente questa casistica verrà trattata lì. Mi pare ci sia una notevole discrepanza tra un alunno dalla prima alla quarta che non si è mai visto, e viene bocciato, e uno di quinta che, nelle stesse condizioni, viene promosso. Ho tutti e due i casi, uno in quarta e uno in quinta
In coda alla ordinanza, alle disposizioni finali, mi pare di capire che saranno date ulteriori indicazioni sugli scrutini delle classi terminali. Probabilmente questa casistica verrà trattata lì. Mi pare ci sia una notevole discrepanza tra un alunno dalla prima alla quarta che non si è mai visto, e viene bocciato, e uno di quinta che, nelle stesse condizioni, viene promosso. Ho tutti e due i casi, uno in quarta e uno in quinta
Barbés- Messaggi : 165
Data d'iscrizione : 09.11.13
Re: Ammissione per tutti i non ritirati?
Gli scrutini delle classi terminali sono disciplinati dall'art. 3 comma 2 dell'ordinanza sugli esami di Stato:
In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell'esito di una
Ministero dell’Istruzione, votazione, prevale il voto del presidente. L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all'albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del
comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito
scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per tutti gli studenti esaminati
in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento,
nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti.
In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell'esito di una
Ministero dell’Istruzione, votazione, prevale il voto del presidente. L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all'albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del
comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito
scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per tutti gli studenti esaminati
in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento,
nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti.
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
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