Congedo parentale contemporaneo padre-madre
2 partecipanti
Congedo parentale contemporaneo padre-madre
Buongiorno,
è possibile chiedere il congedo parentale contemporaneo per padre e madre, entrambi insegnanti? Se sì, è sufficiente presentare richiesta alla segreteria? E con quanto anticipo? Ho provato a chiedere chiarimenti, ma la segretaria della mia scuola è assente per malattia e il sostituto non mi ha saputo dare indicazioni.
Grazie a tutti
è possibile chiedere il congedo parentale contemporaneo per padre e madre, entrambi insegnanti? Se sì, è sufficiente presentare richiesta alla segreteria? E con quanto anticipo? Ho provato a chiedere chiarimenti, ma la segretaria della mia scuola è assente per malattia e il sostituto non mi ha saputo dare indicazioni.
Grazie a tutti
mgr- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 06.05.20
Re: Congedo parentale contemporaneo padre-madre
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2019/01/congedo-parentale-OS.pdf
[i]Madre e padre possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente, fermo
restando il limite previsto dalla legge (dieci/undici mesi concessi ad entrambi).
[/i]
[i]La lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la domanda di fruizione del
congedo parentale, con riferimento al figlio per il quale si chiede il beneficio e con
l’indicazione della relativa durata, all’ufficio di segreteria della scuola di appartenenza
di norma 15 prima della data di decorrenza del periodo di congedo, salvo in
presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il
rispetto di detto termine. In tale ultimo caso, la domanda può essere presentata entro
le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro (art. 12 commi 6 e 7
CCNL/2007).
[/i]
[i]Madre e padre possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente, fermo
restando il limite previsto dalla legge (dieci/undici mesi concessi ad entrambi).
[/i]
[i]La lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la domanda di fruizione del
congedo parentale, con riferimento al figlio per il quale si chiede il beneficio e con
l’indicazione della relativa durata, all’ufficio di segreteria della scuola di appartenenza
di norma 15 prima della data di decorrenza del periodo di congedo, salvo in
presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il
rispetto di detto termine. In tale ultimo caso, la domanda può essere presentata entro
le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro (art. 12 commi 6 e 7
CCNL/2007).
[/i]
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
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