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Messaggio Da sonica Mer Giu 17, 2020 11:34 am

Salve colleghi, qualcuno sa dirmi se noi insegnanti abbiamo diritto a qualche rimborso dal 730 per le spese d'affitto?...io lavoro fuori dalla mia regione da 8 anni, ma non ho mai cambiato la residenza, al momento sono domiciliata a Milano e pago un bel pò di affitto, un piccolo rimborso non sarebbe male...Spero qualcuno di voi saprà rispondermi, vorrei spedire la dichiarazione dei redditi precompilata in questi giorni. Grazie mille e buona giornata a tutti

sonica

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Messaggio Da Regolo. Mer Giu 17, 2020 4:48 pm

Esistono 4 tipoloigie di detrazioni delle spese di affitto.
Ti incollo la parte che ti interessa, che ho prelevato dalle istruzioni per la compilazione del 730-2020.

[b]SEZIONE V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione[/b]
Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). La detrazione sarà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale sulla base degli importi riportati in Appendice nella tabella 2 “Detrazioni per canoni di locazione”.
Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.
Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell’anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella “mod. N.” posta in alto a destra del modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.
[b]Rigo e71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale[/b]
[b]Colonna 1 (tipologia)[/b]: indicare il codice relativo alla detrazione.
[b]‘1’ detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.[/b] Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431).
[b]‘2’ detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale.[/b] Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni
dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).
Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre verificare la necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo territoriale. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto precisato
nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate.
[b]‘3’ detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale.[/b] Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in
cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2017 la detrazione può essere fruita anche per il 2018 e il 2019.
[b]Colonna 2 (n. giorni)[/b]: indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
[b]Colonna 3 (percentuale)[/b]: indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.
[b]Rigo e72 - lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro[/b]
Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2017, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019. La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione
a partire dall’anno d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
[b]Colonna 1 (n. giorni)[/b]: indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
[b]Colonna 2 (percentuale)[/b]: indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.

Qui di seguito la tabella con le detrazioni:

https://servimg.com/view/19397618/9
Regolo.
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Messaggio Da sonica Mer Giu 17, 2020 5:34 pm

grazie mille per le delucidazioni!

sonica

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Messaggio Da sonica Mer Giu 17, 2020 5:41 pm

avrei dovuto spostare la residenza per aver diritto alle detrazioni giusto?

sonica

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Messaggio Da Regolo. Mer Giu 17, 2020 6:10 pm

Solo la quarta tipologia (rigo E72) lo prevede, sotto certe condizioni (almeno 100 km dalla vecchia residenza e fuori regione) e comunque se ne può usufruire solo per 3 anni dal cambio.
Le prime tre tipologie (rigo E71) non richiedono cambio residenza.
Regolo.
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Messaggio Da sonica Mer Giu 17, 2020 6:16 pm

grazie ancora Regolo! Mi sembra giusto del resto se ci rimborsano anche una minima parte!

sonica

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