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Messaggio Da Riabe Mar Giu 23, 2020 7:10 pm

Buongiorno,

Il servizio militare di leva, svolto quando già si aveva il titolo di accesso alla classe di concorso, ma prima di aver iniziato a lavorare a scuola, costituisce un titolo preferenziale ai fini del concorso ordinario (e per le Graduatorie Provinciali), corrispondente alla voce "l'aver prestato servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica"?

Grazie mille

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Messaggio Da Dec Mar Giu 23, 2020 7:20 pm

Non mi risulta.

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Messaggio Da Riabe Mar Giu 23, 2020 7:35 pm

[quote="Dec"]Non mi risulta.[/quote]

Dec, ti ringrazio per la cortesia.
Ho visto accidentalmente un articolo, e non sono certo di aver interpretato correttamente un articolo su Obiettivo Scuola, che non posso linkare. Il titolo è il seguente: "SERVIZIO MILITARE, SERVIZIO CIVILE E TITOLI DI PREFERENZA NEI CONCORSI\GRADUATORIE"

"Il servizio militare o quello civile sostitutivo nonché anche quello volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva sono valutabili come "servizio svolto presso enti pubblici", in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002. Di conseguenza, essi consentono di barrare la preferenza per aver prestato servizio senza demerito alle dipendenze delle amministrazioni statali."

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Messaggio Da Dec Mar Giu 23, 2020 8:03 pm

Riesci almeno ad indicarmi la data di pubblicazione, in modo che possa ritrovarlo?

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Messaggio Da Riabe Mar Giu 23, 2020 8:37 pm

[quote="Dec"]Riesci almeno ad indicarmi la data di pubblicazione, in modo che possa ritrovarlo?[/quote]

sì, certamente.
Servizio militare, servizio civile e titoli di preferenza nei
concorsi\graduatorie
Pubblicato: 17 Giugno 2020
E' reperibile sul sito di Obiettivo Scuola .it
Grazie!

Riabe

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Messaggio Da Dec Mar Giu 23, 2020 8:47 pm

Avevo letto Orizzonte Scuola. Comunque vado a leggerlo lo stesso.
Ho letto e letto anche la nota ministeriale: a parte il fatto che la nota è riferita alle graduatorie Ata, che hanno regole diverse, osservo che si parla di servizio militare volontario e servizio civile volontario, non del servizio militare di leva, perciò resto della mia opinione, pur non essendo certo della risposta.
Per quello che ne so, ci deve un contratto alle dipendenze della pubblica amministrazione e chi prestava servizio militare obbligatorio (o servizio civile sostitutivo) non aveva un contratto di tipo subordinato.

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Messaggio Da Riabe Mer Giu 24, 2020 1:25 am

[quote="Dec"]Avevo letto Orizzonte Scuola. Comunque vado a leggerlo lo stesso.
Ho letto e letto anche la nota ministeriale: a parte il fatto che la nota è riferita alle graduatorie Ata, che hanno regole diverse, osservo che si parla di servizio militare volontario e servizio civile volontario, non del servizio militare di leva, perciò resto della mia opinione, pur non essendo certo della risposta.
Per quello che ne so, ci deve un contratto alle dipendenze della pubblica amministrazione e chi prestava servizio militare obbligatorio (o servizio civile sostitutivo) non aveva un contratto di tipo subordinato.[/quote]

Grazie Dec!
Apprezzo molto le tue considerazioni.
Provo a risponderti.
a) L'articolo di Obbiettivo scuola cita il Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77 "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64", però, la nota ministeriale, riguarda, come hai indicato, gli ATA.

b) So che il servizio militare/civile da punteggio nella graduatoria ATA, però mi rendo conto che in questo caso stiamo parlando di titolo preferenziale, senza punteggio, per graduatorie o concorsi docenti

c) Ho provato a consultare direttamente le fonti dell'articolo citato (di Obiettivo scuola).
L'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002 recita: " Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, e' valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici." Il senso, da quanto ho inteso, è che in precedenza il servizio civile svolto dopo l'eliminazione dell'obbligo di leva, per errore, non veniva considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione.

d) Credo che il senso della frase dell'articolo della testata online (Obiettivo scuola) che ho preso come riferimento sia il seguente: il servizio militare (di leva/obbligatorio) oppure quello civile sostitutivo (quando la leva era obbligatoria) oppure il sevizio civile volontario svolto dopo l'eliminazione dell'obbligo di leva, siano tutti e tre valutabili come "servizio svolto presso enti pubblici". Resta da capire però se è fondato sulle norme.

e) Ho consultato il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487, art. 5, c. 4, però non mi ha persuaso completamente. Per lo stesso motivo che hai citato tu, ovvero che "si parla di servizio militare volontario e servizio civile volontario, non del servizio militare di leva".

f) Mi sono imbattuto in un articolo di Orizzonte Scuola, dal titolo "Il “servizio civile” è equiparato al “servizio militare” ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento?" del 5 marzo 2020.
Cito qui sotto la parte finale de''articolo, che mi pare sia abbastanza illuminante (credo):

"I servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro risultano valutabili a fini concorsuali, e ciò in base al principio di cui all’art. 52, c. II, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. E’ dunque lungo tale linea interpretativa, in cui l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, c. VII, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili:

ai fini della carriera (art. 485),
ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050 c I),
in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, c. II),
in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, c. I)."


Ancora più chiaro, il seguente passaggio, che precede quello che ho citato sopra:

"l’art. 2050 del D.Lgs. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare, e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione, come titolo nei concorsi pubblici stabilisce, al comma , che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma II, che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”."

Quindi, parrebbe che il servizio di leva, militare o civile che sia, possa essere valutato nei concorsi pubblici, perché in pendenza di rapporto di lavoro, cioè è come se il militare di leva fosse un dipendente della PA.

In conclusione, mi pare che ci siano degli elementi interessanti a favore della tesi secondo la quale il servizio militare di leva costituisca titolo preferenziale nei concorsi scolastici e nelle graduatorie scolastiche.
Il dubbio resta, però, alla luce di quanto sopra, direi che di fondo possa prevalere il sì.
Peccato che le norme non siano un pochino più chiare, perché mettere o meno una spunta in un modulo diventa un'impresa :-)


Riabe

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Messaggio Da Dec Mer Giu 24, 2020 1:45 am

Però si parla sempre di servizio in pendenza di rapporto di lavoro. Tu invece parli di servizio militare in assenza di nomina nella scuola.
Quella preferenza spetta a chi ha lavorato per un altro ente pubblico diverso dalla scuola, quindi secondo me le domande che devi porti sono sostanzialmente due: l'esercito è una pubblica amministrazione e il fatto di prestare servizio militare può essere considerato un lavoro? Secondo me no perché il fatto di accettare una proposta di lavoro è sempre una scelta, mentre il servizio militare obbligatorio era appunto un obbligo a cui non ci poteva sottrarre (a meno di non optare per il servizio civile sostitutivo).

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Messaggio Da Riabe Mer Giu 24, 2020 9:41 am

[quote="Dec"]Però si parla sempre di servizio in pendenza di rapporto di lavoro. Tu invece parli di servizio militare in assenza di nomina nella scuola.
Quella preferenza spetta a chi ha lavorato per un altro ente pubblico diverso dalla scuola, quindi secondo me le domande che devi porti sono sostanzialmente due: l'esercito è una pubblica amministrazione e il fatto di prestare servizio militare può essere considerato un lavoro? Secondo me no perché il fatto di accettare una proposta di lavoro è sempre una scelta, mentre il servizio militare obbligatorio era appunto un obbligo a cui non ci poteva sottrarre (a meno di non optare per il servizio civile sostitutivo).[/quote]

Grazie nuovamente per la cortesia e la pazienza.
Capisco quanto scrivi e l'impostazione dei dubbi che sollevi.
Di fondo, l'esercito mi pare possa essere configurabile come una componente della PA in quanto parte delle istituzioni statali. Ma questo non vuol dire che sia necessariamente così.
Per l'altra questione, penso invece che si debba fare una divisione tra "in costanza di nomina" e "in pendenza di rapporto di lavoro". Se per "costanza di nomina", come credo, si intende che si è dovuto interrompere il rapporto di lavoro con la scuola a causa del servizio militare, no, non è il mio caso e lo escludo. Invece, "in pendenza di rapporto di lavoro", direi di sì. Perché comunque eravamo anche pagati con la decade, quindi era un rapporto di tipo subordinato, messi in condizioni analoghe ai militari professionisti (che però ricevevano lo stipendio). A parte le mie impressioni, cito Legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.

Settore:Normativa nazionaleMateria:46. Forze armate e PoliziaCapitolo:46.11 servizio di levaData:24/12/1986Numero:958
ed in particolare l'art. 22 (Sospensione del rapporto di lavoro - Norme particolari per i pubblici concorsi) 

Art. 22. (Sospensione del rapporto di lavoro - Norme particolari per i pubblici concorsi)     1. L'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:     "Art. 77.     Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente.     La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.     Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.     Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.     L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.     Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata.     I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.    
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.    
Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.     La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo".

Da un certo punto di vista, a monte, si parla di sospensione del rapporto di lavoro (non è il mio caso).Dall'altra però, si dice che " Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.". Non nego comunque che vi sia un margine di ambiguità, che possa far propendere l'interpretazione verso una parte, o l'altra.

Riabe

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Messaggio Da Dec Mer Giu 24, 2020 1:41 pm

Onestamente non capisco la distinzione tra "in costanza di nomina" e "in pendenza di rapporto di lavoro" (non solo in quello che hai scritto tu, ma proprio nella normativa; non capisco perché a volte scrivano una cosa e a volte un'altra; è una materia da giurista, cosa che io non sono) e mi sembra che tu conosca la normativa molto meglio di me, perciò mi fermo qui e aspettiamo se qualcun altro ne sa di più.
Ti faccio solo notare che la spunta su quella casella è quasi sempre ininfluente (è una precedenza a parità di punteggio, ma viene dopo altri titoli di preferenza), quindi se non sei sicuro forse non ti conviene rischiare, però è una cosa che devi decidere tu.

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Messaggio Da Riabe Mer Giu 24, 2020 2:30 pm

[quote="Dec"]Onestamente non capisco la distinzione tra "in costanza di nomina" e "in pendenza di rapporto di lavoro" (non solo in quello che hai scritto tu, ma proprio nella normativa; non capisco perché a volte scrivano una cosa e a volte un'altra; è una materia da giurista, cosa che io non sono) e mi sembra che tu conosca la normativa molto meglio di me, perciò mi fermo qui e aspettiamo se qualcun altro ne sa di più.
Ti faccio solo notare che la spunta su quella casella è quasi sempre ininfluente (è una precedenza a parità di punteggio, ma viene dopo altri titoli di preferenza), quindi se non sei sicuro forse non ti conviene rischiare, però è una cosa che devi decidere tu.[/quote]

Ti ringrazio per tutte le risposte.
Concordo pienamente con i dubbi che sollevi sull'interpretazione delle due definizioni. L'ambiguità è nella norma (o nelle norme) stessa.
Per inciso, neppure io di formazione sono giurista, e non vorrei fornire interpretazioni arbitrarie.
A titolo meramente informativo, senza alcuna pretesa di interpretazione ultima e definitiva, nel frattempo, un sindacato mi ha detto che è possibile indicarlo come titolo preferenziale. Però il ragionamento che hai posto è validissimo. In fondo, anche se fosse, non è un titolo preferenziale che possa fare la differenza, non più di tanto, è marginale. Dunque, nel dubbio, si potrebbe anche omettere, per evitare errori.

Grazie nuovamente.

Riabe

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Messaggio Da Riabe Dom Giu 28, 2020 4:54 pm

Forse ho trovato la risposta.
Ho letto sul sito del Ministero della Difesa l'Art. 2050 del D. Lgs 15 marzo 2010, n.66, che stabilisce:

Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

Alla luce di quanto sopra, a me pare possa essere legittimo far valere il servizio militare di leva come titolo preferenziale alla voce "l'aver prestato servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica". Perché nell'Art. 2050 non si parla di "costanza di nomina", ed è sufficientemente esplicito al comma 2: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro."

I sindacati, in ogni caso, offrono pareri discordanti.

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Messaggio Da danielegiovanni.monaco Dom Lug 19, 2020 7:19 pm

07.19.2020  SU obiettivoscuola.it /articoli2/169-valutazione-del-servizio-militare-nel-mondo-della-scuola.html         SICURAMENTE QUESTO ARTICOLO E' ESAUSTIVO E DA' RAGIONE A RIABE

danielegiovanni.monaco

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