ATA 3 fascia. Validità servizio ai fini giuridici in assenza di provvedimento contrario
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ATA 3 fascia. Validità servizio ai fini giuridici in assenza di provvedimento contrario
Ringrazio anticipatamente chiunque avrà pazienza nella lettura e disponibilità ad aiutarmi vista l'imminente scadenza del 22 aprile.
Nel periodo febbraio - luglio 2018 accetto due supplenze come A.A. in 2 diversi istituti comprensivi (scuola A e B) in base alla graduatoria 2014/2017 (prorogata anche per l'a.s. 2017/2018).
Preciso che il periodo lavorato è successivo al termine per il rinnovo delle graduatorie 2017/2020 scaduto ad ottobre 2018. Per tale ragione il servizio svolto non è stato, ad oggi, mai dichiarato. Inoltre, all'epoca, nessuna delle due scuole ha disposto l'accertamento dei titoli e servizi.
Nell'anno scolastico 2018/19, in vigenza di nuova graduatoria 2017/2020, accetto una supplenza nella scuola C, sempre come A.A., per un periodo di 5 mesi (gennaio – giugno 2019). Essendo scuola di prima supplenza l'istituto C vuole procedere all'accertamento dei titoli ma, in assenza di precedente decreto di convalida, la scuola C si rivolge alla scuola A affinchè provveda ora per allora a fare i controlli di sua spettanza. La scuola A, a settembre 2019, emette decreto di rettifica: da 3,90 a 1,40 punti per i servizi e 13 punti per titoli. La scuola C, sulla base del decreto di rettifica della scuola A, procede con il suo accertamento solo per il titolo informatico aggiunto al rinnovo 2017/20 confermando punti 1,40 per servizio e punti 13,60 per titoli .
QUI INIZIA IL MIO PROBLEMA perchè: mentre la scuola C dichiara, inoltre, che il servizio svolto presso di sé è valido SOLO ai fini economici, le precedenti due scuole, A e B, nulla hanno mai disposto in proposito.
A questo punto mi domando:
· Può la scuola A emettere un decreto di rettifica a settembre 2019 dopo che la graduatoria 2014/2017, con la quale sono stata convocata, è ormai scaduta ed è in vigore la nuova graduatoria 2018/2020?
· Se la risposta è sì, può la scuola C dichiarare che il servizio prestato presso di se è valido solo ai fini economici se la rettifica fatta dalla scuola A non è dipesa dalla mancanza del titolo di accesso né tanto meno da una dichiarazione mendace (infatti non vi stata denuncia all'autorità giudiziaria per falso) bensì da una mia erronea valutazione di un servizio?
E se invece la risposta è no, cosa posso ancora fare?
· In ogni caso, posso considerare giuridicamente validi i servizi prestati nelle scuole A e B se i rispettivi Dirigenti Scolastici ad oggi non hanno emesso alcun decreto circa la validità ai soli fini economici (a differenza del DS della scuola C)?
Grazie
Nel periodo febbraio - luglio 2018 accetto due supplenze come A.A. in 2 diversi istituti comprensivi (scuola A e B) in base alla graduatoria 2014/2017 (prorogata anche per l'a.s. 2017/2018).
Preciso che il periodo lavorato è successivo al termine per il rinnovo delle graduatorie 2017/2020 scaduto ad ottobre 2018. Per tale ragione il servizio svolto non è stato, ad oggi, mai dichiarato. Inoltre, all'epoca, nessuna delle due scuole ha disposto l'accertamento dei titoli e servizi.
Nell'anno scolastico 2018/19, in vigenza di nuova graduatoria 2017/2020, accetto una supplenza nella scuola C, sempre come A.A., per un periodo di 5 mesi (gennaio – giugno 2019). Essendo scuola di prima supplenza l'istituto C vuole procedere all'accertamento dei titoli ma, in assenza di precedente decreto di convalida, la scuola C si rivolge alla scuola A affinchè provveda ora per allora a fare i controlli di sua spettanza. La scuola A, a settembre 2019, emette decreto di rettifica: da 3,90 a 1,40 punti per i servizi e 13 punti per titoli. La scuola C, sulla base del decreto di rettifica della scuola A, procede con il suo accertamento solo per il titolo informatico aggiunto al rinnovo 2017/20 confermando punti 1,40 per servizio e punti 13,60 per titoli .
QUI INIZIA IL MIO PROBLEMA perchè: mentre la scuola C dichiara, inoltre, che il servizio svolto presso di sé è valido SOLO ai fini economici, le precedenti due scuole, A e B, nulla hanno mai disposto in proposito.
A questo punto mi domando:
· Può la scuola A emettere un decreto di rettifica a settembre 2019 dopo che la graduatoria 2014/2017, con la quale sono stata convocata, è ormai scaduta ed è in vigore la nuova graduatoria 2018/2020?
· Se la risposta è sì, può la scuola C dichiarare che il servizio prestato presso di se è valido solo ai fini economici se la rettifica fatta dalla scuola A non è dipesa dalla mancanza del titolo di accesso né tanto meno da una dichiarazione mendace (infatti non vi stata denuncia all'autorità giudiziaria per falso) bensì da una mia erronea valutazione di un servizio?
E se invece la risposta è no, cosa posso ancora fare?
· In ogni caso, posso considerare giuridicamente validi i servizi prestati nelle scuole A e B se i rispettivi Dirigenti Scolastici ad oggi non hanno emesso alcun decreto circa la validità ai soli fini economici (a differenza del DS della scuola C)?
Grazie
mammabis- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 11.11.19
Re: ATA 3 fascia. Validità servizio ai fini giuridici in assenza di provvedimento contrario
Se le scuole A e B non hanno fatto nessun provvedimento peggiorativo per te, buon per te, ovvero fin quando non c'è un provvedimento che ti dice chiaramente che il servizio è valido solo ai fini economici e non giuridici per te è tutto valido. È invece senz'altro valido, anche giuridicamente, l'ultimo tuo servizio che la scuola C ti ha riconosciuto solo economicamente. Fai subito reclamo al dirigente scolastico (magari tramite un sindacato) citando la norma indicata nel DM 640/ 2017 che ti dà ragione.
giddi57- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 08.02.20
Re: ATA 3 fascia. Validità servizio ai fini giuridici in assenza di provvedimento contrario
giddi57 ha scritto:Se le scuole A e B non hanno fatto nessun provvedimento peggiorativo per te, buon per te, ovvero fin quando non c'è un provvedimento che ti dice chiaramente che il servizio è valido solo ai fini economici e non giuridici per te è tutto valido. È invece senz'altro valido, anche giuridicamente, l'ultimo tuo servizio che la scuola C ti ha riconosciuto solo economicamente. Fai subito reclamo al dirigente scolastico (magari tramite un sindacato) citando la norma indicata nel DM 640/ 2017 che ti dà ragione.
Ma secondo te, le scuole AeB possono ancora emettere un provvedimento peggiorativo ?
E il reclamo al Ds della scuola C entro quanto tempo si deve presentare?
Grazie mille :-)
mammabis- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 11.11.19
Re: ATA 3 fascia. Validità servizio ai fini giuridici in assenza di provvedimento contrario
Ma vedi la Riforma P.A. (c.d. Madia) ha previsto 18 mesi quale termine affinché la Pubblica Amministrazione possa sospendere o annullare in autotutela un proprio atto ritenuto illegittimo. Il ricorso alla scuola C lo puoi fare con il sindacato con procedura d'urgenza (Articolo 700 Codice di procedura civile) visto l'approssimarsi della scadenza delle domande per inclusione nelle graduatorie ata.
giddi57- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 08.02.20
Re: ATA 3 fascia. Validità servizio ai fini giuridici in assenza di provvedimento contrario
giddi57 ha scritto:Ma vedi la Riforma P.A. (c.d. Madia) ha previsto 18 mesi quale termine affinché la Pubblica Amministrazione possa sospendere o annullare in autotutela un proprio atto ritenuto illegittimo. Il ricorso alla scuola C lo puoi fare con il sindacato con procedura d'urgenza (Articolo 700 Codice di procedura civile) visto l'approssimarsi della scadenza delle domande per inclusione nelle graduatorie ata.
Grazie diggi57, sei stato davvero prezioso ed esaustivo
mammabis- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 11.11.19
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