Rinuncia a precedenza?
3 partecipanti
Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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Rinuncia a precedenza?
Buongiorno a tutti.
Chiedo cortesemente un chiarimento sul seguente caso.
Un Docente, nella domanda di mobilità, ha fatto valere una delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI vigente, ed ha ottenuto il trasferimento nella Scuola desiderata.
Quando sono state formate le graduatorie interne di Istituto per i sovrannumerari, ha fatto valere la medesima precedenza, dunque è stata escluso da tali graduatorie su sua richiesta. Può, l’anno successivo, pur sussistendo ancora la precedenza in questione, rinunciare all’esclusione dalle graduatorie interne che si formeranno (aggiorneranno), rinunciando così a far valere la precedenza e chiedendo di esser inserito nella graduatoria con il relativo punteggio?
Se ciò avviene, poi ci sono conseguenze sulla precedente mobilità, che era andata a buon fine? Ad esempio, può perdere il diritto al trasferimento che aveva ottenuto con quella precedenza? Credo di no, ma lo chiedo perché so che le varie operazioni sono connesse fra loro. Inoltre, alcune precedenze sono temporanee e va dichiarata l’eventuale loro decadenza, dunque non so se la rinuncia alla precedenza possa essere scambiata per una dichiarazione di decadenza (o possa produrre analoghi effetti), con il conseguente annullamento del precedente trasferimento (e dunque con il ritorno nella Scuola di origine, etc.).
Grazie e un saluto
Chiedo cortesemente un chiarimento sul seguente caso.
Un Docente, nella domanda di mobilità, ha fatto valere una delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI vigente, ed ha ottenuto il trasferimento nella Scuola desiderata.
Quando sono state formate le graduatorie interne di Istituto per i sovrannumerari, ha fatto valere la medesima precedenza, dunque è stata escluso da tali graduatorie su sua richiesta. Può, l’anno successivo, pur sussistendo ancora la precedenza in questione, rinunciare all’esclusione dalle graduatorie interne che si formeranno (aggiorneranno), rinunciando così a far valere la precedenza e chiedendo di esser inserito nella graduatoria con il relativo punteggio?
Se ciò avviene, poi ci sono conseguenze sulla precedente mobilità, che era andata a buon fine? Ad esempio, può perdere il diritto al trasferimento che aveva ottenuto con quella precedenza? Credo di no, ma lo chiedo perché so che le varie operazioni sono connesse fra loro. Inoltre, alcune precedenze sono temporanee e va dichiarata l’eventuale loro decadenza, dunque non so se la rinuncia alla precedenza possa essere scambiata per una dichiarazione di decadenza (o possa produrre analoghi effetti), con il conseguente annullamento del precedente trasferimento (e dunque con il ritorno nella Scuola di origine, etc.).
Grazie e un saluto
giandocente- Messaggi : 212
Data d'iscrizione : 09.01.18
Re: Rinuncia a precedenza?
Può rinunciare alla precedenza, o meglio: può essere re-incluso nella graduatoria interna se non chiede l'esclusione per 104.
Questo non impatta sulla mobilità ottenuta.
Questo non impatta sulla mobilità ottenuta.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Rinuncia a precedenza?
La precedenze che "scadono" sono altre.
arrubiu- Moderatore
- Messaggi : 28333
Data d'iscrizione : 24.10.14
Località : Casteddu70
Re: Rinuncia a precedenza?
giandocente ha scritto:Buongiorno a tutti.
Chiedo cortesemente un chiarimento sul seguente caso.
Un Docente, nella domanda di mobilità, ha fatto valere una delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI vigente, ed ha ottenuto il trasferimento nella Scuola desiderata.
Quando sono state formate le graduatorie interne di Istituto per i sovrannumerari, ha fatto valere la medesima precedenza, dunque è stata escluso da tali graduatorie su sua richiesta. Può, l’anno successivo, pur sussistendo ancora la precedenza in questione, rinunciare all’esclusione dalle graduatorie interne che si formeranno (aggiorneranno), rinunciando così a far valere la precedenza e chiedendo di esser inserito nella graduatoria con il relativo punteggio?
Se ciò avviene, poi ci sono conseguenze sulla precedente mobilità, che era andata a buon fine? Ad esempio, può perdere il diritto al trasferimento che aveva ottenuto con quella precedenza? Credo di no, ma lo chiedo perché so che le varie operazioni sono connesse fra loro. Inoltre, alcune precedenze sono temporanee e va dichiarata l’eventuale loro decadenza, dunque non so se la rinuncia alla precedenza possa essere scambiata per una dichiarazione di decadenza (o possa produrre analoghi effetti), con il conseguente annullamento del precedente trasferimento (e dunque con il ritorno nella Scuola di origine, etc.).
Grazie e un saluto
Si perde la precedenza solo nell'ambito dell'a.s. in cui si effettua il trasferimento. Il docente infatti, anche dopo aver richiesto mobilità con precedenza e scaduti i termini delle domande, ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale precedenza che è venuta meno (es. morte del genitore in caso di assistenza) entro i 10 giorni prima che le domande vengano inserite al SIDI da parte degli Uffici
Scaduto questo termine la precedenza produce in ogni caso i suoi effetti.
L'anno successivo il docente può fare ciò che vuole della sua precedenza.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Rinuncia a precedenza?
Si perde la precedenza solo nell'ambito dell'a.s. in cui si effettua il trasferimento. Il docente infatti, anche dopo aver richiesto mobilità con precedenza e scaduti i termini delle domande, ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale precedenza che è venuta meno (es. morte del genitore in caso di assistenza) entro i 10 giorni prima che le domande vengano inserite al SIDI da parte degli Uffici
Scaduto questo termine la precedenza produce in ogni caso i suoi effetti.
L'anno successivo il docente può fare ciò che vuole della sua precedenza.[/quote]
La richiesta era relativa ad una precedenza fatta valere sia in occasione della mobilità, sia per la formazione delle graduatorie interne per i perdenti posto; tuttavia, la rinuncia di cui ho parlato è relativa solo a quest'ultima graduatoria ed inoltre non si tratta di un caso in cui la precedenza non sussista più. Infatti, essa sussiste, ma chi l'aveva richiesta intende rinunciarvi, in quanto vuole essere inserito nella graduatoria col suo punteggio.
giandocente- Messaggi : 212
Data d'iscrizione : 09.01.18
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