congedo retribuito per assistenza al nonno
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congedo retribuito per assistenza al nonno
Giulia ho bisogno del tuo prezioso aiuto. Assisto mio nonno disabile (art 3 comma 3 legge 104), posso usufruire di un anno di congedo retribuito?Grazie
lorella10- Messaggi : 215
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: congedo retribuito per assistenza al nonno
lorella10 ha scritto:Giulia ho bisogno del tuo prezioso aiuto. Assisto mio nonno disabile (art 3 comma 3 legge 104), posso usufruire di un anno di congedo retribuito?Grazie
Qui le risposte mie e di Giulia.
http://orizzontescuola.forumattivo.com/t11056-congedo-biennale-retribuito?highlight=congedo
Paolo1974- Moderatore
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Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: congedo retribuito per assistenza al nonno
Grazie Paolo. Leggendo questo:"Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori che, pur assistendo un familiare con handicap grave e convivano con questi, non siano genitori, coniugi, fratelli o sorelle, o figli. Ad esempio, nipoti, cugini, generi non possono richiedere la concessione dei due anni di permesso retribuito" ho capito che non posso usufruire del congedo. E' giusto? Ancora grazie
lorella10- Messaggi : 215
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: congedo retribuito per assistenza al nonno
lorella10 ha scritto:Grazie Paolo. Leggendo questo:"Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori che, pur assistendo un familiare con handicap grave e convivano con questi, non siano genitori, coniugi, fratelli o sorelle, o figli. Ad esempio, nipoti, cugini, generi non possono richiedere la concessione dei due anni di permesso retribuito" ho capito che non posso usufruire del congedo. E' giusto? Ancora grazie
Non ne hai diritto.
Questo è stato l'iter di riconoscimento dei parenti. I nipoti sono comunque esclusi.
"La norma originaria prevede che i beneficiari potenziali del periodo di due anni di congedo retribuito siano i genitori, anche adottivi o affidatari, della persona con handicap grave e i lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori siano "scomparsi".
Successivamente la Corte Costituzionale, ha riconosciuto tre eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto.
Fratelli e sorelle: la Corte Costituzionale, con Sentenza della Corte Costituzionale (8 giugno 2005, n. 233), ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità di fruire del congedo straordinario, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. I diretti interessati, cioè i fratelli o le sorelle di persone con handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) conviventi, possono quindi richiedere il congedo retribuito di due anni anche se i genitori sono ancora in vita. La condizione è tuttavia indicata dalla stessa Corte: i genitori devono essere totalmente inabili. Non è sufficiente quindi che i genitori siano "solo" anziani o "solo" invalidi parziali.
L'INPS, da parte sua, ha recepito le disposizioni della Corte Costituzionale con propria Circolare n. 107 del 29 settembre 2005, precisando che l'inabilità dei genitori deve essere comprovata da specifica documentazione da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale (sia essa civile, di guerra, per lavoro, servizio di pensioni di invalidità INPS o analoghe).
Coniugi: la norma originaria esclude l'opportunità per il coniuge di fruire dei due anni di congedo retribuito. Anche su questo aspetto è intervenuta la Corte Costituzionale (Sentenza 18 aprile 2007, n. 158) censurando questa esclusione e dichiarandone l'illegittimità costituzionale.
Afferma la Corte: "La norma censurata (...) esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte; obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine."
Con queste premesse, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi retribuiti anche al coniuge della persona con handicap grave. Conseguentemente i congedi devono essere concessi anche al coniuge.
Figli: la Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, la Corte ha stabilito l'illegittimità costituzionale della norma anche nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi ai figli che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Pertanto attualmente hanno diritto ai congedi: i genitori, il coniuge, i fratelli e le sorelle conviventi (con le precisazioni sopra indicate) e i figli conviventi (con le precisazioni sopra indicate).
Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori che, pur assitendo un familiare con handicap grave e convivano con questi, non siano genitori, coniugi, fratelli o sorelle, o figli. Ad esempio, nipoti, cugini, generi non possono richiedere la concessione dei due anni di permesso retribuito."
Paolo1974- Moderatore
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