Aspettativa per motivi di ricerca: è possibile una seconda volta?
4 partecipanti
Aspettativa per motivi di ricerca: è possibile una seconda volta?
Buonasera a tutte e a tutti, ho deciso di aprire una nuova discussione perché non sono riuscito a trovare indicazioni in quelle già aperte. La mia situazione è la seguente: sono docente di ruolo nelle scuole a TI (ho superato l'anno di prova) e da due anni sono in aspettativa non retribuita per assegno di ricerca. L'assegno di ricerca scade ad agosto 2022 e a settembre dovrei tornare a scuola. E' possibile che, proprio nel 2022, si bandisca un concorso per rtd-a (ricercatore a tempo determinato) della durata di altri 3 anni. La mia domanda è se, dopo aver usufruito già di un periodo di tre anni di aspettativa per motivi di ricerca, è possibile effettuare la richiesta per un ulteriore periodo: la mansione è differente tra assegnista di ricerca e ricercatore, non rappresenterebbe un rinnovo. Ho cercato ovunque online, ma non ho trovato risposta a questo quesito. Se qualcuno può aiutarmi o condividere la sua esperienza ne sarei davvero grato!
MentreMorivo87- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 09.05.16
Re: Aspettativa per motivi di ricerca: è possibile una seconda volta?
Art7, comma 2.
Il ricercatore a tempo determinato non può esercitare attività libere professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali, attività commerciali, industriali, o comunque imprenditoriali, né essere titolare di altri rapporti di lavoro subordinato pubblici o privati, sia a tempo determinato che indeterminato, salva fatta la possibilità, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, di essere collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o analoga posizione, se previsto dagli ordinamenti .L’art 24 comma 1 della legge 240/10 dispone:
“Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche’ delle attività di ricerca”.
Il comma 3 poi precisa la natura dei contratti:
“I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”.
Tale articolo termina con il comma 9 non dicendo nulla sulla possibilità di un’eventuale aspettativa così come prevista per gli assegnisti o per i dottorandi.
Sennonché l’art. 49 lettera m), punto 2 della LEGGE 4 Aprile 2012, n. 35 (Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università) ha disposto un ulteriore comma 9 denominato bis, il quale ha disposto:
9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.”
Pertanto, non vi è dubbio che dovrai essere collocato in aspettativa dalla scuola la quale dovrà emanare un decreto di aspettativa semplicemente richiamando l’art 24 commi 1, 3 e 9 bis della legge 240/10 così come modificata dall’art 49 della legge 4 aprile 2012, n. 35.
Il ricercatore a tempo determinato non può esercitare attività libere professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali, attività commerciali, industriali, o comunque imprenditoriali, né essere titolare di altri rapporti di lavoro subordinato pubblici o privati, sia a tempo determinato che indeterminato, salva fatta la possibilità, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, di essere collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o analoga posizione, se previsto dagli ordinamenti .L’art 24 comma 1 della legge 240/10 dispone:
“Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche’ delle attività di ricerca”.
Il comma 3 poi precisa la natura dei contratti:
“I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”.
Tale articolo termina con il comma 9 non dicendo nulla sulla possibilità di un’eventuale aspettativa così come prevista per gli assegnisti o per i dottorandi.
Sennonché l’art. 49 lettera m), punto 2 della LEGGE 4 Aprile 2012, n. 35 (Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università) ha disposto un ulteriore comma 9 denominato bis, il quale ha disposto:
9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.”
Pertanto, non vi è dubbio che dovrai essere collocato in aspettativa dalla scuola la quale dovrà emanare un decreto di aspettativa semplicemente richiamando l’art 24 commi 1, 3 e 9 bis della legge 240/10 così come modificata dall’art 49 della legge 4 aprile 2012, n. 35.
donadoni- Messaggi : 3392
Data d'iscrizione : 21.04.16
Località : toscana
Re: Aspettativa per motivi di ricerca: è possibile una seconda volta?
Donadoni, ti ringrazio molto: una risposta davvero completa. Quindi, se ho capito bene, ci dovrebbe essere la possibilità per un nuovo periodo di aspettativa non retribuita. Non so perché ricordavo che non fosse possibile proprio a seguito della riforma Gelmini (legge 240/10). Ti ringrazio di nuovo.
MentreMorivo87- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 09.05.16
Re: Aspettativa per motivi di ricerca: è possibile una seconda volta?
Grazie mille franco71! Sembra proprio che si possa ottenere una seconda aspettativa per motivi di ricerca, anche se la normativa non lo dice mai chiaramente. Non c'è un passaggio in cui si esplica chiaramente che, da parte del docente a TI (o anche a TD), è possibile richiedere più periodi di aspettativa. Sembra che i 12 anni non continuativi sia il limite massimo da parte delle università di reiterazione di contratti a TD. Comunque, davvero grazie mille per tutti questi riferimenti normativi. Forse, potrebbe essere il caso che io ne parli con il Dirigente della scuola presso la quale sono assunto e in aspettativa.
MentreMorivo87- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 09.05.16
Re: Aspettativa per motivi di ricerca: è possibile una seconda volta?
Confermo! Mi trovo anche io nella stessa situazione: attualmente in aspettativa per assegno di ricerca, a breve possibile bando per RTDA. Ho parlato coi sindacati e anche loro mi hanno confermato che è possibile partecipare al concorso e, in caso si vinca, chiedere aspettativa per il nuovo contratto di ricerca.
giuditta4- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 20.07.21
Re: Aspettativa per motivi di ricerca: è possibile una seconda volta?
Grazie mille giuditta4! Essendo una situazione molto peculiare, mi fa davvero piacere sentire che c'è qualcun altro nella medesima situazione. Credo che comunque andrò dal Dirigente (con il quale ho un ottimo rapporto), anche se sembra che, nel caso, il Dirigente comunque non possa opporsi.
MentreMorivo87- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 09.05.16
Re: Aspettativa per motivi di ricerca: è possibile una seconda volta?
Anche io sono felice di apprendere che ci sono altri nella mia stessa situazione! Esatto, l'aspettativa in questo caso ti spetta di diritto e non è quindi a discrezione del DS, ma sono pienamente d'accordo sul fatto che sia comunque più opportuno parlarne preventivamente col dirigente per concordare insieme su come procedere.
giuditta4- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 20.07.21
Re: Aspettativa per motivi di ricerca: è possibile una seconda volta?
Ho parlato con il Dirigente e mi è stata data come risposta che è possibile sì chiederla l'aspettativa ma una tantum e soltanto per un anno. Mi rivolgo soprattutto a giuditta4 e a tutti coloro che potrebbero dare qualche informazione in più. Dopo aver utilizzato l'aspettativa per tre anni per un assegno di ricerca, è possibile chiederne soltanto un'altra, questa volta per motivi di lavoro, e soltanto per un anno? Davvero la situazione è ingarbugliata e mi arrivano feedback contrastanti. Ringrazio tutti coloro che volessero interventire e che potessero dare qualche riferimento giuridico. Devo dire che il Dirigente ha chiesto anche a me di prendere informazioni, perché non è troppo convinto delle risposte che gli hanno dato.
MentreMorivo87- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 09.05.16
Argomenti simili
» Aspettativa per motivi di ricerca
» Contratto ricercatore CNR t.d. e aspettativa motivi ricerca
» Rifiuto aspettativa per motivi di ricerca
» aspettativa per motivi di ricerca contratto di collaborazione
» Contratto ricercatore CNR t.d. e aspettativa motivi ricerca
» Contratto ricercatore CNR t.d. e aspettativa motivi ricerca
» Rifiuto aspettativa per motivi di ricerca
» aspettativa per motivi di ricerca contratto di collaborazione
» Contratto ricercatore CNR t.d. e aspettativa motivi ricerca
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark