Non è stato possibile abbandonare supplenza 15/04 per una al 30/06. Perchè?
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Non è stato possibile abbandonare supplenza 15/04 per una al 30/06. Perchè?
buongiorno, ho un contratto CS 24 ore part time fino al 15 aprile e ho risposto ad una convocazione sempre CS fino al 30 giugno.
ne segue la chiamata dalla scuola che però ha rifiutato la mia intenzione di lasciare l'attuale supplenza x accettare la loro in quanto, mi hanno detto, che la loro supplenza è da considerarsi breve ed era pertanto possibile solo il completamento (che ho rifiutato vista la notevole distanza da dove sono adesso).
ho chiesto loro spiegazioni insistendo che era comunque una supplenza al 30 giugno e sapevo che avrei potuto lasciare l'attuale in favore della loro ma hanno fatto la stessa spiegazione senza aggiungere altro.
ok, va benissimo così, era un aggiunta a questa annata alla quale non posso lamentarmi affatto ma volevo capire come stessero le cose x eventuali convocazioni future.
grazie
ne segue la chiamata dalla scuola che però ha rifiutato la mia intenzione di lasciare l'attuale supplenza x accettare la loro in quanto, mi hanno detto, che la loro supplenza è da considerarsi breve ed era pertanto possibile solo il completamento (che ho rifiutato vista la notevole distanza da dove sono adesso).
ho chiesto loro spiegazioni insistendo che era comunque una supplenza al 30 giugno e sapevo che avrei potuto lasciare l'attuale in favore della loro ma hanno fatto la stessa spiegazione senza aggiungere altro.
ok, va benissimo così, era un aggiunta a questa annata alla quale non posso lamentarmi affatto ma volevo capire come stessero le cose x eventuali convocazioni future.
grazie
marco.x- Messaggi : 555
Data d'iscrizione : 08.03.20
Età : 49
marco.x- Messaggi : 555
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Re: Non è stato possibile abbandonare supplenza 15/04 per una al 30/06. Perchè?
la normativa che disciplina le supplenze ATA
(piu' in generale incarico nota 1 in basso) appare la stessa da tempo
Decreto 13 dicembre 2000, n/o 430
questo sembra chiaro
[e' possibile accettare altra proposta di supplenza
soltanto per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale
o fino al completamento delle attivita' didattiche]
https://www.orizzontescuola.it/supplenze-ata-abbandonare-la-supplenza-significa-perdere-tutti-gli-incarichi-per-questo-anno-scolastico/
[non si viene depennati per sempre]
https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-ata-terza-fascia-in-caso-di-abbandono-supplenza-non-si-viene-depennati/
[ abbandono della supplenza non comporta conseguenze
se si domanda ed ottiene un giustificato motivo, che risulti
da documentata richiesta dell'interessato (Art 7 comma 5) ]
.
tuttavia questo sembra in contrasto con quanto detto prima
[il personale, che non sia gia' in servizio per supplenze di durata
al completamento delle attivita' didattiche, ha facolta' di risolvere
anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne
un altro di durata fino al suddetto completamento]
? ? ?
mi sembra c'e' una contraddizione
http://m.flcgil.it/scuola/precari/modalita-di-convocazione-per-le-supplenze.flc
nota 1
in generale si parla di incarico
un incarico e' una supplenza se e soltanto se
esiste un titolare assente (per una qualsiasi ragione)
alle volte (con una certa forzatura)
si intende per supplente qualsiasi non di ruolo
(120)
(piu' in generale incarico nota 1 in basso) appare la stessa da tempo
Decreto 13 dicembre 2000, n/o 430
questo sembra chiaro
[e' possibile accettare altra proposta di supplenza
soltanto per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale
o fino al completamento delle attivita' didattiche]
https://www.orizzontescuola.it/supplenze-ata-abbandonare-la-supplenza-significa-perdere-tutti-gli-incarichi-per-questo-anno-scolastico/
[non si viene depennati per sempre]
https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-ata-terza-fascia-in-caso-di-abbandono-supplenza-non-si-viene-depennati/
[ abbandono della supplenza non comporta conseguenze
se si domanda ed ottiene un giustificato motivo, che risulti
da documentata richiesta dell'interessato (Art 7 comma 5) ]
.
tuttavia questo sembra in contrasto con quanto detto prima
[il personale, che non sia gia' in servizio per supplenze di durata
al completamento delle attivita' didattiche, ha facolta' di risolvere
anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne
un altro di durata fino al suddetto completamento]
? ? ?
mi sembra c'e' una contraddizione
http://m.flcgil.it/scuola/precari/modalita-di-convocazione-per-le-supplenze.flc
nota 1
in generale si parla di incarico
un incarico e' una supplenza se e soltanto se
esiste un titolare assente (per una qualsiasi ragione)
alle volte (con una certa forzatura)
si intende per supplente qualsiasi non di ruolo
(120)
Ultima modifica di evolved_seasparrow_1 il Mer Mar 09, 2022 11:20 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : microaggiustamenti)
evolved_seasparrow_1- Messaggi : 1018
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