Precedenze assegnazione provvisoria docenti
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Precedenze assegnazione provvisoria docenti
Buonasera,
vorrei un chiarimento sulle precedenze nelle operazioni di assegnazione provvisoria:
La lettera N della parte IV dell'art. 9 del CCNI prevede la precedenza per il "personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro Il terzo grado qualora i genitori o li coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
In relazione ai punti g)-h)-i)- n): la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 4 dell’O.M. 203 dell’8.3.2019;
la condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni; i requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data; la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o parte dell’unione civile o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità".
Alla luce di quanto sopra, per farsi riconoscere il diritto ad assistere un parente entro il terzo grado è sufficiente dichiarare sotto la propria responsabilità l'oggettiva impossibilità all'assistenza da parte del coniuge e dei parenti più affini?
Grazie.
vorrei un chiarimento sulle precedenze nelle operazioni di assegnazione provvisoria:
La lettera N della parte IV dell'art. 9 del CCNI prevede la precedenza per il "personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro Il terzo grado qualora i genitori o li coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
In relazione ai punti g)-h)-i)- n): la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 4 dell’O.M. 203 dell’8.3.2019;
la condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni; i requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data; la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o parte dell’unione civile o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità".
Alla luce di quanto sopra, per farsi riconoscere il diritto ad assistere un parente entro il terzo grado è sufficiente dichiarare sotto la propria responsabilità l'oggettiva impossibilità all'assistenza da parte del coniuge e dei parenti più affini?
Grazie.
Abelanton- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 08.02.19
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