Precario nel comitato di valutazione
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zelis
fradacla
Disgraceman
7 partecipanti
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Precario nel comitato di valutazione
Nella mia scuola è stato nominato un precario all'interno del comitato di valutazione del personale che deve svolgere l'anno di prova... La cosa sembra di per sé paradossale, ma, al di là di questo aspetto...c'è una normativa specifica che regola la questione?
Disgraceman- Messaggi : 149
Data d'iscrizione : 20.03.11
Re: Precario nel comitato di valutazione
ART. 11 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
Non si dice da nessuna parte che i docenti eletti devono essere di ruolo. Tuttavia, il Comitato dura in carica un anno, quindi, a rigor di logica, il docente deve avere almeno un contratto al 31 agosto, tanto più che di solito il Comitato si riunisce negli ultimi giorni di agosto per ascoltare le relazioni sull'anno di prova.
Non si dice da nessuna parte che i docenti eletti devono essere di ruolo. Tuttavia, il Comitato dura in carica un anno, quindi, a rigor di logica, il docente deve avere almeno un contratto al 31 agosto, tanto più che di solito il Comitato si riunisce negli ultimi giorni di agosto per ascoltare le relazioni sull'anno di prova.
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: Precario nel comitato di valutazione
Ad agosto? Ho sempre saputo a giugno, poco prima della collegiale :-(fradacla ha scritto:ART. 11 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297
Non si dice da nessuna parte che i docenti eletti devono essere di ruolo. Tuttavia, il Comitato dura in carica un anno, quindi, a rigor di logica, il docente deve avere almeno un contratto al 31 agosto, tanto più che di solito il Comitato si riunisce negli ultimi giorni di agosto per ascoltare le relazioni sull'anno di prova.
zelis- Messaggi : 143
Data d'iscrizione : 19.11.10
Re: Precario nel comitato di valutazione
Avrà confuso il mese, tranquilla... è a giugno
ori79- Messaggi : 1284
Data d'iscrizione : 14.06.11
Re: Precario nel comitato di valutazione
il dubbio sulla validità della commissione rimane, dal momento che il docente si trova a valutare un percorso che egli stesso non ha svolto.
lallaorizzonte- Moderatore
- Messaggi : 24491
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Precario nel comitato di valutazione
lallaorizzonte ha scritto:il dubbio sulla validità della commissione rimane, dal momento che il docente si trova a valutare un percorso che egli stesso non ha svolto.
Si sono d'accordo con Lalla
totò- Messaggi : 999
Data d'iscrizione : 26.03.11
Età : 54
Località : Milano
Re: Precario nel comitato di valutazione
ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI
L’art.10 dell’OM 15.7.1991 n.215, con le successive modificazioni ed integrazioni, dispone testualmente:
1. Il personale docente delle scuole statali partecipa all'elezione di:
- sei oppure otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o nelle scuole con oltre 500 alunni, nel consiglio di circolo o di istituto;
- due o quattro rappresentanti come membri effettivi e uno o due rappresentanti come membri supplenti a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti, nel comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
2. Ai fini della determinazione del numero dei componenti del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti (due o quattro) si tiene conto soltanto del numero dei docenti che hanno diritto ad esercitare l'elettorato.
3. Ai fini dell'elezione dei componenti del comitato per la valutazione del servizio nei conservatori di musica, nelle Accademie di Belle Arti, nell'Accademia nazionale di danza e nell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, l'elettorato attivo e passivo spetta, oltre che ai docenti, agli assistenti delle Accademie di Belle Arti, agli accompagnatori di pianoforte, ai pianisti accompagnatori e alle assistenti educatrici.
4. I docenti non di ruolo con supplenza annuale e i docenti non di ruolo incaricati annuali nei corsi integrativi previsti dall'art. 18 hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali di circolo e di istituto di qualsiasi durata. Nel caso di supplenza annuale conferita dal preside ai sensi dell'art. 15, 3° comma, della legge 20-5-1982, n. 270, il docente può esercitare l'elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguardi un posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva. Inoltre sono da considerare supplenze annuali a tutti gli effetti quelle conferite dai presidi ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 9-11-1989, n. 357, convertito dalla legge 27-12-1989, n. 417.
5. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
L’art.10 dell’OM 15.7.1991 n.215, con le successive modificazioni ed integrazioni, dispone testualmente:
1. Il personale docente delle scuole statali partecipa all'elezione di:
- sei oppure otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o nelle scuole con oltre 500 alunni, nel consiglio di circolo o di istituto;
- due o quattro rappresentanti come membri effettivi e uno o due rappresentanti come membri supplenti a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti, nel comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
2. Ai fini della determinazione del numero dei componenti del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti (due o quattro) si tiene conto soltanto del numero dei docenti che hanno diritto ad esercitare l'elettorato.
3. Ai fini dell'elezione dei componenti del comitato per la valutazione del servizio nei conservatori di musica, nelle Accademie di Belle Arti, nell'Accademia nazionale di danza e nell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, l'elettorato attivo e passivo spetta, oltre che ai docenti, agli assistenti delle Accademie di Belle Arti, agli accompagnatori di pianoforte, ai pianisti accompagnatori e alle assistenti educatrici.
4. I docenti non di ruolo con supplenza annuale e i docenti non di ruolo incaricati annuali nei corsi integrativi previsti dall'art. 18 hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali di circolo e di istituto di qualsiasi durata. Nel caso di supplenza annuale conferita dal preside ai sensi dell'art. 15, 3° comma, della legge 20-5-1982, n. 270, il docente può esercitare l'elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguardi un posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva. Inoltre sono da considerare supplenze annuali a tutti gli effetti quelle conferite dai presidi ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 9-11-1989, n. 357, convertito dalla legge 27-12-1989, n. 417.
5. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Precario nel comitato di valutazione
No, ho scritto agosto a ragion veduta, perché l'anno scolastico si chiude il 31 agosto.ori79 ha scritto:Avrà confuso il mese, tranquilla... è a giugno
Sarà un inutile formalismo, ma valutare l'anno di prova due mesi prima della sua conclusione mi pare poco corretto.
Ho più volte fatto parte del comitato di valutazione e sono stata sempre convocata negli ultimi giorni di agosto.
fradacla- Moderatore
- Messaggi : 22865
Data d'iscrizione : 24.08.10
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