CCNI MOBILITA' E MODIFICHE
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CCNI MOBILITA' E MODIFICHE
PUNTEGGIO MOBILITA’: TITOLO PROFESSIONALE ESAME DI STATO
A margine dell’articolo http://www.orizzontescuola.it/node/20349 sarebbe anche il caso di riproporre – in un tempo di soprannumerarietà e di valorizzazione delle competenze professionali importate in ambito scolastico - una interrogazione parlamentare di qualche anno fa presentata da due senatori del PDL (al momento non trovo il riferimento all’interno delle mie cartelle del pc) che proponeva di valutare i “titoli professionali" acquisiti attraverso Esame di Stato per l'iscrizione agli Albi Professionali (avvocato, biologo, ingegnere, architetto, psicologo, etc.), che invece le GaE valutano come "altri titoli" (punto C4): “per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A - punti 3”. In realtà, nessun Provveditorato lo riconosce (anche in seguito a reclamo) nelle GaE.
Infatti, tale titolo professionale conseguito per mezzo di Esame di Stato (1), preceduto da periodo di tirocinio professionale post-lauream (2) riconosciuto da un albo professionale (3) a norma CEE (4) abilitante all'esercizio della professione (5) permette di introdurre un criterio discriminativo tra un “ingegnere” (titolo professionale) e un “laureato in ingegneria” (titolo di accesso) o tra un “avvocato” e un “laureato in giurisprudenza”, nella quale distinzione i primi posseggono abilità e competenze mentre i secondi posseggono solo conoscenze o al limite abilità. Trattasi di riconoscere nella scuola le competenze provenienti dal mondo delle professioni, argomento di cui tanto si parla.
Tale titolo, ovviamente, vale molto di più di un corso di perfezionamento, di un master o di corsi online, che invece sono contemplati. Il mio Esame di Stato ha comportato un’anno di tirocinio post-lauream, una ulteriore attesa di sei mesi per attendere la prima sessione raggiungibile, una prova scritta teorica, una prova scritta pratica, una prova orale teorica e pratica spalmata su tre mesi valutata da una commissione mista di esperti del mondo delle professioni e docenti universitari. Per un totale complessivo post-lauream di 21 mesi.
Negli attuali tempi di “soprannumeriarietà” sarebbe utile introdurre tale valutazione sia nelle procedure di mobilità Graduatoria Interna.
Ovviamente né i sindacati - e nemmeno l’Anief - né la quasi totalità dei colleghi ha interesse a porre questo criterio poiché esso potrebbe essere interpretato come "meritocratico" e a svantaggio della maggior parte dei percorsi formativi che non posseggono nel loro iter l’Esame di Stato; e cioè la maggioranza dei percorsi da cui proviene il personale della Scuola e concentrati negli Istituti Tecnici e Professionali. Si dovrebbe partire da questi Istituti per porre la questione.
A margine dell’articolo http://www.orizzontescuola.it/node/20349 sarebbe anche il caso di riproporre – in un tempo di soprannumerarietà e di valorizzazione delle competenze professionali importate in ambito scolastico - una interrogazione parlamentare di qualche anno fa presentata da due senatori del PDL (al momento non trovo il riferimento all’interno delle mie cartelle del pc) che proponeva di valutare i “titoli professionali" acquisiti attraverso Esame di Stato per l'iscrizione agli Albi Professionali (avvocato, biologo, ingegnere, architetto, psicologo, etc.), che invece le GaE valutano come "altri titoli" (punto C4): “per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A - punti 3”. In realtà, nessun Provveditorato lo riconosce (anche in seguito a reclamo) nelle GaE.
Infatti, tale titolo professionale conseguito per mezzo di Esame di Stato (1), preceduto da periodo di tirocinio professionale post-lauream (2) riconosciuto da un albo professionale (3) a norma CEE (4) abilitante all'esercizio della professione (5) permette di introdurre un criterio discriminativo tra un “ingegnere” (titolo professionale) e un “laureato in ingegneria” (titolo di accesso) o tra un “avvocato” e un “laureato in giurisprudenza”, nella quale distinzione i primi posseggono abilità e competenze mentre i secondi posseggono solo conoscenze o al limite abilità. Trattasi di riconoscere nella scuola le competenze provenienti dal mondo delle professioni, argomento di cui tanto si parla.
Tale titolo, ovviamente, vale molto di più di un corso di perfezionamento, di un master o di corsi online, che invece sono contemplati. Il mio Esame di Stato ha comportato un’anno di tirocinio post-lauream, una ulteriore attesa di sei mesi per attendere la prima sessione raggiungibile, una prova scritta teorica, una prova scritta pratica, una prova orale teorica e pratica spalmata su tre mesi valutata da una commissione mista di esperti del mondo delle professioni e docenti universitari. Per un totale complessivo post-lauream di 21 mesi.
Negli attuali tempi di “soprannumeriarietà” sarebbe utile introdurre tale valutazione sia nelle procedure di mobilità Graduatoria Interna.
Ovviamente né i sindacati - e nemmeno l’Anief - né la quasi totalità dei colleghi ha interesse a porre questo criterio poiché esso potrebbe essere interpretato come "meritocratico" e a svantaggio della maggior parte dei percorsi formativi che non posseggono nel loro iter l’Esame di Stato; e cioè la maggioranza dei percorsi da cui proviene il personale della Scuola e concentrati negli Istituti Tecnici e Professionali. Si dovrebbe partire da questi Istituti per porre la questione.
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