SPEZZONI ORARI
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SPEZZONI ORARI
Salve a tutti,
avrei bisogno di un'informazione: se il provveditorato dà ad una scuola 9 ore di sostegno in più da assegnare, queste ore devono essere assegnate come un unico spezzone da 9 o possono essere trasformate in due spezzoni inferiori alle 6 ore? E' il dirigente che lo decide o è vincolato al fatto che il provveditorato gliele ha concesse tutte insieme? Anche perchè secondo me, visto che il dirigente ha già deciso di suddividerle tra due casi diversi può benissimo a questo punto trasformarle in due spezzoni diversi..esiste una normativa a riguardo o è facoltà appunto del dirigente?
grazie mille
Marzia
avrei bisogno di un'informazione: se il provveditorato dà ad una scuola 9 ore di sostegno in più da assegnare, queste ore devono essere assegnate come un unico spezzone da 9 o possono essere trasformate in due spezzoni inferiori alle 6 ore? E' il dirigente che lo decide o è vincolato al fatto che il provveditorato gliele ha concesse tutte insieme? Anche perchè secondo me, visto che il dirigente ha già deciso di suddividerle tra due casi diversi può benissimo a questo punto trasformarle in due spezzoni diversi..esiste una normativa a riguardo o è facoltà appunto del dirigente?
grazie mille
Marzia
MARYS76- Messaggi : 106
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Re: SPEZZONI ORARI
ah ecco..vedo che purtroppo nessuno mi sa rispondere però..comunque grazie mille
MARYS76- Messaggi : 106
Data d'iscrizione : 26.07.11
Re: SPEZZONI ORARI
MARYS76 ha scritto:Salve a tutti,
avrei bisogno di un'informazione: se il provveditorato dà ad una scuola 9 ore di sostegno in più da assegnare, queste ore devono essere assegnate come un unico spezzone da 9 o possono essere trasformate in due spezzoni inferiori alle 6 ore? E' il dirigente che lo decide o è vincolato al fatto che il provveditorato gliele ha concesse tutte insieme? Anche perchè secondo me, visto che il dirigente ha già deciso di suddividerle tra due casi diversi può benissimo a questo punto trasformarle in due spezzoni diversi..esiste una normativa a riguardo o è facoltà appunto del dirigente?
grazie mille
Marzia
il preside deve assegnarle da GE intere prima
giulia boffa- Admin
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Spezzoni per ricorso
Ciao,
e se per ricorso sono assegnate prima del 31 Dicembre 12 ore aggiuntive di sostegno a un alunno che aveva già 12 ore, si chiama da salvaprecari o da ge? Mi sembra di avere letto da ge ma non trovo più dove l'avevo letto....
grazie
e se per ricorso sono assegnate prima del 31 Dicembre 12 ore aggiuntive di sostegno a un alunno che aveva già 12 ore, si chiama da salvaprecari o da ge? Mi sembra di avere letto da ge ma non trovo più dove l'avevo letto....
grazie
GINEVRA8- Messaggi : 250
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Re: SPEZZONI ORARI
da GE se sono assegnate dal csa
giulia boffa- Admin
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Spezzoni
Grazie Giulia,
ma se chiama la Scuola significa che sono assegnate dalla Scuola e quindi è corretto chiamare da Gi o da Sp se fosse già funzionante?
ma se chiama la Scuola significa che sono assegnate dalla Scuola e quindi è corretto chiamare da Gi o da Sp se fosse già funzionante?
GINEVRA8- Messaggi : 250
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Re: SPEZZONI ORARI
sì, ma la scuola puà chiamare anche da GE se le operazioni dell'at sono terminate
giulia boffa- Admin
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Spezzoni
Scusa.... ma può cioè se la Ge ancora è da esaurire.... giusto Giulia? In questa ipotesi la scuola ha dovere di usare la Ge?
GINEVRA8- Messaggi : 250
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Re: SPEZZONI ORARI
giusto, sì, se la GE non è esaurita e lo spezzone supera le 6 ore va dato a GE entro il 31 dicembre; dopo va dato a GI fino alla fine dell'anno
giulia boffa- Admin
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Re: SPEZZONI ORARI
quindi queste 9 ore nel mio caso dovrebbero essere ridate al provveditorato? ti spiego meglio la mia situazione:
Quest’ anno mi sono state assegnate 9 ore di matematica dal provveditorato (sono stata l’ultima nominata, quindi non ho avuto a disposizione cattedre intere ma solo quest’ultimo spezzone) in una scuola media, in questa stessa scuola si sono rese disponibili 9 ore di sostegno (erano ore in deroga che sono state accordate in più alla scuola, quindi non si tratterebbe di sostituire nessuno..inoltre sarebbero divisibili perché sono su due casi diversi). La graduatoria del sostegno è stata però esaurita alle nomine, quindi non ci sarebbero più abilitati da chiamare. La mia scuola per attribuire queste ore ha pensato bene di utilizzare quindi le graduatorie incrociate e le ha assegnate fino all’avente diritto ad una docente di inglese (non abilitata sul sostegno ma in GE per inglese, che non aveva avuto incarichi dal provveditorato ma aveva solo 3 ore in un'altra scuola assegnate tramite le vecchie graduatorie d’istituto). Quello che mi chiedevo era se queste ore non dovrebbero spettare a me, avendo io diritto al completamento e in servizio presso la stessa scuola in cui si sono rese disponibili tali ore, e in assenza di personale docente abilitato sul sostegno. Tra l’altro sono state attualmente pubblicate le graduatorie d’istituto provvisorie e la seconda fascia risulta essere vuota sul sostegno, per cui sicuramente si dovrà ricorrere ad un non abilitato. La docente di inglese dalle graduatorie incrociate risulterebbe davanti a me perché ha un punteggio più alto ma secondo me dovrebbe prevalere il mio diritto di precedenza come docente in servizio nella stessa scuola e avente diritto al completamento. L’ufficio regionale, come anche il sindacato, mi hanno dato ragione, ma il provveditorato della mia provincia no e la mia scuola dice che si deve rifare al provveditorato e non all'ufficio regionale. Io leggendo i vari regolamenti ho trovato questi riferimenti:
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
So che l’articolo si riferisce agli spezzoni di 6 ore e non di 9, però se li attribuisce la scuola tramite GI allora dovrebbero seguire le regole degli spezzoni da 6 altrimenti dovrebbero restituirle al provveditorato..almeno credo. Comunque sia ritengo che dovrebbe valere lo stesso discorso, tra l’altro si tratterebbe di uno spezzone da 9 che in realtà è su due alunni diversi, quindi si potrebbe considerare questo spezzone come composto da due spezzoni inferiori alle 6 ore e quindi rientrerebbero nella normativa, io non ho trovato alcun riferimento secondo il quale il dirigente, volendo, non potrebbe spezzare queste ore e trasformarli in 2 spezzoni inferiori alle 6..tra l'altro anche il sindacato mi ha detto che potrebbe benissimo farlo proponendomi in sequenza i due spezzoni. Si parla anche del fatto che i docenti della scuola debbano essere forniti della specifica abilitazione ma penso che anche questo possa essere tralasciato in questo caso, visto che nella provincia non è più disponibile alcun docente abilitato sul sostegno.
qualcuno mi può illuminare sulla faccenda per favore? io ho sempre saputo che è l'ufficio regionale che conta di più del provinciale..help!!!
Quest’ anno mi sono state assegnate 9 ore di matematica dal provveditorato (sono stata l’ultima nominata, quindi non ho avuto a disposizione cattedre intere ma solo quest’ultimo spezzone) in una scuola media, in questa stessa scuola si sono rese disponibili 9 ore di sostegno (erano ore in deroga che sono state accordate in più alla scuola, quindi non si tratterebbe di sostituire nessuno..inoltre sarebbero divisibili perché sono su due casi diversi). La graduatoria del sostegno è stata però esaurita alle nomine, quindi non ci sarebbero più abilitati da chiamare. La mia scuola per attribuire queste ore ha pensato bene di utilizzare quindi le graduatorie incrociate e le ha assegnate fino all’avente diritto ad una docente di inglese (non abilitata sul sostegno ma in GE per inglese, che non aveva avuto incarichi dal provveditorato ma aveva solo 3 ore in un'altra scuola assegnate tramite le vecchie graduatorie d’istituto). Quello che mi chiedevo era se queste ore non dovrebbero spettare a me, avendo io diritto al completamento e in servizio presso la stessa scuola in cui si sono rese disponibili tali ore, e in assenza di personale docente abilitato sul sostegno. Tra l’altro sono state attualmente pubblicate le graduatorie d’istituto provvisorie e la seconda fascia risulta essere vuota sul sostegno, per cui sicuramente si dovrà ricorrere ad un non abilitato. La docente di inglese dalle graduatorie incrociate risulterebbe davanti a me perché ha un punteggio più alto ma secondo me dovrebbe prevalere il mio diritto di precedenza come docente in servizio nella stessa scuola e avente diritto al completamento. L’ufficio regionale, come anche il sindacato, mi hanno dato ragione, ma il provveditorato della mia provincia no e la mia scuola dice che si deve rifare al provveditorato e non all'ufficio regionale. Io leggendo i vari regolamenti ho trovato questi riferimenti:
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
So che l’articolo si riferisce agli spezzoni di 6 ore e non di 9, però se li attribuisce la scuola tramite GI allora dovrebbero seguire le regole degli spezzoni da 6 altrimenti dovrebbero restituirle al provveditorato..almeno credo. Comunque sia ritengo che dovrebbe valere lo stesso discorso, tra l’altro si tratterebbe di uno spezzone da 9 che in realtà è su due alunni diversi, quindi si potrebbe considerare questo spezzone come composto da due spezzoni inferiori alle 6 ore e quindi rientrerebbero nella normativa, io non ho trovato alcun riferimento secondo il quale il dirigente, volendo, non potrebbe spezzare queste ore e trasformarli in 2 spezzoni inferiori alle 6..tra l'altro anche il sindacato mi ha detto che potrebbe benissimo farlo proponendomi in sequenza i due spezzoni. Si parla anche del fatto che i docenti della scuola debbano essere forniti della specifica abilitazione ma penso che anche questo possa essere tralasciato in questo caso, visto che nella provincia non è più disponibile alcun docente abilitato sul sostegno.
qualcuno mi può illuminare sulla faccenda per favore? io ho sempre saputo che è l'ufficio regionale che conta di più del provinciale..help!!!
MARYS76- Messaggi : 106
Data d'iscrizione : 26.07.11
Re: SPEZZONI ORARI
Ha ragione la scuola: le ore devono essere attribuite da GI incrociate e non devono essere spezzate. Non hai nessun diritto di precedenza proprio perchè le ore sono 9.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: SPEZZONI ORARI
ma perchè non possono essere spezzate? qual è la normativa che lo vieta? grazie comunque per la risposta
MARYS76- Messaggi : 106
Data d'iscrizione : 26.07.11
Re: SPEZZONI ORARI
Non credo che ci sia bisogno di una normativa specifica: lo spezzone è nato come uno spezzone di 9 ore e tale deve rimanere; può essere spezzato per completamento, ma solo da chi ne ha diritto in base alla graduatoria, non da un interno che ha un punteggio inferiore. Almeno questa è la mia interpretazione, sentiamo gli altri.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: SPEZZONI ORARI
te lo chiedo perchè anche il vicepreside era in dubbio se poterlo fare o meno e io non ho trovato nessuna normativa a riguardo..grazie mille comunque per le tue risposte e la tua disponibilità
MARYS76- Messaggi : 106
Data d'iscrizione : 26.07.11
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