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Contraddizione nel regolamento delle supplenze?

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ori79
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Contraddizione nel regolamento delle supplenze? Empty Contraddizione nel regolamento delle supplenze?

Messaggio Da So delicate Sab Nov 26, 2011 12:22 pm

Dal regolamento delle supplenze del 2007 leggo:



ARTICOLO 3 (Conferimento delle supplenze a livello provinciale) [...] 4. [...] Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.

e poi:

ARTICOLO 8 (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) [...] Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;


Mi sembra che nell'articolo 3 si dica che un aspirante rinunciatario non ha più diritto di ricevere convocazioni, mentre nell'articolo 8 si affermi che solo alla seconda rinuncia l'aspirante perda questo diritto.

Come si spiega?
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Messaggio Da ori79 Sab Nov 26, 2011 12:28 pm

L'articolo3 riguarda le supplenze a livello provinciale (conferite dall'atp) l' 8 regola le supplenze da Gi

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Messaggio Da So delicate Sab Nov 26, 2011 12:32 pm

Ok, quindi, ad esempio... io ho rinunciato a una prima convocazione da g.i. da una scuola e il ds mi ha "minacciato" di mettermi in coda in graduatoria.

Non può farlo, vero?
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Messaggio Da ori79 Sab Nov 26, 2011 12:33 pm

No assolutamente. Contatta un sindacato casomai

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Messaggio Da So delicate Sab Nov 26, 2011 12:42 pm

Grazie mille.

C'è anche un'altra apparente contraddizione nel regolamento:

ARTICOLO 8
(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) [...]Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

e poi

ARTICOLO 3 (Conferimento delle supplenze a livello provinciale) [...]
Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l'accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.


Qua sembra dire, nell'articolo 8, che se ho firmato per una supplenza fino al termine delle lezioni, non posso lasciarla per una supplenza fino al 30 giugno.
Però nell'articolo 3 c'è scritto che posso farlo, se non ho ancora stipulato il contratto.

Immagino che la contraddizione si spieghi ancora col fatto che l'articolo 8 riguarda le graduatorie d'istituto, mentre l'articolo 3 riguarda le graduatorie da atp. Giusto?



Ultima modifica di So delicate il Dom Nov 27, 2011 4:51 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio Da lallaorizzonte Sab Nov 26, 2011 5:56 pm

non sono contraddizioni, l'art. 3 riguarda il conferimento delle supplenze a livello provinciale

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Messaggio Da lunapati81 Dom Nov 27, 2011 12:09 pm

quindi se io accettassi una supplenza fino al termine delle attività didattiche non potrei lasciarla per un 30 giugno che è più lunga?

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Messaggio Da lallaorizzonte Dom Nov 27, 2011 3:18 pm

il termine delle attività didattiche è già il 30 giugno!

forse intendi dire il termine delle lezioni (cioè l'ultimo giorno di scuola)

la risposta in questo quesito

http://www.orizzontescuola.it/node/21010

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Messaggio Da lunapati81 Dom Nov 27, 2011 4:11 pm

però se non ho ncora firmato il contratto posso andarmene?

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Messaggio Da lallaorizzonte Dom Nov 27, 2011 4:20 pm

lunapati81 ha scritto:però se non ho ncora firmato il contratto posso andarmene?

no, viene sanzionato anche se hai detto "sì, accetto la supplenza"

peggio ancora se hai già preso servizio

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Messaggio Da lunapati81 Dom Nov 27, 2011 7:28 pm

quindi non me ne posso più andare? Anche se non ho firmato il contratto? Se me ne vado che succede?

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Messaggio Da lunapati81 Dom Nov 27, 2011 7:30 pm

dovrei iniziare domani...

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Messaggio Da raganella Dom Nov 27, 2011 7:37 pm

Dal regolamento supplenze

3) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
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Messaggio Da lunapati81 Dom Nov 27, 2011 7:50 pm

articolo 3
Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l'accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.

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Messaggio Da Paolo1974 Dom Nov 27, 2011 7:54 pm

lunapati81 ha scritto:articolo 3
Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l'accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.

termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola)

termine attività didattiche (30 giugno)

annuale (31 agosto).

Qual è il tuo caso?
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Messaggio Da lunapati81 Dom Nov 27, 2011 8:09 pm

termine delle lezioni

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