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Messaggio Da Ospite Mar Dic 20, 2011 5:09 pm

No la convocazione è sulla stessa classe di concorso e mi è arrivata adesso perchè ci sono state delle rinunce.

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Messaggio Da Ospite Mar Dic 20, 2011 5:15 pm

Se accetto il ruolo retrodatato posso non sono seggetta al vincolo quinquennale? In realtà il ruolo retrodatato fa parte del vecchio contingenete!

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Messaggio Da giulia boffa Mar Dic 20, 2011 5:20 pm

non sono sicura che si possa tornare indietro, dopo aver già preso dal nuovo, stessa provincia e stessa cdc; la normativa prevede un passo avanti nel tempo, non indietro


http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20110810/circolare-ministeriale-73-del-10-agosto-2011-istruzioni-operative-assunzioni-a-tempo-indeterminato-a-s-2010-2011-e-2011-2012.pdf
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Messaggio Da Ospite Mar Dic 20, 2011 5:24 pm

Ma in realtà io non ho potuto fare la scelta prima, visto che questo telegramma mi è arrivato dopo, tra l'altro se l'atp mi ha inviato il telegramma significa che il protocollo lo prevede! inoltre questa convocazione mi conferisce una anzianità giuridica maggiore quindi questo è un passo avanti per quanto riguarda la ricostruzione di carriera.

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Messaggio Da giulia boffa Mar Dic 20, 2011 5:29 pm

eh, ho capito; ma la normativa non prevede il tuo caso, mi sembra strano, del resto la legge della retrodatazione serviva a favorire chi poteva essere scavalcato, tu il ruolo ce l'hai e nessuno ti ha scavalcato: qualcun altro ha bisogno di questo diritto. Mah, non saprei: comunque , la risposta alla tua domanda è sì, hai diritto ai trasferimenti dopo 3 anni dal ruolo e ad assegnazione a giugno con nomina retrodatata. Io chiarirei con L'AT, prima di rinunciare ad un ruolo e poi prendere qualcosa a cui non ho diritto e restituirla; gli AT possono sbagliare, eccome se possono sbagliare, altrimenti non esisterebbero i ricorsi e i sindacati e il forum di OS!
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Messaggio Da Ospite Mar Dic 20, 2011 5:44 pm

Ho letto la normativa che non esclude il mio caso e non fa riferimento ad esso, quindi non capisco su cosa si baserebbe un eventuale errore. Tra l'altro una collega che aveva già preso il ruolo ha ricevuto la convocazione retrodatata ad agosto che ha accettata..... ora non so che dirti prenderò informazioni da un sindacalista grazie lo stesso.

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Messaggio Da giulia boffa Mar Dic 20, 2011 5:59 pm

il punto è che eccezionalmente mantieni titolo a rimanere nella nuova graduatoria dopo aver preso dalla vecchia, perché dovresti essere depennata; ora quando mai si è visto che un nominato in ruolo da nuova graduatoria, sia stato poi chiamato dalla vecchia, considerando che la nuova fa decadere la vecchia? nella normativa non dice da nessuna parte che eccezionalmente mantieni titolo a tornare indietro negli anni; è cosa completamente nuova
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Messaggio Da Ospite Mar Dic 20, 2011 6:02 pm

Ma non dice neanche il contrario! comunque chiederò al sindacato.

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Messaggio Da giulia boffa Mar Dic 20, 2011 6:03 pm

non esiste il contrario, perché non esiste che si torna indietro: è quello che mi fa pensare, essendo nuova la situazione , avrebbero dovuto specificarlo; se non l'hanno fatto, è ammissibile che si pensi come sempre, cioè che non si torna indietro
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Messaggio Da Ospite Mar Dic 20, 2011 6:09 pm

Questa è una tua deduzione! Chiederò al sindacato che dovrebbe con normative specifiche chiarirmi il dubbio. Tra l'altro se la normativa non specifica il caso non si può ritenere che lo escluda e quindi a causa di un suo vizio di forma diventa attaccabile.

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Messaggio Da giulia boffa Mar Dic 20, 2011 6:14 pm

se la norma non è modificata in qualche sua parte, quella parte resta vigente
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Messaggio Da unga Mar Gen 03, 2012 4:57 pm

unga ha scritto:
giulia boffa ha scritto:In caso di accettazione successiva, l’assunzione a tempo indeterminato avrà effetto giuridico dal 1.9.2010 ovvero 2011, a seconda del contingente, ed effetto economico dal 1.9.2012, al pari delle nomine disposte per surroga dopo il 31.8.2011.

http://www.pugliausr.it/default.aspx?Page=Documento&code=689
Cara Giulia ti ringrazio per i riferimenti normativi,sto scrivendo all'AT. Se hai qualche altro consiglio o Aiuto te ne sarei molto grata. In ogni caso vediamo cosa risponderanno e...."cross our fingers"
In ogni caso ancora grazie infinite per il sostegno insostituibile ,Tuo e di Orizzonte. A te un abbraccio e auguri di un sereno Natale!




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Cara Giulia ti ripropongo il caso che mi sta a cuore e la risposta avuta dall'AT, al quale ho segnalato la nota della direzione reg. Puglia .La risposta mi ha lasciato senza speranze!.
Sono una docente di scuola secondaria superiore.

Come Vi è noto, dal Decreto 3 agosto 2011 (GURI n. 250 del 26/10/2011) attinente alla-
Programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed A.T.A., per il triennio scolastico 2011/2013
risulta che
"Ritenuto per l'anno scolastico 2011/2012, sulla base dei posti vacanti e disponibili detratti quelli relativi al personale in esubero, di poter programmare l'assunzione: di 30.300 unita' di personale docente ed educativo, di cui 10.000 con retrodatazione giuridica all'a.s. 2010/2011 utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nel citato anno 2010/2011 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per il medesimo anno, nonche' di 36.000 unita' di personale ATA"
ed al seguente art. 1 comma 2 prevede che:
- per l'anno scolastico 2011/2012, e' prevista l'assunzione di 30.300 unita' di personale docente ed educativo, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno e utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nell' anno 2010/2011 e 36.000 unita' di personale ATA, da autorizzare con le procedure previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Mi è stato risposto che:

Il successivo C.M. n. 73 - Prot. n. AOOODGPER 6633 del 10 agosto 2011 nell'allegato A al punto A14 prevede che

"A.14 Le nomine in ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate entro il 31 agosto
2011, comportano l’assunzione in servizio dal 1° settembre 2011. I contratti a tempo indeterminato
stipulati dopo tale data avranno la decorrenza giuridica dall’a.s. 2011/2012 ed assunzione in servizio
dall’anno scolastico successivo".
Quanto sopra è stato confermato nella successiva nota ministeriale del 31 agosto 2011 protn.AOOODGPER 6705/bis.

Tutto ciò premesso il mio caso è il seguente:

a) Nomina in ruolo per la classe XXX da "coda" di GE attinente all'a.s. 2010-2011, a seguito scorrimento/surroga avvenuta nel corso del mese di ottobre u.s; per l'accettante la decorrenza giuridica è il 1 settembre 2011 e la decorrenza economica è il 1 settembre 2012, come previsto dal su citato C.M. 73;

b) a partire dall'a.s. 2011-2012 "le code" da GE sono state abolite;

c) la nomina in ruolo di cui al punto a) è stata effettuata a seguito del su citato Decreto Ministeriale del 3 agosto 2011, suffragato da parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze; detta nomina afferisce di fatto al contingente di 10.000 cattedre riservate dal MIUR per le immissioni in ruolo da GE per l'a.s. 2010-2011.

Il caso riguarda quindi tutti i docenti nominati in ruolo da "coda" (da graduatorie che esistevano solo fino al 2010-1011) che non hanno potuto avere la retrodatazione giuridica all'anno 2010 -2011 perchè nominati dopo il primo settembre 2011, ma che di fatto appartengono al contingente dei 10.000 posti destinati dal MIUR alle assunzioni in ruolo dalle GE vigenti nell'anno 2010-2011.
Aggiungo inoltre che ad una mia richiesta ufficiale all'AT di pertinenza di retrodatazione giuridica all'anno 2010, stanti le motivqzioni su esposte, mi è stato risposto che in base alle su citate disposizioni ministeriali, la decorrenza giuridica del mio contratto è necessariamente dal settembre 2011.
Chiedo pertanto:
1) devono questi docenti sottostare al vincolo dei 5 anni ai fini dell'assegnazione provvisoria e del trasferimento fuori provincia?
2) potrebbe valere per questi docenti la vecchia normativa fino all'a.s. 2010/2011, che prevedeva l'assegnazione provvisoria fuori provincia per ricongiungimento al coniuge dopo il primo anno in ruolo?
3) Si prevede che si apra un "successivo spiraglio normativo",che renda possibile anche a questi docenti l'equiparazione di fatto ai retrodatati al 2010?
Purtroppo a vedere la nota del 31 agosto non sembrano esserci possibilità anche se il contingente è del 2010 .Un noto sindacalista mi aveva assicurato che saremmo stati tutti inclusi! Sarà necessario far causa... penso con terrore ai tempi della giustizia italiana....

Ritengo che il caso sia di interesse generale e che tutte le OO.SS. debbano attribuirgli la dovuta attenzione per irrinunciabili principi di equità e di equiparazione dei diritti.
Fiduciosa in un Tuo riscontro

unga

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Messaggio Da cri Dom Gen 08, 2012 4:34 pm

scusate, ma per chi allora è immesso in ruolo con retrodatazione 2010 può chiedere il trasferimento? Sono rimasta indietro sulle novità!!!!Aggiornatemi per favore!
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Messaggio Da cri Dom Gen 08, 2012 4:37 pm

anecoico ha scritto:Il vincolo quinquennale ai trasferimenti non vale per i neo immessi con datazione 2010-2011

fonte :

http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=71&area=Mobilità&id=2014

Un diritto ci è stato restituito (pari diritti con gli immessi in ruolo 1 settembre 2010) !

Colleghi retrodatati (10.000), adesso ci devono restituire gli scatti dello scalone 0-3. Facciamoci sentire, anche
ricorrendo al Giudice del lavoro.

anecoico

Notizie in merito?
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Messaggio Da lallaorizzonte Dom Gen 08, 2012 9:34 pm

cri ha scritto:scusate, ma per chi allora è immesso in ruolo con retrodatazione 2010 può chiedere il trasferimento? Sono rimasta indietro sulle novità!!!!Aggiornatemi per favore!

non può chiedere il trasferimento per l'a.s. 2012/13, ma non è più sottoposto al vincolo quinquennale

per i neoimmessi in ruolo con retrodatazione 1° settembre 2010 rimane in vigore quanto previsto dalla legge 124/99:

- possibilità di richiedere trasferimento tre anni dopo l'immissione giuridica in ruolo

- possibilità, già dall'anno successivo alla nomina in ruolo, di richiedere l'assegnazione provvisoria

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Messaggio Da cri Lun Gen 09, 2012 11:50 am

Grazie Lalla!
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Messaggio Da marcgis Lun Gen 09, 2012 9:44 pm

lallaorizzonte ha scritto:
cri ha scritto:scusate, ma per chi allora è immesso in ruolo con retrodatazione 2010 può chiedere il trasferimento? Sono rimasta indietro sulle novità!!!!Aggiornatemi per favore!

non può chiedere il trasferimento per l'a.s. 2012/13, ma non è più sottoposto al vincolo quinquennale

per i neoimmessi in ruolo con retrodatazione 1° settembre 2010 rimane in vigore quanto previsto dalla legge 124/99:

- possibilità di richiedere trasferimento tre anni dopo l'immissione giuridica in ruolo

- possibilità, già dall'anno successivo alla nomina in ruolo, di richiedere l'assegnazione provvisoria

Cara Lalla, mi perdoni ma da questa sua citazione che ho ritenuto opportuno riportare deduco che avendo firmato retrodatata 2010/2011, potrei chiedere trasferimento interprovinciale per insegnare nella provincia di mio interesse nell'anno scol 2013/14...visto che l'immissione giuridica è avvenuta appunto con la retrodataz??? ________________________________
Se così non fosse potrei cmq inoltrare domanda trasferimento interprovinciale nella prov di mio interesse per anno scol 2014/15...
per l'assegnaz provv mi pare di aver capito che già quest'anno potrei produrre domanda e mi scusi...si può scegliere ed indicare sul modulo di domanda Solo 1 Scuola cn l'assegnaz provv e cn utilizzazione (che la differenza tra le 2 domande mica l'ho capita...)
Grazie anticipatamente


marcgis

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Messaggio Da Scoglio Mer Gen 11, 2012 9:24 pm

Salve a tutti...io quest'anno mi sono trasfrita in altra provincia e ho rifiutato (non vi dico con quale carico di angoscia) il ruolo rerodatato da contingente 2010 perchè non potevo permettermi di rimanere 5 anni nella provincia precedente...e ora scopro che avrei avuto diritto a far richiesta di assegnazione provvisoria da subito e di trasferimento dopo tre anni??? e quindi che avrei tranquillamente potuto accettare la nomina?? sono davvero angosciata...arrabbiata...disperata...scusate lo sfogo...
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