Precisazione del contratto mobilità che non chiarisce
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Precisazione del contratto mobilità che non chiarisce
Tra la precisazione aggiunta e la nota 2, la contraddizione cresce:
gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del
trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico o di
quello del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a
domanda volontaria;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico o di
quello del centro territoriale, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero
dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché
soddisfatti in una delle preferenze espresse.
(2) Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda
condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare
come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a
domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur
avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre
preferenze.
gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del
trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico o di
quello del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a
domanda volontaria;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico o di
quello del centro territoriale, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero
dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché
soddisfatti in una delle preferenze espresse.
(2) Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda
condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare
come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a
domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur
avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre
preferenze.
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giulia boffa- Admin
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