ERRATO UTILIZZO DOCENTI DI SOSTEGNO PER LE SUPPLENZE
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ERRATO UTILIZZO DOCENTI DI SOSTEGNO PER LE SUPPLENZE
Ai Dirigenti
di tutte le Istituzioni Scolastiche
di ogni Ordine e Grado
delle Province di Bari e BT
LORO SEDI
OGGETTO: Utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze
temporanee. Precisazioni.
A seguito di numerose segnalazioni che giungono a questo Ufficio in relazione alla
sostituzione di docenti titolari assenti con personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche su
posto di sostegno, si ritiene opportuno sottolineare quanto già la normativa vigente prevede
sull’argomento.
Premesso che con numerose sentenze della Corte Costituzionale il diritto all’istruzione e
alla formazione degli alunni disabili si configura come diritto soggettivo, la possibilità di
utilizzare il docente su posto di sostegno in attività di sostituzione di docenti titolari
temporaneamente risulta di difficile attuazione per effetto del combinato disposto dalla normativa
vigente (D. Lgs. 297/1994 artt. 127, 312 e sgg., CCNL, nonché la legge 10471992).
Il docente su posto di sostegno è contitolare della classe e compresente durante le attività
didattiche, per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di
riferimento. Detta condizione non viene meno, nell’eventualità di assenza del docente curricolare,
come peraltro previsto dalla nota della Direzione Generale per la Puglia prot. 7938 dell’11
settembre 2008.
Si rammenta, altresì, che la contemporaneità del docente di sostegno si configura “nel
quadro della programmazione dell’azione educativa” deliberata dal Collegio dei Docenti delle
Istituzioni Scolastiche, mentre, come chiaramente indicato nella nota MIUR, Direzione Generale
per il personale scolastico, Ufficio III, prot. n. 9839 dell’8 novembre 2010 si può provvedere alla
sostituzione del personale docente assente temporaneamente “con personale della scuola in
soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di
quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e 6 del CCNL ed, in subordine, mediante l’attribuzione di
ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore
settimanali oltre l’orario d’obbligo.”
In conclusione, tale eventualità non potrebbe ricorrere se non in “casi eccezionali non
altrimenti risolvibili.”
Distinti saluti
IL DIRIGENTE
Giovanni LACOPPOLA
PinoPino- Messaggi : 120
Data d'iscrizione : 27.08.10
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