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Decreto salva precari e rinunce

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Messaggio Da Ospite Ven Gen 20, 2012 12:21 pm

Buon giorno, scrivo per conto di mia madre. Lei hai usufruito del suddetto decreto quest'anno, fino allo scorso anno ha lavorato nella provincia di Bergamo, da poco ha fatto la domanda di inserimento in un'altra provincia.

Sta ricevendo ogni tanto chiamate da scuole bergamasche per supplenze di un giorno massimo due e le sta rifiutando in quanto il decreto consente di rifiutare la proposta se il contratto non va a coprire la disoccupazione(attualmente al 50% dello stipendio dello scorso anno). Il problema sorge con una scuola di Treviglio che però le ha detto che se lei rifiuta viene depennata dalla salva precari anche se rifiuta la supplenza di un giorno(come in questo caso). Ma se accettasse questa supplenza perderebbe pure la disoccupazione che, se è vero che è al 50% le da una retribuzione maggiore rispetto a questa supplenza di un solo giorno. Non si capisce bene chi ha ragione e chi ha torto, spero che qualcuno possa darci una risposta chiara a precisa anche perchè, dal punto di vista strettamente economico, a mia madre non conviene salire di nuovo a Bergamo per un solo giorno partendo da Napoli(il cambio di provincia, per motivi familiari, l'ha dovuto fare passando da li a qui a Napoli).

PS: altre scuole bergamasche che l'hanno contattata per supplenze di un giorno non hanno fatto problemi...questa qui inizia ad essere un po insistente e si altera pure per telefono, a mia madre è venuto il dubbio che il sindacalista di Bergamo le abbia detto una cosa sbagliata sulla rinuncia.

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Messaggio Da Ospite Ven Gen 20, 2012 12:51 pm

Scusate l'aggiunta ulteriore, rileggendo il decreto l'art.5 comma 3 dice:
E' consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento
stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante. Ad esempio: nel
caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario
intero nell’anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II
grado sino a 10 ore, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il
personale ATA, fino a 21 ore.

Se la legge parla chiaro perchè sta signora è così insistente, continuando a dire che non è vero?? Mi viene da pensare che è un po' prevenuta....a pensar male si fa peccato ma a volte...

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Messaggio Da giulia boffa Ven Gen 20, 2012 1:46 pm

mandale un fax con la normativa che hai trovato
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Messaggio Da feroce_maria_bumerlo Ven Gen 20, 2012 1:49 pm

MaxDragonheart ha scritto:Scusate l'aggiunta ulteriore, rileggendo il decreto l'art.5 comma 3 dice:
E' consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento
stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante. Ad esempio: nel
caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario
intero nell’anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II
grado sino a 10 ore, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il
personale ATA, fino a 21 ore.

Se la legge parla chiaro perchè sta signora è così insistente, continuando a dire che non è vero?? Mi viene da pensare che è un po' prevenuta....a pensar male si fa peccato ma a volte...

Ma loro le stanno proponendo 36/36esimi, quindi il 100% dello stipendio anche se di un solo giorno. Mi sa che non può rifutare.

Comunque controlla sul sito dell'inps: credo che ci vogliano 5 giorni di lavoro consecutivi per interrompere il trattamento di disoccupazione.
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Messaggio Da Ospite Ven Gen 20, 2012 3:06 pm

feroce_maria_bumerlo ha scritto:
MaxDragonheart ha scritto:Scusate l'aggiunta ulteriore, rileggendo il decreto l'art.5 comma 3 dice:
E' consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento
stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante. Ad esempio: nel
caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario
intero nell’anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II
grado sino a 10 ore, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il
personale ATA, fino a 21 ore.

Se la legge parla chiaro perchè sta signora è così insistente, continuando a dire che non è vero?? Mi viene da pensare che è un po' prevenuta....a pensar male si fa peccato ma a volte...

Ma loro le stanno proponendo 36/36esimi, quindi il 100% dello stipendio anche se di un solo giorno. Mi sa che non può rifutare.

Comunque controlla sul sito dell'inps: credo che ci vogliano 5 giorni di lavoro consecutivi per interrompere il trattamento di disoccupazione.

Grazie, potresti linkarmi la pagina del sito dell'inps in cui c'è scritto questo oppure mi dici cosa cercare su quel sito?

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Messaggio Da greta2010 Ven Gen 20, 2012 3:32 pm

Da quello che so, un docente che ha la disoccupazione calcolata su uno stipendio di 18 ore può rifiutare nomine fino a 10 ore (fino a quando la dis è al 60%), poi fino a 9.
Se la nomina pur di un giorno è su cattedra completa, tua madre deve accettarle perchè supera il compenso della disoccupazione.

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Messaggio Da Ospite Ven Gen 20, 2012 4:40 pm

greta2010 ha scritto:Da quello che so, un docente che ha la disoccupazione calcolata su uno stipendio di 18 ore può rifiutare nomine fino a 10 ore (fino a quando la dis è al 60%), poi fino a 9.
Se la nomina pur di un giorno è su cattedra completa, tua madre deve accettarle perchè supera il compenso della disoccupazione.

Grazie!
Non per sfiducia ma mi diresti dove sta scritta questa cosa così da metterci una pietra sopra definitivamente.
Mia madre fa la collaboratrice scolastica non la docente, non so se cambia qualcosa.

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Messaggio Da greta2010 Ven Gen 20, 2012 5:50 pm

MaxDragonheart ha scritto:
greta2010 ha scritto:Da quello che so, un docente che ha la disoccupazione calcolata su uno stipendio di 18 ore può rifiutare nomine fino a 10 ore (fino a quando la dis è al 60%), poi fino a 9.
Se la nomina pur di un giorno è su cattedra completa, tua madre deve accettarle perchè supera il compenso della disoccupazione.

Grazie!
Non per sfiducia ma mi diresti dove sta scritta questa cosa così da metterci una pietra sopra definitivamente.
Mia madre fa la collaboratrice scolastica non la docente, non so se cambia qualcosa.

Non so se per il personale ATA c'è un altro decreto, il riferimento è il dm 30 luglio 2010 n.68, art.5 ma parla genericamente di importo superiore alla disoccupazione, se non sbaglio.
Il calcolo mi è stato riferito da un sindacalista, poichè la disoccupazione è normalmente il 60% dello stipendio lordo( poi diventa il 50%) il massimo che si può rifiutare è il 60% delle ore, cioè 10 ore settimanali.
Questo vale per una dis calcolata su 18 ore di stipendio, se fosse calcolata su 8 ore ovviamente il calcolo sarebbe diverso, bisogna calcolare il 60% di 8.
Cioè hanno fatto un'equivalenza tra stipendio, disoccupazione e ore.
Però per tua madre spero che ci sia un'alternativa al depennamento, queste supplenze brevissime sono un vero problema per chi lavora lontano da casa.
Magari i moderatori possono smentirmi, potrebbero avermi detto una sciocchezza...

greta2010

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Messaggio Da Ospite Ven Gen 20, 2012 6:39 pm

greta2010 ha scritto:
MaxDragonheart ha scritto:
greta2010 ha scritto:Da quello che so, un docente che ha la disoccupazione calcolata su uno stipendio di 18 ore può rifiutare nomine fino a 10 ore (fino a quando la dis è al 60%), poi fino a 9.
Se la nomina pur di un giorno è su cattedra completa, tua madre deve accettarle perchè supera il compenso della disoccupazione.

Grazie!
Non per sfiducia ma mi diresti dove sta scritta questa cosa così da metterci una pietra sopra definitivamente.
Mia madre fa la collaboratrice scolastica non la docente, non so se cambia qualcosa.

Non so se per il personale ATA c'è un altro decreto, il riferimento è il dm 30 luglio 2010 n.68, art.5 ma parla genericamente di importo superiore alla disoccupazione, se non sbaglio.
Il calcolo mi è stato riferito da un sindacalista, poichè la disoccupazione è normalmente il 60% dello stipendio lordo( poi diventa il 50%) il massimo che si può rifiutare è il 60% delle ore, cioè 10 ore settimanali.
Questo vale per una dis calcolata su 18 ore di stipendio, se fosse calcolata su 8 ore ovviamente il calcolo sarebbe diverso, bisogna calcolare il 60% di 8.
Cioè hanno fatto un'equivalenza tra stipendio, disoccupazione e ore.
Però per tua madre spero che ci sia un'alternativa al depennamento, queste supplenze brevissime sono un vero problema per chi lavora lontano da casa.
Magari i moderatori possono smentirmi, potrebbero avermi detto una sciocchezza...

Ti ringrazio per la disponibilità e per le informazioni. Il decreto salva precari vale per tutto il personale scuola, ATA compresi. Il fatto è che un sindacalista ha detto a mia madre invece che il conto va fatto si sulle ore ma tenendo in considerazione l'intero mese. Per esempio una supplenza di un giorno full time è vero che equivale ad un giorno intero di lavoro, ad una giornata piena di stipendio, ma è limitato al solo giorno e quindi rapportando il giorno allo stipendio completo di tutto il mese la paga che avrebbe sarebbe inferiore sia allo stipendio pieno che alla disoccupazione. Non so se sono stato chiaro.... L'unica cosa che abbiamo capito qui a casa è che la scuola, dal punto di vista burocratico, è un casino!

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Messaggio Da greta2010 Ven Gen 20, 2012 7:07 pm

MaxDragonheart ha scritto:
greta2010 ha scritto:
MaxDragonheart ha scritto:
greta2010 ha scritto:Da quello che so, un docente che ha la disoccupazione calcolata su uno stipendio di 18 ore può rifiutare nomine fino a 10 ore (fino a quando la dis è al 60%), poi fino a 9.
Se la nomina pur di un giorno è su cattedra completa, tua madre deve accettarle perchè supera il compenso della disoccupazione.

Grazie!
Non per sfiducia ma mi diresti dove sta scritta questa cosa così da metterci una pietra sopra definitivamente.
Mia madre fa la collaboratrice scolastica non la docente, non so se cambia qualcosa.

Non so se per il personale ATA c'è un altro decreto, il riferimento è il dm 30 luglio 2010 n.68, art.5 ma parla genericamente di importo superiore alla disoccupazione, se non sbaglio.
Il calcolo mi è stato riferito da un sindacalista, poichè la disoccupazione è normalmente il 60% dello stipendio lordo( poi diventa il 50%) il massimo che si può rifiutare è il 60% delle ore, cioè 10 ore settimanali.
Questo vale per una dis calcolata su 18 ore di stipendio, se fosse calcolata su 8 ore ovviamente il calcolo sarebbe diverso, bisogna calcolare il 60% di 8.
Cioè hanno fatto un'equivalenza tra stipendio, disoccupazione e ore.
Però per tua madre spero che ci sia un'alternativa al depennamento, queste supplenze brevissime sono un vero problema per chi lavora lontano da casa.
Magari i moderatori possono smentirmi, potrebbero avermi detto una sciocchezza...

Ti ringrazio per la disponibilità e per le informazioni. Il decreto salva precari vale per tutto il personale scuola, ATA compresi. Il fatto è che un sindacalista ha detto a mia madre invece che il conto va fatto si sulle ore ma tenendo in considerazione l'intero mese. Per esempio una supplenza di un giorno full time è vero che equivale ad un giorno intero di lavoro, ad una giornata piena di stipendio, ma è limitato al solo giorno e quindi rapportando il giorno allo stipendio completo di tutto il mese la paga che avrebbe sarebbe inferiore sia allo stipendio pieno che alla disoccupazione. Non so se sono stato chiaro.... L'unica cosa che abbiamo capito qui a casa è che la scuola, dal punto di vista burocratico, è un casino!

Sì, pare proprio che la cosa sia soggetta a interpretazioni diverse, intanto sarebbe opportuno avere un parere di un esperto del forum.

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Messaggio Da Ospite Ven Gen 20, 2012 11:03 pm

Ok, aspetto allora

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