Congedo parentale ...e assunzione in servizio per completamento
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Congedo parentale ...e assunzione in servizio per completamento
Per Giulia o Lalla:
ho un dubbio per quale chiedo il vostro aiuto.
se, per ipotesi, ad agosto/settembre ho un incarico a T.D. per uno spezzone (ad es.di 12 ore), assumo servizio, stipulo il contratto e presento domanda per congedo parentale; sempre per ipotesi la domanda viene accolta.
Successivamente, a seguito di altra convocazione, ipotizziamo che ho una nuova nomina per il completamento in altra scuola. Se, al momento della seconda nomina sono già in congedo parentale (poichè la prima scuola ha accettato la domanda) sono obbligata ad assumenre servizio nella seconda scuola (quella di completamento)?
Qual è la normativa di riferimento?
Grazie per l'aiuto!
ho un dubbio per quale chiedo il vostro aiuto.
se, per ipotesi, ad agosto/settembre ho un incarico a T.D. per uno spezzone (ad es.di 12 ore), assumo servizio, stipulo il contratto e presento domanda per congedo parentale; sempre per ipotesi la domanda viene accolta.
Successivamente, a seguito di altra convocazione, ipotizziamo che ho una nuova nomina per il completamento in altra scuola. Se, al momento della seconda nomina sono già in congedo parentale (poichè la prima scuola ha accettato la domanda) sono obbligata ad assumenre servizio nella seconda scuola (quella di completamento)?
Qual è la normativa di riferimento?
Grazie per l'aiuto!
docprecaria- Messaggi : 841
Data d'iscrizione : 13.11.11
Re: Congedo parentale ...e assunzione in servizio per completamento
sei obbligata perchè i contratti sono diversi e il congedo si chiede sotto contratto, ma in questo caso si fa presenta al ds della scuola di completamento che si è in congedo e quindi si chiede congedo "immediato" anche nell'altra scuola
La richiesta di fruizione e/o di proroga dell’astensione facoltativa va inoltrata, di norma, 15
giorni prima della decorrenza del periodo stesso, ma in presenza di particolari e comprovate
situazioni personali si può presentare domanda entro le 48 ore precedenti l’astensione (art.
12 commi 7 e 8 Ccnl 2003).
La richiesta di fruizione e/o di proroga dell’astensione facoltativa va inoltrata, di norma, 15
giorni prima della decorrenza del periodo stesso, ma in presenza di particolari e comprovate
situazioni personali si può presentare domanda entro le 48 ore precedenti l’astensione (art.
12 commi 7 e 8 Ccnl 2003).
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
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Località : milano
docprecaria- Messaggi : 841
Data d'iscrizione : 13.11.11
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