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Messaggio Da Ospite Mer Mar 07, 2012 1:24 pm

Promemoria primo messaggio :

In dodici anni di servizio da Assistente Amministrativo nelle Segreterie ("nelle Galee", per citare Ben-Hur) di otto distinte Scuole, dislocate in ben tre diverse provincie da nord a sud, ne ho viste di "TUTTI I COLORI": Dirigenti Scolastici, D.S.G.A, Assistenti Amministrativi NON degni neppure di AVVICINARSI all'ingresso di una Scuola Pubblica!

Ma quello che sta succedendo ai diversi livelli (MIUR, Sindacati, Uffici Scolastici Provinciali, Scuole) sulla mobilità, con riguardo alla NEGAZIONE dei BENEFICI sanciti dalla L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni, è veramente INTOLLERABILE!

L'Art. 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, HA ELIMINATO DEFINITIVAMENTE i precedenti requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza... MA SI CONTINUA ad infarcire C.C.N.I., O.M., MODULI e ISTRUZIONI di LACCI e LACCIUOLI in DISPREGIO DELLA LEGGE IN VIGORE!

"Referente UNICO", infatti, NON significa che si deve essere l'unico a svolgere l'assistenza: significa invece che si deve essere l'UNICO a BENEFICIARE delle agevolazioni della L. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni!

Si parta da questa semplice verità e si potrà "intelligere" da soli in merito a tutti gli abusi che si stanno perpetrando a danno dei potenziali beneficiari...

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Messaggio Da Ospite Lun Mar 19, 2012 9:01 am

giulia boffa ha scritto:Intelligere, questo è comunque possibile; la legge ti chiede di essere referente unico, e per questo devi comunque dichiarare che altri non lo sono e non possono esserlo; è chiaro che in famiglia si è supportati, mica siamo gli unici familiari al mondo del disabile, io non capisco dov'è il problema, davvero.
Il problema è che il CCNI, l'OM, la modulistica proposta da UST-Scuole-Sindacati sono ANCORA infarciti di lacci e lacciuoli sulla "continuità" e sulla "esclusività", quindi non è vero che "questo è comunque possibile" (anzi: viene palesemente IMPEDITO)!

giulia boffa ha scritto:Altro che ancora non capisco è perché qui si discuta sul fatto che i giorni si debbano o no prendere: è chiaro che la legge non ti impone di prenderli, ma te lo impone la necessità di accudire un disabile e di essergli vicino in assistenza, quindi se si chiede la 104 i gg vanno presi come necessità oggettiva, non come obbligo di legge ed io ritengo che , se non si prendono, si dimostra che questa benedetta 104 non serve, tanto comunque il malato riceve lo stesso assistenza.
La deduzione non è condivisibile: la legge non afferma questo!
Infatti, posso benissimo non usufruire dei 3 giorni di permesso ed essere la persona "punto di riferimento del disabile grave" e Referente unico (nessun altro è beneficiario delle agevolazioni L. 104/92 in ALTERNATIVA con me in un determinato arco temporale: per la scuola, un anno scolastico).
Infatti, posso liberamente scegliere di non usufruire dei 3 giorni di permesso L. 104/92, ma di usufruire solo della precedenza nel trasferimento e dell'esclusione dalla graduatoria dei soprannumerari: ANCHE la precedenza nel trasferimento e l'esclusione dalla graduatoria dei soprannumerari sono dei benefici L. 104/92, al pari dei 3 giorni di permesso.
Tuttavia, vi è sicuramente un caso in cui la mancata fruizione dei 3 giorni di permesso è un elemento oggettivo che svela incontestabilmente la non veridicità dell'assistenza: è il caso del lavoratore che dichiara di essere "punto di riferimento del disabile grave, è in servizio a notevole distanza dal disabile grave e non utilizza i 3 giorni di permesso!
In questo caso, è la stessa legge ad imporre una presunzione legale e a pretendere la prova contraria a carico del lavoratore (Art. 33, comma 3-bis, L. 104/92: Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito).
Al riguardo è interessante fare una osservazione.
La legge è davvero stupenda: nel caso di notevole distanza, consente al lavoratore di essere comunque ritenuto "punto di riferimento per il disabile grave" anche con soli 3 giorni al mese di assistenza prestata!
In conclusione, le norme riguardanti l'assistenza oltre i 150 km sono di carattere eccezionale, mentre le norme riguardanti l'assistenza entro i 150 km sono di carattere generale.
Nello specifico (il mio caso, quello di Esausta e quello di tutti coloro che non sono oltre i 150 Km di distanza): i rispettivi parenti disabili gravi sono residenti (oppure anche solo domiciliati) in casa nostra o nelle vicinanze (laddove, per fortuna, la legge considera "vicinanze" la distanza fino a 150 Km) e abbiamo diritto a scegliere liberamente di non chiedere i 3 giorni di permesso e di chiedere solo la precedenza nel trasferimento e l'esclusione dalla graduatoria dei soprannumerari.

giulia boffa ha scritto:Questa è una legge importantissima, ti permette di trasferirti con precedenza per assegnazioni e anche no, lo stiamo appurando, e ti permette di non essere perdente posto ed essere spostato d'ufficio: allora se tutto questo serve al disabile, e non a me per me, allora la legge va usata, per il disabile e per rendergli la vita più confortevole, anche se devo solo stargli vicino senza fare niente.
Attenzione! Non enfatizziamo troppo che "tutto questo serve al disabile": si tratta di Leggi IN FAVORE dei disabili gravi, ma che si concretizzano attraverso i DIRITTI riconosciuti ai LAVORATORI di usufruire determinati benefici nei confronti dei DATORI DI LAVORO.


Ultima modifica di Intelligere il Lun Mar 19, 2012 10:11 am - modificato 5 volte.

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Messaggio Da E-TEC Lun Mar 19, 2012 9:28 am

Però c’è anche chi, per assistere il genitore in grave situazione di handicap residente con lui in comune diverso dal quello di lavoro e per essere vicino al coniuge che lavora in altro comune, ha deciso di lavorare part-time nel comune di lavoro del coniuge e assistere, per diversi giorni della settimana, il genitore disabile. In questo caso perché pretendere la documentazione che attesti la presenza nel luogo di residenza che ribadisco essere la stessa per l’assistito e il referente? Perché obbligare il referente a percorrere l’autostrada o a prendere il treno per raggiungere la propria residenza che è anche quella dell’assistito?
La legge non lo chiede! Il dirigente sì….

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Messaggio Da Ospite Lun Mar 19, 2012 8:40 pm

Stamattina ho avuto telefonicamente la conferma dal mio UST: non c'è bisogno di specificare nulla, basta aggiungere (anche a penna) la terza alternativa e cancellare le prime due!

Per quanto mi riguarda, compilerò nel modo seguente, aggingendo la frase che riporto in blu:

di essere l'unico figlio che ha chiesto di fruire, per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensili per l'assistenza, ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. L.vo 151/2001, ovvero che nessun altro parente o affine ha fruito nel corrente anno scolastico dei 3 giorni di permesso retribuito mensili L. 104/92 (art. 4, comma 6, ultimo capoverso, Ordinanza Ministreriale MIUR n. 20 del 05/03/2012).

E' la mia decisione definitiva!

Ribadisco, naturalmente, che ognuno è libero di fare come meglio crede.


Ultima modifica di Intelligere il Lun Mar 19, 2012 9:22 pm - modificato 3 volte.

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Messaggio Da Esausta Lun Mar 19, 2012 8:43 pm

@ Intelligere da Esausta

Intelligere ci sei?
Ciao.
Domande di oggi:
*Quanto tu affermi nell'ultimo post è frutto di tue deduzioni scaturite dal dibattito delle ultime 24 h - che non ho avuto, nè ho ora il tempo di rileggere ma che mi sembra essere stato abbastanza intenso - o, non so...hai magari approfondito con ulteriori letture, tipo testi di diritto del lavoro + aggiornati e sim. In altri termini: è un'interpretazione della legge soggettiva o oggettiva la tua, (o entrambe le cose, perchè no)?
Sai, nel leggerlo mi è x un attimo ricomparsa la "percezione del colore"...Fino a ieri sera e tutto oggi vedevo tutto nero, ora vedo sfumature che vanno dal fumo di Londra al grigio perla, addirittura!...E' cambiato qualcosa, è merito delle ultime tempeste solari? (Scherzo. E' l'unico modo per evitare di abbattersi, in questo periodo così difficile per chi vive in questo paese..)

*Sono ancora angustiata dalla stramaledetta Autocertificazione: per il mio unico fratello che non è convivente con me e mio padre, ma che ha altra residenza (stesso Comune, altro domicilio) devo comunque dichiarare i motivi per cui non può assistere il disabile grave? Non è necessario che lui produca autocertificazione in quanto ci sono io come unica figlia convivente, questo lo so...Ma come mi devo regolare?

P.S. Se puoi aiutarmi -come hai già fatto e non finirò mai di ringraziarti per questo-, potresti x favore rispondere prima al secondo quiz? : )

P.S. 2: Forse mentre inviavo il mio post ne è partito uno tuo.

Esausta

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Messaggio Da Ospite Lun Mar 19, 2012 9:13 pm

Esausta ha scritto:*Quanto tu affermi nell'ultimo post è frutto di tue deduzioni scaturite dal dibattito delle ultime 24 h?
E' solo la mia personale interpretazione: se ti può consolare, considero il post al quale ti riferisci il mio migliore post in assoluto!

Esausta ha scritto:...Fino a ieri sera e tutto oggi vedevo tutto nero, ora vedo sfumature che vanno dal fumo di Londra al grigio perla, addirittura!
Mi fa piacere per te, è una fortuna riuscire a vedere le sfumature: è l'unico modo per cogliere l'essenza! Se poi, tu dovessi anche riuscire a riscontrare con le tue sole forze la fondatezza degli argomenti che ho prospettato, allora sì che saresti molto avanti... fidati!

Esausta ha scritto:*Sono ancora angustiata dalla stramaledetta Autocertificazione: per il mio unico fratello che non è convivente con me e mio padre, ma che ha altra residenza (stesso Comune, altro domicilio) devo comunque dichiarare i motivi per cui non può assistere il disabile grave? Non è necessario che lui produca autocertificazione in quanto ci sono io come unica figlia convivente, questo lo so...Ma come mi devo regolare?
Tranquilla!
La questione è pacifica:

CCNI:
L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio
richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente
con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata
dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione
dello stato di famiglia (8).
(8) Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il
soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo:
stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

O.M:
6. A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime (2)
(2) La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

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Messaggio Da Esausta Lun Mar 19, 2012 9:38 pm

Ok. Ma devo ugualmente dichiarare che al mondo esiste un mio fratello che è nato a.. e che risiede a.. e poi specificare io, non lui con autocertificazione, i motivi per cui bla...bla non può assistere il disabile grave O NON DEVO PROPRIO FARE RIFERIMENTO ALL'ESISTENZA DI MIO FRATELLO? E' qui che mi sta cascando l'asino!

P.S. : perchè mi hai ricordato l'art. 6 dell'O.M.? Presenterò cmq lo stato di famiglia, mi sembra + esaustivo.

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Messaggio Da Ospite Mar Mar 20, 2012 5:45 am

Esausta ha scritto:Ok. Ma devo ugualmente dichiarare che al mondo esiste un mio fratello che è nato a.. e che risiede a.. e poi specificare io, non lui con autocertificazione, i motivi per cui bla...bla non può assistere il disabile grave O NON DEVO PROPRIO FARE RIFERIMENTO ALL'ESISTENZA DI MIO FRATELLO? E' qui che mi sta cascando l'asino!

P.S. : perchè mi hai ricordato l'art. 6 dell'O.M.? Presenterò cmq lo stato di famiglia, mi sembra + esaustivo.

Di tuo fratello NON devi menzionare NULLA: basta la situazione di CONVIVENZA (stessa RESIDENZA, che puoi anche autocertificare) con il disabile grave per avere la presunzione legale sul punto in tuo favore.

Se andavi a riscontrare direttamente tu sui pdf dei CCNI ed OM quanto avevo copiato e incollato io, non avresti avuto bisogno di farmi la domanda sull'"articolo 6": non è l'articolo 6, è il comma 1, NUMERO 6, di un altro articolo. :-)

Con riguardo al requisito dei 3 giorni di permesso e all'lternativa prevista dall'art. 4, comma 6, ultimo capoverso, dell'OM, infine, ti confermo quanto ho già scritto ieri sera nel mio ultimo post al riguardo.

Ciao


Ultima modifica di Intelligere il Mer Mar 21, 2012 9:53 am - modificato 1 volta.

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Messaggio Da Esausta Mar Mar 20, 2012 3:03 pm

Sì, Intelligere, grazie x aver ugualmente avuto la pazienza di rispondermi: premesso che sia il CCNI che l'O.M. li ho letti e riletti + volte - e che proprio x questo non mi ero posta affatto il problema di mio fratello -, il fatto è che a causa dell'ansia dell'ultimo momento (io devo consegnare OGGI) avevo commesso il grave errore di andarmi ad "incartare" sfogliando qua e là la modulistica presente in rete e proposta da sindacati , ust e quant'altro - lo so, ci avevi messi tutti in guardia...!-, dimenticando che nel caos e nella poca chiarezza del momento, le uniche verità sono deducibili proprio attraverso un'attenta e diretta lettura delle fonti. Tieni presente anche che per la graduatoria interna ci sono, in più, parametri da considerare talvolta diversamente rispetto al trasferimento (pre-ruolo, servizio in altro ruolo, continuità nel Comune e nella scuola ecc.) e , ti assicuro, impazzisci, tanto + che i tempi sono ristretti...Insomma, + che "Esausta", mi rendo conto che avrei dovuto pseudonominarmi....ESAURITA!!! :-)
Grazie di tutto, grazie per l'immensa pazienza.

Esausta

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Messaggio Da abak Mar Mar 20, 2012 5:33 pm

Ciao intelligere, e grazie per la precisione e la profondità degl interventi.
stavo compilando la domanda di trasferimento e mi sono bloccato su questo punto.
Come concili il primo punto del passaggio del CCNI seguente ove si parla di “documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;” quale requisito indispensabile per la precedenza?


In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene
riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con
autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno
scolastico. L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio
richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente
con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata
dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione
dello stato di famiglia (8).
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si
presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per
l’assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del
D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che
assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità
provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di
mobilità annuale.


Sembrerebbe che la presenza dell’altro coniuge non consenta al figlio referente unico di fatto di fruire della precedenza nella mobilità definitiva entro lo stessa provincia.
Interpreto bene ? cosa ne pensi?
grazie


altra cosa: il ccnn trasferimenti è del 29/02/2012 l’om è del 05/03… Quale delle due prevale in caso di discrepanze tra i due testi?

abak

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Messaggio Da Lunyx Mar Mar 20, 2012 6:53 pm

Intelligere, io sono referente unico non convivente , ho un fratello anche lui non convivente. L'autocertificazione può semplicemente contenere che lui non si avvale dell'art 33 L.104 e quindi dei 3 giorni, per motivi personali o è necessario specificare i motivi?

Lunyx

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Messaggio Da Ospite Mar Mar 20, 2012 8:04 pm

Esausta ha scritto:Sì, Intelligere, grazie x aver ugualmente avuto la pazienza di rispondermi: premesso che sia il CCNI che l'O.M. li ho letti e riletti + volte - e che proprio x questo non mi ero posta affatto il problema di mio fratello -, il fatto è che a causa dell'ansia dell'ultimo momento (io devo consegnare OGGI) avevo commesso il grave errore di andarmi ad "incartare" sfogliando qua e là la modulistica presente in rete e proposta da sindacati , ust e quant'altro - lo so, ci avevi messi tutti in guardia...!-, dimenticando che nel caos e nella poca chiarezza del momento, le uniche verità sono deducibili proprio attraverso un'attenta e diretta lettura delle fonti. Tieni presente anche che per la graduatoria interna ci sono, in più, parametri da considerare talvolta diversamente rispetto al trasferimento (pre-ruolo, servizio in altro ruolo, continuità nel Comune e nella scuola ecc.) e , ti assicuro, impazzisci, tanto + che i tempi sono ristretti...Insomma, + che "Esausta", mi rendo conto che avrei dovuto pseudonominarmi....ESAURITA!!! :-)
Grazie di tutto, grazie per l'immensa pazienza.

Grazie a te!
E' stato un piacere conversare con te.
Buona fortuna...

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Messaggio Da Esausta Mar Mar 20, 2012 8:14 pm

Grazie. Ho consegnato da un paio d'ore e mi sento...svuotata.
Cmq magari ci aggiornamo anche perchè ho letto qualche altra cosa...Ora sono veramente esausta. mi sa che vado proprio a nanna!!
A bientot

Esausta

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Messaggio Da Ospite Mar Mar 20, 2012 8:37 pm

abak ha scritto:Ciao intelligere, e grazie per la precisione e la profondità degl interventi.
stavo compilando la domanda di trasferimento e mi sono bloccato su questo punto.
Come concili il primo punto del passaggio del CCNI seguente ove si parla di “documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;” quale requisito indispensabile per la precedenza?

Sembrerebbe che la presenza dell’altro coniuge non consenta al figlio referente unico di fatto di fruire della precedenza nella mobilità definitiva entro lo stessa provincia.
Interpreto bene ? cosa ne pensi?
grazie
Sì, interpreti bene: secondo questo "scellerato" CCNI, se non vi sono ragioni oggettive che impediscono di fatto al coniuge di prestare assistenza, non hai diritto alla precedenza nel TRASFERIMENTO (definitivo) neppure nella stessa PROVINCIA. Ti rimandano con precedenza alla ASSEGNAZIONE PROVVISORIA (annuale) sia PROVINCIALE sia INTERPROVINCIALE!

Prima di tutto, ricordo che in base all'art. 433 c.c. il coniuge è tenuto per primo all'assistenza e solo in SUBORDINE sono tenuti i figli.
Finora, ho ripetutamente sostenuto che questo CCNI e questa OM violano la legge 183/2010.
Il tuo intervento offre l'occasione di parlare finalmente degli aspetti più profondi della questione (TUTTA la verità su mobilità e L. 104/92).
Le domande da porsi sono:
1. Se la legge 183/2010 ha abolito i precedenti requisiti della continuità e della esclusività, come è possibile che MIUR e Sindacati abbiano concordato che il coniuge deve essere in condizioni oggettive di non prestare assistenza?!?!
2. Se è vero che la legge 183/2010 consente di usufruire di agevolazioni (3 giorni di permesso, mobilità, esclusione da soprannumerari) anche in presenza di assistenza DISCONTINUA e CONCORRENTE, a condizione che sia uno solo degli assistenti a chiedere i benefici in un determinato arco di tempo (Referente unico), come è possibile che il coniuge costituisca ancora un insuperabile impedimento?!?!

Vediamo chi è in grado di leggere la VERITA'!
Secondo voi, qual'è l'argomento che MIUR e Sindacati hanno sottinteso per affermare (come hanno fatto con tanta sfacciataggine nel CCNI) che sono bastati pochi aggiustamenti per uniformarsi alla legge 183/2010????

abak ha scritto:altra cosa: il ccnn trasferimenti è del 29/02/2012 l’om è del 05/03… Quale delle due prevale in caso di discrepanze tra i due testi?
Come avevo già scritto, le norme dell'OM sono "regolamentari a carattere vincolato": l'OM deve comunque rispettare gli accordi sottoscritti con il CCNI.

Puoi specificare dove vedi le discrepanze?

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Messaggio Da Ospite Mar Mar 20, 2012 8:43 pm

Lunyx ha scritto:Intelligere, io sono referente unico non convivente , ho un fratello anche lui non convivente. L'autocertificazione può semplicemente contenere che lui non si avvale dell'art 33 L.104 e quindi dei 3 giorni, per motivi personali o è necessario specificare i motivi?

Motivi OGGETTIVI anche per lui!

P.S.
Mi ricollego al mio precedente post riguardante il coniuge: come è possibile che un fratello/sorella (stesso ordine di obbligato all'assistenza) costituisca un simile impedimento????

Anche qui MIUR e Sindacati sottindendono la stessa motivazione (secondo loro "rispettosa" della L. 183/2010)!

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Messaggio Da abak Mar Mar 20, 2012 10:25 pm

grazie mille. intelligere.
La discrepanza è quella da te risposta.
che provo a riepilogare:
la legge non prevede l'impedimento del coniuge.
il ccni si.
l'Om no.

A me sembra una grave discrepanza del secondo rispetto al primo e al terzo

abak

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Messaggio Da abak Mar Mar 20, 2012 10:33 pm

colgo l'occasione per entrare nel dettaglio:
quale tra questi è un impedimento oggettivo valido secondo te:
- coniuge non convivente e non residente col soggetto handicappato
- coniuge ultrasettantenne
- motivi di salute del coniuge
-altro

grazie

abak

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Messaggio Da abak Mar Mar 20, 2012 11:29 pm

Credo di poter fornire un contributo molto interessante se non decisivo nella direzione di quanto sostenuto da Intell, che ho trovato poco fa:
Trattasi della Circolare INPS Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 23 maggio 2007 n. 90
(http://www.handylex.org/stato/c230507.shtml)

Non mi è chiaro se tali principi siano stati espressi in relazioni ai tre giorni di permesso o al congedo biennale ma certo valgono in generale quali prinicpi definitori del concetto di esclusività e di altri in relazione all'assistenza a persona handicappata in situazione di gravità.

Questi i criteri:
"...
In base a tale orientamento giurisprudenziale ormai consolidato appare improcrastinabile che l'Istituto riveda le precedenti indicazioni fornite alle strutture territoriali in merito alla concessione dei benefici previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/92, ispirandosi ai seguenti nuovi criteri:

1. che a nulla rilevi che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario; (1)

2. che la persona con disabilità in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale - possa liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge;

3. che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità; (2)

4. che i benefici previsti dai commi 2 e 3 si debbano riconoscere altresì a quei lavoratori che - pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) - offrano allo stesso un'assistenza sistematica ed adeguata, stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei benefici de quo all'esercizio di un diritto potestativo del lavoratore. A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, sarà prodotto un "Programma di assistenza" a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità in situazione di gravità che dell'assistenza si giova - ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore legale -, sulla cui eventuale valutazione di congruità medico legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente; (3) (4)

5. che il requisito dell'esclusività della stessa non si debba far coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto "non profit" ed a personale badante;

6. che, per esplicita previsione legislativa, non dia titolo ai benefici il solo caso del ricovero a tempo pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere ventiquattro ore;

7. che al caso di cui al punto precedente, faccia eccezione quello rappresentato dal ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, di un bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3° grado) nonché, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, quello della persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore;

8. che l'accettazione da parte del portatore di handicap in situazione di gravità dell'assistenza continuativa ed esclusiva offerta dal familiare possa rientrare tra le fattispecie previste dal T.U. n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa per la cui prova è ammessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

9. che rimanga impregiudicato il diritto/dovere della Pubblica Amministrazione diverificare sia la veridicità della dichiarazione di cui sopra e di quanto dichiarato al lavoratore nel modello di domanda sia, in caso di disabilità in situazione di gravità "temporaneamente concesso" dalla Commissione medica ex art. 4 della medesima legge 104/92, il permanere del diritto a fruire i suddetti benefici in capo al lavoratore che ne abbia richiesto l'attribuzione.

Si dispone,pertanto, che fin da adesso le Sedi adottino nel procedimento di concessione dei benefici in questione i sopra esposti criteri.

Il Direttore Generale
Crecco

abak

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Messaggio Da Ospite Mar Mar 20, 2012 11:38 pm

abak ha scritto:grazie mille. intelligere.
La discrepanza è quella da te risposta.
che provo a riepilogare:
la legge non prevede l'impedimento del coniuge.
il ccni si.
l'Om no.

A me sembra una grave discrepanza del secondo rispetto al primo e al terzo

No, per me sul punto:

1. CCNI e OM non sono in discrepanza tra di loro.

2. CCNI e OM non rispettano la legge 183/2010.

3. MIUR e Sindacati credono invece di rispettare comunque la legge 183/2010.

Io chiedo:
perché non è vero quello che credono MIUR e Sindacati?



Ultima modifica di Intelligere il Mer Mar 21, 2012 12:14 am - modificato 1 volta.

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Messaggio Da Ospite Mar Mar 20, 2012 11:52 pm

abak ha scritto:colgo l'occasione per entrare nel dettaglio:
quale tra questi è un impedimento oggettivo valido secondo te:
- coniuge non convivente e non residente col soggetto handicappato
- coniuge ultrasettantenne
- motivi di salute del coniuge
-altro

grazie

In questo stesso thread è stato linkato il Verbale della riunione tra UST e Sindacati di Foggia, che dà indicazioni sul punto:
http://csa-fg.org/WEBPROVVEDITORATO/Circolari/Dirigente/2012/13-03%20Verbale%20UST-Sindacati%20Scuola%20-%20mobilita%202012-13.pdf

Personalmente, non ne condivido diverse parti: sono troppo stringenti!
A mio avviso, infatti, dovrebbe essere intesa in senso ampio ogni possibile causa giustificativa: ogni volta che il coniuge è per qualsiasi ragione giustificato nel non potere adempiere INTERAMENTE e TOTALMENTE il suo dovere di assistenza (art. 433 c.c.), deve potere esserci ASSISTENZA CONCORRENTE dei figli.

Chi tra coniuge, figlio maggiore, figlio intermedio, figlio minore ecc. è colui che diviene "punto di riferimento dei bisogni del disabile grave" ed unico ad usufruire dei benefici L. 104/92 è il Referente unico.

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Messaggio Da Ospite Ven Mar 23, 2012 12:21 pm

giulia boffa ha scritto:è chiaro che non bisogna confidare solo nell'interprovinciale, va sempre fatta anche domanda provinciale per chi è neo immesso

elfoka ha scritto:grazie intelligere ora tutto mi è più chiaro, l'unica cosa che non mi è chiara è se davvero si possano fare due domande una per la sede definitiva e poi presentarne una nuova per il trasferimento interprovinciale?Si può fare? E' previsto?

giulia boffa ha scritto:certo che si può, infanzia primaria e medie su due moduli distinti per due province, superiori su un solo modulo per tutte le province che vuoi, ovviamente devi inserire la tua del ruolo per prima: il trasferimento interprovinciale, in caso ti venga concesso perché c'è il posto, prevarrà sul provinciale

ATTENZIONE:
Purtroppo, ci avevo creduto anch'io!
Fidandomi (anche perché nel Modello di domanda vi è un apposito spazio), mi ero espresso anch'io negli stessi termini.
Adesso sono costretto a rettificare: ho fatto male a non riscontrare di persona direttamente nell'OM!

Ecco, invece, come stanno veramente le cose nell'OM:
-ART. 8 -
DOMANDA DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO DI CATTEDRA
1. I docenti di ruolo delle scuole dell’infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado, titolari di sede o di posto di dotazione organica provinciale, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di una sola altra provincia (diversa da quella di titolarità) o congiuntamente per entrambe. Qualora intendano avvalersi di quest’ultima possibilità, devono presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza; non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
2. I docenti di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di più province, presentando un'unica domanda di trasferimento.
3. Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità.

Tanto dovevo, per amore di verità!

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Messaggio Da elfoka Ven Mar 23, 2012 9:27 pm

Pensa " intelligere"che anche il sindacato mi aveva detto che si poteva, poi per altri motivi che tu sai non potevo partecipare alla prima fase dei movimenti e ho rinunciato ad indagare.....
secondo te o chiunque tra lalla o giulia che abbia voglia di rispondermi,
- posso avere almeno i requisiti per richiedere i 3 gg alla scuola?
- Posso partecipare all'assegnazione provvisoria?
grazie

elfoka

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Messaggio Da sirek Ven Mar 23, 2012 10:48 pm

Io usufruisco della 104 per mia madre invalida. Vorrei inserire la preferenza nella domanda di mobilità, ma la scuola del comune di residenza sarebbe la seconda nella mia lista di preferenze.
Da 3 anni lavoro in una scuola in un comune limitrofo e vorrei rimanere lì.
Nell'assegnazione della cattedra seguono le preferenze indicate nella lista, oppure, se hai la 104, ti assegnano in ogni caso la scuola del tuo comune?
Grazie per l'aiuto.

sirek

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Messaggio Da giulia boffa Sab Mar 24, 2012 4:42 am

elfoka ha scritto:Pensa " intelligere"che anche il sindacato mi aveva detto che si poteva, poi per altri motivi che tu sai non potevo partecipare alla prima fase dei movimenti e ho rinunciato ad indagare.....
secondo te o chiunque tra lalla o giulia che abbia voglia di rispondermi,
- posso avere almeno i requisiti per richiedere i 3 gg alla scuola?
- Posso partecipare all'assegnazione provvisoria?
grazie

puoi chiedere subito trasferimento se hai 104,anche senza sede definitiva; se sei referente unico puoi chiedere 104 e partecipare ad assegnazione provvisoria

ecco cosa dice mantova

http://www.orizzontescuola.it/node/22935


Ultima modifica di giulia boffa il Sab Mar 24, 2012 6:33 am - modificato 1 volta.
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Messaggio Da giulia boffa Sab Mar 24, 2012 4:44 am

sirek ha scritto:Io usufruisco della 104 per mia madre invalida. Vorrei inserire la preferenza nella domanda di mobilità, ma la scuola del comune di residenza sarebbe la seconda nella mia lista di preferenze.
Da 3 anni lavoro in una scuola in un comune limitrofo e vorrei rimanere lì.
Nell'assegnazione della cattedra seguono le preferenze indicate nella lista, oppure, se hai la 104, ti assegnano in ogni caso la scuola del tuo comune?
Grazie per l'aiuto.

se chiedi l'avvicinamento al disabile sei costretta a mettere come prima preferenza il comune di titolarità dell'assistito, altrimenti la tua precedenza decade
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Messaggio Da Morgan Sab Mar 24, 2012 7:07 am

giulia boffa ha scritto:
elfoka ha scritto:Pensa " intelligere"che anche il sindacato mi aveva detto che si poteva, poi per altri motivi che tu sai non potevo partecipare alla prima fase dei movimenti e ho rinunciato ad indagare.....
secondo te o chiunque tra lalla o giulia che abbia voglia di rispondermi,
- posso avere almeno i requisiti per richiedere i 3 gg alla scuola?
- Posso partecipare all'assegnazione provvisoria?
grazie

puoi chiedere subito trasferimento se hai 104,anche senza sede definitiva; se sei referente unico puoi chiedere 104 e partecipare ad assegnazione provvisoria

ecco cosa dice mantova

http://www.orizzontescuola.it/node/22935

Scusami Giulia, se ho letto bene una domanda va inviata alla scuola dove si presta servizio che la invierà all'UST della stessa provincia, ma quella interprovinciale a chi? Sempre alla scuola che la invierà all'UST di altra provincia o io devo inviarla al diverso UST?!?!!?

Morgan

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