mobilità che pasticcio
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mobilità che pasticcio
vorrei capire perché nessuno solleva la seguente questione e, soprattutto, non si sbilancia in giudizi e considerazioni sulle incongruità prodotte dalle successive disposizioni normative.
Le norme:
Il contratto sulla mobilità 2012/2013 prevede (tra le altre cose):
• blocco quinquennale tra province diverse (art. 9 comma 21 L. 106/2011) per i neo immessi in ruolo (personale docente ed educativo) con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2011;
• il blocco non riguarderà le nomine retrodatate al 1° settembre 2010, per le quali vale la norma prevista dalla legge L. 124/99 (blocco triennale) [...]
C'è però un problema, non di poco conto. All'epoca delle immissioni in ruolo ad agosto 2011 la normativa in vigore, legge12 luglio 2011, N 106 Ex decreto legge 13 maggio 2011 n.70, prevedeva (art 9 comma 21): blocco quinquennale della mobilità per i destinatari di nomina a tempo indeterminato per immessi in ruolo dall'anno scolastico 2011-2012 (e qui ci potevano stare tutti...anche retrodatati 2010)
Successivamente fu emanata una nota Miur 24 agosto 2011 prot n. 7605 di precisazioni e chiarimenti sulle assunzioni (alcune appunto già fatte) che così ribadiva il blocco quinquennale per tutti.
Con queste disposizioni normative parecchi docenti in occasione della scelta della sede per la nomina si sono trovati nella “necessità strategica” di rinunciare a cattedre con immissione retrodatata in quanto logisticamente troppo scomode. A parità di blocco per 5 anni parecchi hanno scelto la sede meno disagevole pur rinunciando ad un anno di anzianità. E' quindi evidente che la rinuncia dei docenti alla nomina retrodatata, espressa per le motivazioni logistiche di cui sopra, sia stata indotta da informazioni/condizioni poi venute meno e vi sia, pertanto, un evidente vizio nella manifestazione della volontà (date le successive modifiche).
Ritengo, quindi, piuttosto plausibile che molti, se non tutti, i docenti rinunciatari di nomina retrodatata troveranno fondamento in tale logica e si appresteranno a fare ricorso.
Mi chiedo come mai nessuno parli della cosa? Come mai chiunque io interpelli non nega la contraddizione ora evidenziata, ma nemmeno sostiene i presupposti di un ricorso...o qualcosa di simile? Gli uffici scolastici e loro uffici legali concordano con l'incongruenza ma affermano di dover applicare la norma...corretto! Ma chi tutela tutti i docenti rinunciatari che si sono trovati così gabbati due volte?
Mi piacerebbe veramente capire la posizione anche di esperti come voi.
Per tutti coloro che come me cercano una risposta, sono stati beffati e non intendono stare a guardare prendete contatto con me.
Grazie
gazzerrik@gmail,com
Le norme:
Il contratto sulla mobilità 2012/2013 prevede (tra le altre cose):
• blocco quinquennale tra province diverse (art. 9 comma 21 L. 106/2011) per i neo immessi in ruolo (personale docente ed educativo) con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2011;
• il blocco non riguarderà le nomine retrodatate al 1° settembre 2010, per le quali vale la norma prevista dalla legge L. 124/99 (blocco triennale) [...]
C'è però un problema, non di poco conto. All'epoca delle immissioni in ruolo ad agosto 2011 la normativa in vigore, legge12 luglio 2011, N 106 Ex decreto legge 13 maggio 2011 n.70, prevedeva (art 9 comma 21): blocco quinquennale della mobilità per i destinatari di nomina a tempo indeterminato per immessi in ruolo dall'anno scolastico 2011-2012 (e qui ci potevano stare tutti...anche retrodatati 2010)
Successivamente fu emanata una nota Miur 24 agosto 2011 prot n. 7605 di precisazioni e chiarimenti sulle assunzioni (alcune appunto già fatte) che così ribadiva il blocco quinquennale per tutti.
Con queste disposizioni normative parecchi docenti in occasione della scelta della sede per la nomina si sono trovati nella “necessità strategica” di rinunciare a cattedre con immissione retrodatata in quanto logisticamente troppo scomode. A parità di blocco per 5 anni parecchi hanno scelto la sede meno disagevole pur rinunciando ad un anno di anzianità. E' quindi evidente che la rinuncia dei docenti alla nomina retrodatata, espressa per le motivazioni logistiche di cui sopra, sia stata indotta da informazioni/condizioni poi venute meno e vi sia, pertanto, un evidente vizio nella manifestazione della volontà (date le successive modifiche).
Ritengo, quindi, piuttosto plausibile che molti, se non tutti, i docenti rinunciatari di nomina retrodatata troveranno fondamento in tale logica e si appresteranno a fare ricorso.
Mi chiedo come mai nessuno parli della cosa? Come mai chiunque io interpelli non nega la contraddizione ora evidenziata, ma nemmeno sostiene i presupposti di un ricorso...o qualcosa di simile? Gli uffici scolastici e loro uffici legali concordano con l'incongruenza ma affermano di dover applicare la norma...corretto! Ma chi tutela tutti i docenti rinunciatari che si sono trovati così gabbati due volte?
Mi piacerebbe veramente capire la posizione anche di esperti come voi.
Per tutti coloro che come me cercano una risposta, sono stati beffati e non intendono stare a guardare prendete contatto con me.
Grazie
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