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Messaggio Da patrizia2012 Gio Mar 08, 2012 9:39 pm

Da tempo, su questo forum, è stata data rassicurazione sulla possibilità di presentare domanda di mobilità interprovinciale per i neo immessi in ruolo non ricadenti nel blocco in virtù dell'art. 7 comma 1 punto V (assistenza del figlio unico al genitore disabile grave). Infatti, ci avete sempre detto che noi figli possiamo presentare domanda di trasferimento interprovinciale ma senza precedenza.

Dopo l'intervento di un certo "Intelligere", che sostiene che i figli che assistono un genitore disabile grave non hanno il diritto di partecipare ai movimenti interprovinciali in quanto non è prevista la precedenza, mi chiedo quale sia stata la vostra interpretazione lo scorso anno visto che il CCNI da quel punto di visto è rimasto immutato.

Gradite risposte definitive. Grazie per il vostro continuo supporto.

patrizia2012

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Messaggio Da patrizia2012 Ven Mar 09, 2012 9:42 am

ci siete?

patrizia2012

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Messaggio Da Ospite Ven Mar 09, 2012 2:23 pm

patrizia2012 ha scritto:un certo "Intelligere" sostiene che i figli che assistono un genitore disabile grave non hanno il diritto di partecipare ai movimenti interprovinciali in quanto non è prevista la precedenza

Sei pregata di rettificare la tua affermazione, in quanto non veritiera: io non ho l'ho mai detto!

Evidentemente, non sai o non vuoi comprendere quanto avevo scritto:

1. I neo immessi in ruolo figli di disabile grave, se hanno tutti i requisiti previsti dall'art. 7, comma 1, punto V, HANNO la PRECEDENZA e NON SONO soggetti al BLOCCO dei 5 anni;

2. Essi, possono partecipare (ed hanno la PRECEDENZA) alla presente MOBILITA' (DEFINITIVA = ottenuta ora, ottenuta per sempre), ma SOLO per la ATTUALE PROVINCIA di immissione in ruolo (che, naturalmente, deve anche essere quella del DOMICILIO dell'assistito);

3. Essi, inoltre, possono partecipare (ed hanno la PRECEDENZA) alla futura MOBILITA' ANNUALE (valevole solo per l'anno scolastico 2012-2013) in ALTRA PROVINCIA rispetto a quella di immissione in ruolo (che, naturalmente, deve anche essere quella del DOMICILIO dell'assistito);

4. Se, per qualsiasi ragione, NON hai Tutti i requisiti per la PRECEDENZA di cui all'art. 7, comma 1, punto V, NON puoi partecipare neppure alla MOBILITA' ANNUALE INTERPROVINCIALE perché sei soggetta la BLOCCO dei 5 anni, ma puoi partecipare (con PRECEDENZA) alla MOBILITA' ANNUALE PROVINCIALE (se è anche quella del domicilio dell'assistito).

... vedi di smetterla di darmi addosso, che non è proprio il caso!

Adios

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Messaggio Da patrizia2012 Ven Mar 09, 2012 2:47 pm

[quote="Intelligere"]
patrizia2012 ha scritto:un certo "Intelligere" sostiene che i figli che assistono un genitore disabile grave non hanno il diritto di partecipare ai movimenti interprovinciali in quanto non è prevista la precedenza

Sei pregata di rettificare la tua affermazione, in quanto non veritiera: io non ho l'ho mai detto!

Evidentemente, non sai o non vuoi comprendere quanto avevo scritto:

1. I neo immessi in ruolo figli di disabile grave, se hanno tutti i requisiti previsti dall'art. 7, comma 1, punto V, HANNO la PRECEDENZA e NON SONO soggetti al BLOCCO dei 5 anni;

2. Essi, possono partecipare (ed hanno la PRECEDENZA) alla presente MOBILITA' (DEFINITIVA = ottenuta ora, ottenuta per sempre), ma SOLO per la ATTUALE PROVINCIA di immissione in ruolo (che, naturalmente, deve anche essere quella del DOMICILIO dell'assistito);

3. Essi, inoltre, possono partecipare (ed hanno la PRECEDENZA) alla futura MOBILITA' ANNUALE (valevole solo per l'anno scolastico 2012-2013) in ALTRA PROVINCIA rispetto a quella di immissione in ruolo (che, naturalmente, deve anche essere quella del DOMICILIO dell'assistito);

4. Se, per qualsiasi ragione, NON hai Tutti i requisiti per la PRECEDENZA di cui all'art. 7, comma 1, punto V, NON puoi partecipare neppure alla MOBILITA' ANNUALE INTERPROVINCIALE perché sei soggetta la BLOCCO dei 5 anni, ma puoi partecipare (con PRECEDENZA) alla MOBILITA' ANNUALE PROVINCIALE (se è anche quella del domicilio dell'assistito).

... vedi di smetterla di darmi addosso, che non è proprio il caso!

Adios[/quote

Mi scuso se mi sono espressa male, non volevo offendere nessuno; il fatto è che a poche settimane dalla scadenza delle domande non ho ancora capito se posso partecipare, pur sapendo di non avere la precedenza, al trasferimento interprovinciale per assistere il genitore disabile grave. e mentre giulia, lalla e alcuni sindacati mi hanno sempre detto che ne ho diritto in virtù dell'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, tu, altri sindacati e perfino il provveditorato di appartenenza mi dite che non posso. ah.... dimenticavo, quando ho fatto notare la differenza tra diritto a partecipare e precedenza, il funzionario del CSA non ha saputo rispondermi. Che fare? Scusami ancora

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Messaggio Da aurum77 Ven Mar 09, 2012 2:54 pm

Solo al fine di "aiutare" segnalo il commento specifico nel sito di Leo Tuccari.
http://www.leotuccari.it/

Lo riporto senza commento da parte mia perchè non ho mai seguito a fondo l'argomento:

"TRASFERIMENTO PER ALTRA PROVINCIA: GENITORE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE
PERSONALE RUOLO-trasferimenti


Una docente siciliana nominata in ruolo in provincia di Bologna dall’1.9.2011 chiede se può presentare domanda di trasferimento per Palermo per ricongiungimento al padre portatore di handicap grave e che lei assiste?


Purtroppo la risposta è negativa :tale docente come tutti quelli nominati con decorrenza giuridica 1.9.2011 non possono per 5 anni presentare domanda di trasferimento per altra provincia.


L’esclusione prevista dall’art. 2 comma 2 per il personale di cui all’art. 7, comma 1 punto V del CCNI non opera a parere dello scrivente per il genitore.


Infatti il punto V dell’art. 7 comma 6 del CCNI testualmente recita:


“… i figli che assisstono un genitore in situazione di gravita hanno diritto a usufruire della precedenza dei trasferimenti tra province divese esclusivimante nelle operazioni di mobilità annuale”.(tale norma è sta introdotta già con CCNI mobilità del 16.2.2010)


Naturalmente sarebbe spettato se il portatore di handicap grave fosse stato il figlio o il coniuge


Infatti il punto V dell’art. 7 comma 6 testualmente recita.:


“Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori,……….. e ai coniugi del disabile in situazione di gravita obbligati all’assistenza”


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Messaggio Da patrizia2012 Ven Mar 09, 2012 3:04 pm

aurum77 ha scritto:Solo al fine di "aiutare" segnalo il commento specifico nel sito di Leo Tuccari.
http://www.leotuccari.it/

Lo riporto senza commento da parte mia perchè non ho mai seguito a fondo l'argomento:

"TRASFERIMENTO PER ALTRA PROVINCIA: GENITORE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE
PERSONALE RUOLO-trasferimenti


Una docente siciliana nominata in ruolo in provincia di Bologna dall’1.9.2011 chiede se può presentare domanda di trasferimento per Palermo per ricongiungimento al padre portatore di handicap grave e che lei assiste?


Purtroppo la risposta è negativa :tale docente come tutti quelli nominati con decorrenza giuridica 1.9.2011 non possono per 5 anni presentare domanda di trasferimento per altra provincia.


L’esclusione prevista dall’art. 2 comma 2 per il personale di cui all’art. 7, comma 1 punto V del CCNI non opera a parere dello scrivente per il genitore.


Infatti il punto V dell’art. 7 comma 6 del CCNI testualmente recita:


“… i figli che assisstono un genitore in situazione di gravita hanno diritto a usufruire della precedenza dei trasferimenti tra province divese esclusivimante nelle operazioni di mobilità annuale”.(tale norma è sta introdotta già con CCNI mobilità del 16.2.2010)


Naturalmente sarebbe spettato se il portatore di handicap grave fosse stato il figlio o il coniuge


Infatti il punto V dell’art. 7 comma 6 testualmente recita.:


“Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori,……….. e ai coniugi del disabile in situazione di gravita obbligati all’assistenza”


Ti ringrazio tanto, già l'avevo letto. Il fatto è che c'è chi dice si e chi dice no, perfino al CSA hanno dubbi. Possiamo solo fare i complimenti per la chiarezza a chi ha scritto e siglato il CCNI

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Messaggio Da Ospite Ven Mar 09, 2012 3:08 pm

aurum77 ha scritto:Solo al fine di "aiutare" segnalo il commento specifico nel sito di Leo Tuccari.

Una docente siciliana nominata in ruolo in provincia di Bologna dall’1.9.2011 chiede se può presentare domanda di trasferimento per Palermo per ricongiungimento al padre portatore di handicap grave e che lei assiste?


Purtroppo la risposta è negativa :tale docente come tutti quelli nominati con decorrenza giuridica 1.9.2011 non possono per 5 anni presentare domanda di trasferimento per altra provincia.


L’esclusione prevista dall’art. 2 comma 2 per il personale di cui all’art. 7, comma 1 punto V del CCNI non opera a parere dello scrivente per il genitore.

Purtroppo, neanche questa interpretazione è interamente corretta!

Se si hanno i requisiti per la PRECEDENZA, NON si è soggetti al blocco dei 5 anni!

In realtà, il CCNI in questa fase ESCLUDE la MOBILITA' INTERPROVINCIALE PER TUTTI i figli di disabile grave (e non solo per coloro che sono astretti dal blocco) e la AMMETTE solo PER LA MOBILITA' INTERPROVINCIALE ANNUALE di giugno (naturalmente, sempre che si abbiano tutti i requisiti per la PRECEDENZA)!


Ultima modifica di Intelligere il Ven Mar 09, 2012 3:29 pm - modificato 4 volte.

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Messaggio Da aurum77 Ven Mar 09, 2012 3:21 pm

Intelligere, rifletti.
Mi permetto di chiedertelo perchè la tua risposta non mi sembra coerente (ma io NON voglio neanche approfondire) e perchè il sito DI SOLITO è molto attendibile. Ti posso assicurare che le notizie che offre, nel giro spesso d pochi minuti, sono nella home di Orizzonte scuola.
Non voglio dire - non potrei saperlo e non mi interessa - che OS copi Tuccari, ma che SICURAMENTE DI SOLITO E SPESSO OS (in home) esprime opinioni identiche alle sue (di Tuccari) analisi e dà risalto alle medesime interpretazioni "in QUASI contemporaneità", casualmente in genere 5 minuti dopo.
RIPETO: è senz'altro un puro caso, ma sintomo di opinioni condivise.

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Messaggio Da patrizia2012 Ven Mar 09, 2012 3:29 pm

Intelligere ha scritto:
aurum77 ha scritto:Solo al fine di "aiutare" segnalo il commento specifico nel sito di Leo Tuccari.

Una docente siciliana nominata in ruolo in provincia di Bologna dall’1.9.2011 chiede se può presentare domanda di trasferimento per Palermo per ricongiungimento al padre portatore di handicap grave e che lei assiste?


Purtroppo la risposta è negativa :tale docente come tutti quelli nominati con decorrenza giuridica 1.9.2011 non possono per 5 anni presentare domanda di trasferimento per altra provincia.


L’esclusione prevista dall’art. 2 comma 2 per il personale di cui all’art. 7, comma 1 punto V del CCNI non opera a parere dello scrivente per il genitore.

Purtroppo, neanche questa interpretazione è interamente corretta!

Se si hanno i requisiti per la PRECEDENZA, si ha l'esclusione dal blocco dei 5 anni!

Solo che il CCNI ESCLUDE la MOBILITA' INTERPROVINCIALE in questa fase (per tutti non solo per i neo immessi in ruolo), e la AMMETTE solo PER LA MOBILITA' INTERPROVINCIALE ANNUALE di giugno (naturalmente, sempre che si abbiano tutti i requisiti per la PRECEDENZA)!

Carissimo, che fare nel mio caso? Non ci capisco più nulla. Sono unico referente di genitore disabile grave in altra provincia rispetto a quella di ruolo. L'art. 33 commi 5 e 7 della l. 104/92 non dovrebbero garantirmi il diritto di avvicinarmi al malato? Avevo sempre interpretato il CCNI sotto un'altro aspetto, ovvero diritto a partecipare ma senza precedenza. Tu come la vedi?

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Messaggio Da Ospite Ven Mar 09, 2012 3:37 pm

patrizia2012 ha scritto:
Carissimo, ...

:-)

Vediamo di darti una mano!

Perché pensi di non avere i requisiti per la PRECEDENZA?

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Messaggio Da patrizia2012 Ven Mar 09, 2012 3:49 pm

Certo. Allora io sono referente unico di mia madre disabile grave (104 art. 3 comma 3) e mio padre ha 78 anni ed è totalmente inabile 100% e con 104 (art. 3 comma 1). Fruisco dei permessi dei 3gg per l'intero anno scolastico. sono l'unica figlia. ho da sempre la residenza con loro. Sono neo assunta in ruolo in una provincia del nord e speravo di tornare a casa con il trasferimento in questa fase. Help me !!!

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Messaggio Da patrizia2012 Ven Mar 09, 2012 3:50 pm

Dimenticavo sindacati e amici avvocati mi hanno sempre detto che avevo diritto al trasferimento in questa fase in virtù dell'art. 33 commi 5 e 7 l. 104.

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Messaggio Da patrizia2012 Ven Mar 09, 2012 4:01 pm

Intelligere ha scritto:
patrizia2012 ha scritto:
Carissimo, ...

:-)

Vediamo di darti una mano!

Perché pensi di non avere i requisiti per la PRECEDENZA?

Perchè sono una figlia che vuole chiedere trasferimento interprovinciale nella domanda che scade a marzo per assistere la madre disabile grave.

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Messaggio Da patrizia2012 Ven Mar 09, 2012 4:15 pm

Intelligereeeeee Help me, pleaseeeeeeee :-)

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Messaggio Da GIOVANNI67 Ven Mar 09, 2012 5:33 pm

patrizia2012 ha scritto:Certo. Allora io sono referente unico di mia madre disabile grave (104 art. 3 comma 3) e mio padre ha 78 anni ed è totalmente inabile 100% e con 104 (art. 3 comma 1). Fruisco dei permessi dei 3gg per l'intero anno scolastico. sono l'unica figlia. ho da sempre la residenza con loro. Sono neo assunta in ruolo in una provincia del nord e speravo di tornare a casa con il trasferimento in questa fase. Help me !!!

SECONDO ME TI SPETTA......TU PRESENTA LA DOMANDA COME SE TI SPETTASSE MALE CHE VADA......SUCCESSIVAMENTE FARAI ISTANZA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E CON LA LEGGE 104 AVRESTI LA PRECEDENZA
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Messaggio Da patrizia2012 Ven Mar 09, 2012 5:42 pm

Grazie Giovanni... sono triste e delusa delle leggi italiane. Spero che Intelligere riesca a darmi un aiuto.

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Messaggio Da giulia boffa Ven Mar 09, 2012 5:59 pm

patrizia , per me puoi fare domanda, allega la certificazione, sei fuori dal blocco senza precedenza: ovviamente se sei neo immessa, metti anche la provincia di titolarità, perché il trasferimento interprovinciale non è detto che tu lo abbia
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Messaggio Da Ospite Ven Mar 09, 2012 6:05 pm

patrizia2012 ha scritto:Grazie Giovanni... sono triste e delusa delle leggi italiane. Spero che Intelligere riesca a darmi un aiuto.

Ma allora tu ce li hai i requisiti per la PRECEDENZA!!!!

Perché finora avevi sempre affermato "Trasferimento Interprovinciale SENZA PRECEDENZA"????

Comunque, se le cose stanno come hai scritto, per il trasferimento INTERPROVINCIALE puoi solo chiedere ASSEGNAZIONE PROVVISORIA a giungno (solo per a.s. 2012-2013) con diritto di PRECEDENZA (senza il blocco dei 5 anni).

IN QUESTA FASE, puoi solo chiedere assegnazione della SEDE DEFINITIVA nella tua provincia di immissione in ruolo.

Se, adesso, vuoi presentare anche la INTERPROVINCIALE con PRECEDENZA ex art. 7, comma 1, punto V, PROVACI PURE (ti è consentito fare ora tutte e due le domande), ma io NON ti do FALSE SPERANZE: NON hai diritto alla INTERPROVINCIALE DELLA FASE ATTUALE (Definitiva = per sempre), hai diritto solo alla INTERPROVINCIALE ANNUALE (solo per il 2012-2013).

P.S.
Ringrazia i Sindacati che hanno concordato il vigente CCNI, in cui c'è questa assurda limitazione nei trasferimenti INTERPROVINCIALI!!!!

Ciao e buona fortuna...

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Messaggio Da patrizia2012 Ven Mar 09, 2012 7:00 pm

giulia boffa ha scritto:patrizia , per me puoi fare domanda, allega la certificazione, sei fuori dal blocco senza precedenza: ovviamente se sei neo immessa, metti anche la provincia di titolarità, perché il trasferimento interprovinciale non è detto che tu lo abbia

Giulia, anche al csa mi hanno detto che non posso farla, poi quando ho posto il quesito "partecipare senza precedenza" non sapevano che pesci prendere. Insomma sono triste, delusa e confusa. Aiutami.

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Messaggio Da patrizia2012 Ven Mar 09, 2012 7:06 pm

Intelligere ha scritto:
patrizia2012 ha scritto:Grazie Giovanni... sono triste e delusa delle leggi italiane. Spero che Intelligere riesca a darmi un aiuto.

Ma allora tu ce li hai i requisiti per la PRECEDENZA!!!!

Perché finora avevi sempre affermato "Trasferimento Interprovinciale SENZA PRECEDENZA"????

Comunque, se le cose stanno come hai scritto, per il trasferimento INTERPROVINCIALE puoi solo chiedere ASSEGNAZIONE PROVVISORIA a giungno (solo per a.s. 2012-2013) con diritto di PRECEDENZA (senza il blocco dei 5 anni).

IN QUESTA FASE, puoi solo chiedere assegnazione della SEDE DEFINITIVA nella tua provincia di immissione in ruolo.

Se, adesso, vuoi presentare anche la INTERPROVINCIALE con PRECEDENZA ex art. 7, comma 1, punto V, PROVACI PURE (ti è consentito fare ora tutte e due le domande), ma io NON ti do FALSE SPERANZE: NON hai diritto alla INTERPROVINCIALE DELLA FASE ATTUALE (Definitiva = per sempre), hai diritto solo alla INTERPROVINCIALE ANNUALE (solo per il 2012-2013).

P.S.
Ringrazia i Sindacati che hanno concordato il vigente CCNI, in cui c'è questa assurda limitazione nei trasferimenti INTERPROVINCIALI!!!!

Ciao e buona fortuna...

Intelligere, so di avere precedenza nell'assegnazione provvisoria interprovinciale ma a me interessa il trasferimento in questa fase. Ripeto, mi è stato sempre detto che avevo i requisiti per farlo e vado avanti per questa strada. Presenterò una diffida tramite avvocato nel caso in cui mi negano tale diritto che io ho non tanto per il CCNI quanto per l'art. 33 c. 5 e 6 della legge 104/92, che è la legge a tutela dell'ammalato. Ti ringrazio tanto per l'aiuto ma farò di testa mia a costo di vedermi assegnare una sede d'ufficio in cima ad una montagna.

Colgo l'occasione per ringraziare tutti i "cervelli" che fanno parte dei vari sindacati, rovina del nostro paese.

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Messaggio Da Ospite Ven Mar 09, 2012 7:17 pm

giulia boffa ha scritto:patrizia , per me puoi fare domanda, allega la certificazione, sei fuori dal blocco senza precedenza: ovviamente se sei neo immessa, metti anche la provincia di titolarità, perché il trasferimento interprovinciale non è detto che tu lo abbia

Se non barra la casella della "PRECEDENZA ex art. 7, comma 1, punto V", NON serve a niente allegare la documentazione L. 104/92!!!!

La Segreteria della Scuola, vedendo la documentazione L. 104/92 e la domanda on line senza la spunta della PRECEDENZA, nella migliore delle ipotesi la chiama e le dice:
Signora, ha dimenticato di barrare la casella "PRECEDENZA ex art. 7, comma 1, punto V"! Deve rifare la domanda on line! Mentre nella peggiore delle ipotesi non la chiama affatto: gira via web all'UST la domanda così com'è ed invia la relativa documentazione L. 104/92 per posta.

L'UST, non potra che escluderla dalla graduatoria INTERPROVINCIALE: non avendo spuntato la "PRECEDENZA" è soggetta al blocco dei 5 anni!

Se qualche UST non fa così e la inserisce comunque in graduatoria INTEPROVINCIALE, VIOLA LA NORMATIVA VIGENTE e gli altri aspiranti HANNO DIRITTO AD IMPUGNARE LA SUA AMMISSIONE!

P.S.
Avete provato ad inserire on line il ruolo al 01/09/2011, nessuna precedenza, e solo le sedi INTERPROVINCIALI?
Ve la fa fare la domanda così, senza segnalare che si è soggetti al blocco?

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Messaggio Da patrizia2012 Ven Mar 09, 2012 7:22 pm

Intelligere ha scritto:
giulia boffa ha scritto:patrizia , per me puoi fare domanda, allega la certificazione, sei fuori dal blocco senza precedenza: ovviamente se sei neo immessa, metti anche la provincia di titolarità, perché il trasferimento interprovinciale non è detto che tu lo abbia

Se non barra la casella della "PRECEDENZA ex art. 7, comma 1, punto V", NON serve a niente allegare la documentazione L. 104/92!!!!

La Segreteria della Scuola, vedendo la documentazione L. 104/92 e la domanda on line senza la spunta della PRECEDENZA, nella migliore delle ipotesi la chiama e le dice:
Signora, ha dimenticato di barrare la casella "PRECEDENZA ex art. 7, comma 1, punto V"! Deve rifare la domanda on line! Mentre nella peggiore delle ipotesi non la chiama affatto: gira via web all'UST la domanda così com'è ed invia la relativa documentazione L. 104/92 per posta.

L'UST, non potra che escluderla dalla graduatoria INTERPROVINCIALE: non avendo spuntato la "PRECEDENZA" è soggetta al blocco dei 5 anni!

Se qualche UST non fa così e la inserisce comunque in graduatoria INTEPROVINCIALE, VIOLA LA NORMATIVA VIGENTE e gli altri aspiranti HANNO DIRITTO AD IMPUGNARE LA SUA AMMISSIONE!

P.S.
Avete provato ad inserire on line il ruolo al 01/09/2011, nessuna precedenza, e solo le sedi INTERPROVINCIALI?
Ve la fa fare la domanda così, senza segnalare che si è soggetti al blocco?

Entrando su istanze on line, e cliccando la voce trasferimenti non parla di blocco. Fa fare la domanda tranquillamente

patrizia2012

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Messaggio Da patrizia2012 Ven Mar 09, 2012 7:26 pm

Intelligere ha scritto:
giulia boffa ha scritto:patrizia , per me puoi fare domanda, allega la certificazione, sei fuori dal blocco senza precedenza: ovviamente se sei neo immessa, metti anche la provincia di titolarità, perché il trasferimento interprovinciale non è detto che tu lo abbia

Se non barra la casella della "PRECEDENZA ex art. 7, comma 1, punto V", NON serve a niente allegare la documentazione L. 104/92!!!!

La Segreteria della Scuola, vedendo la documentazione L. 104/92 e la domanda on line senza la spunta della PRECEDENZA, nella migliore delle ipotesi la chiama e le dice:
Signora, ha dimenticato di barrare la casella "PRECEDENZA ex art. 7, comma 1, punto V"! Deve rifare la domanda on line! Mentre nella peggiore delle ipotesi non la chiama affatto: gira via web all'UST la domanda così com'è ed invia la relativa documentazione L. 104/92 per posta.

L'UST, non potra che escluderla dalla graduatoria INTERPROVINCIALE: non avendo spuntato la "PRECEDENZA" è soggetta al blocco dei 5 anni!

Se qualche UST non fa così e la inserisce comunque in graduatoria INTEPROVINCIALE, VIOLA LA NORMATIVA VIGENTE e gli altri aspiranti HANNO DIRITTO AD IMPUGNARE LA SUA AMMISSIONE!

P.S.
Avete provato ad inserire on line il ruolo al 01/09/2011, nessuna precedenza, e solo le sedi INTERPROVINCIALI?
Ve la fa fare la domanda così, senza segnalare che si è soggetti al blocco?

Si normale, senza blocco e nulla

patrizia2012

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Messaggio Da Ospite Ven Mar 09, 2012 7:32 pm

patrizia2012 ha scritto:
Intelligere, so di avere precedenza nell'assegnazione provvisoria interprovinciale ma a me interessa il trasferimento in questa fase. Ripeto, mi è stato sempre detto che avevo i requisiti per farlo e vado avanti per questa strada. Presenterò una diffida tramite avvocato nel caso in cui mi negano tale diritto che io ho non tanto per il CCNI quanto per l'art. 33 c. 5 e 6 della legge 104/92, che è la legge a tutela dell'ammalato. Ti ringrazio tanto per l'aiuto ma farò di testa mia a costo di vedermi assegnare una sede d'ufficio in cima ad una montagna.

Colgo l'occasione per ringraziare tutti i "cervelli" che fanno parte dei vari sindacati, rovina del nostro paese.

Vuoi il trasferimento DEFINITIVO in altra provincia e, sapendo che con la PRECEDENZA puoi averlo solo ANNUALE, pensi di non BARRARE la casella della PRECEDENZA!

La mia risposta è appena stata postata nella replica a giulia.

P.S.
Guarda che nel CCNI è chiaramente scritto che MIUR e SINDACATI hanno concordato che (per figli di disabili gravi) sia pienamente sufficiente adempiere agli obblighi di trasferimento sanciti dalla L. 104/92 solo con mobilità ANNUALE!
Sarà dura spuntarla sul punto in sede di contenzioso...
Hai ragione, dovevano essere i Sindacati a pretendere in sede di contrattazione il DIRITTO anche alla INTERPROVINCIALE DEFINITIVA e non solo alla PROVINCIALE DEFINITIVA.

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Messaggio Da Ospite Ven Mar 09, 2012 7:36 pm

patrizia2012 ha scritto:
Si normale, senza blocco e nulla
Puoi essere più precisa?
Mi confermi che on line ti dice che la TUA domanda INTERPROVINCIALE fatta senza "PRECEDENZA" è NULLA?


Ultima modifica di Intelligere il Ven Mar 09, 2012 7:39 pm - modificato 1 volta.

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