Relazione finale passaggio di cattedra
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precario di roma
Paolo1974
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maori67
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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Relazione finale passaggio di cattedra
Cari amici,
l'anno scorso ho richiesto e ottenuto il passaggio di cattedra.
So che non devo rifare l'anno di prova, con il tutor ecc. ecc. Comunque, il mio preside mi ha detto che devo fare una relazione finale. Vorrei dei chiarimenti in merito e se vi è possibile i riferimenti normativi. Mi chiedo, infatti, quanto segue:
fermo restando che una relazione si può sempre fare, tuttavia, se, come, suppongo, il mio stato è simile a quello di qualcuno che ha semplicemente chiesto un trasferimento ( e non mi risulta che venga chiesta una relazione alla fine dell'anno scolastico ai trasferiti), perchè dovrei farla?
E' prevista dalla norma o è una richiesta che, comunque, il preside può fare anche se la norma non la prevede?
Non vorrei ritrovarmi, di nuovo, davanti ad un comitato di valutazione senza che, d'altra parte, ve ne sia motivo.
l'anno scorso ho richiesto e ottenuto il passaggio di cattedra.
So che non devo rifare l'anno di prova, con il tutor ecc. ecc. Comunque, il mio preside mi ha detto che devo fare una relazione finale. Vorrei dei chiarimenti in merito e se vi è possibile i riferimenti normativi. Mi chiedo, infatti, quanto segue:
fermo restando che una relazione si può sempre fare, tuttavia, se, come, suppongo, il mio stato è simile a quello di qualcuno che ha semplicemente chiesto un trasferimento ( e non mi risulta che venga chiesta una relazione alla fine dell'anno scolastico ai trasferiti), perchè dovrei farla?
E' prevista dalla norma o è una richiesta che, comunque, il preside può fare anche se la norma non la prevede?
Non vorrei ritrovarmi, di nuovo, davanti ad un comitato di valutazione senza che, d'altra parte, ve ne sia motivo.
maori67- Messaggi : 29
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Re: Relazione finale passaggio di cattedra
Il MIUR, con Nota prot. n. 196 del 3 febbraio 2006, ha chiarito i rapporti esistenti fra l’istitutodell’anno di prova e l’istituto dell’anno di formazione:
“Nel confermare le disposizioni impartite da questo Ministero con C.M. n. 267 del 10.8.1991 erichiamate con nota del 28 maggio 2001, prot. n. 39/segr. ex Direzione generale del personaledella scuola e dell'amministrazione, si ribadisce che i docenti, che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati in altra classe di concorso, in quanto inclusi nelle graduatorie provinciali di cui alla legge 124/99 e successive modifiche e integrazioni, o nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami tuttora vigenti, ovvero abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra di cui all’art 10 commi 1 e 5 del CCNL 23 luglio 2003, non sono tenuti a frequentare l’anno di formazione (e quindi a presentare la relazione finale), di cui all'articolo 440 del citato Decreto legislativo n. 297/94.”
“Nel confermare le disposizioni impartite da questo Ministero con C.M. n. 267 del 10.8.1991 erichiamate con nota del 28 maggio 2001, prot. n. 39/segr. ex Direzione generale del personaledella scuola e dell'amministrazione, si ribadisce che i docenti, che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati in altra classe di concorso, in quanto inclusi nelle graduatorie provinciali di cui alla legge 124/99 e successive modifiche e integrazioni, o nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami tuttora vigenti, ovvero abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra di cui all’art 10 commi 1 e 5 del CCNL 23 luglio 2003, non sono tenuti a frequentare l’anno di formazione (e quindi a presentare la relazione finale), di cui all'articolo 440 del citato Decreto legislativo n. 297/94.”
byron28- Messaggi : 1006
Data d'iscrizione : 27.02.12
Re: Relazione finale passaggio di cattedra
dal "Sito di Leo" (nota Miur prot. 3699 del 29.2.08)
4) Docenti di ruolo che hanno ottenuto con le operazioni di mobilità il passaggio di ruolo: devono fare solo periodo di prova(180 giorni)
5)Docenti di ruolo che hanno ottenuto con le operazioni di mobilità il passaggio di cattedra: non devono fare NULLA, nè il periodo di prova(180 giorni) nè ovviamente l’anno di formazione.
Per l’anno di formazione occorre un servizio minimo di 180 giorni fino alla fine delle lezioni; per il periodo di prova invece per i 180 giorni si comprendono anche i periodi successivi al termine delle lezioni ad esempio membro interno od esterno negli esami di maturità.
4) Docenti di ruolo che hanno ottenuto con le operazioni di mobilità il passaggio di ruolo: devono fare solo periodo di prova(180 giorni)
5)Docenti di ruolo che hanno ottenuto con le operazioni di mobilità il passaggio di cattedra: non devono fare NULLA, nè il periodo di prova(180 giorni) nè ovviamente l’anno di formazione.
Per l’anno di formazione occorre un servizio minimo di 180 giorni fino alla fine delle lezioni; per il periodo di prova invece per i 180 giorni si comprendono anche i periodi successivi al termine delle lezioni ad esempio membro interno od esterno negli esami di maturità.
byron28- Messaggi : 1006
Data d'iscrizione : 27.02.12
Re: Relazione finale passaggio di cattedra
Grazie per la risposta anche molto tempestiva.
Ti chiedo, però, un'altra informazione.
Se il preside richiede autonomamente la relazione finale, devo farla.
Per ora si è espresso solo a voce: devo comunque aspettare una sua comunicazione scritta?
Ti chiedo, però, un'altra informazione.
Se il preside richiede autonomamente la relazione finale, devo farla.
Per ora si è espresso solo a voce: devo comunque aspettare una sua comunicazione scritta?
maori67- Messaggi : 29
Data d'iscrizione : 31.03.12
Re: Relazione finale passaggio di cattedra
byron28 ha scritto:Il MIUR, con Nota prot. n. 196 del 3 febbraio 2006, ha chiarito i rapporti esistenti fra l’istitutodell’anno di prova e l’istituto dell’anno di formazione:
“Nel confermare le disposizioni impartite da questo Ministero con C.M. n. 267 del 10.8.1991 erichiamate con nota del 28 maggio 2001, prot. n. 39/segr. ex Direzione generale del personaledella scuola e dell'amministrazione, si ribadisce che i docenti, che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati in altra classe di concorso, in quanto inclusi nelle graduatorie provinciali di cui alla legge 124/99 e successive modifiche e integrazioni, o nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami tuttora vigenti, ovvero abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra di cui all’art 10 commi 1 e 5 del CCNL 23 luglio 2003, non sono tenuti a frequentare l’anno di formazione (e quindi a presentare la relazione finale), di cui all'articolo 440 del citato Decreto legislativo n. 297/94.”
il passo esatto che tu hai riportato dalla nota n. 196 del 03 febbraio 2006 è questo:
"Nel confermare le disposizioni impartite da questo Ministero con C.M. n. 267 del 10.8.1991 e richiamate con nota del 28 maggio 2001, prot. n. 39/segr. ex Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione, si ribadisce che i docenti, che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati in altra classe di concorso, in quanto inclusi nelle graduatorie provinciali di cui alla legge 124/99 e successive modifiche e integrazioni, o nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami tuttora vigenti, ovvero abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra di cui all' art 10 commi 1 e 5 del CCNL 23 luglio 2003, non sono tenuti a frequentare l'anno di formazione, di cui all'articolo 440 del citato Decreto legislativo n.297/94."
pertanto, la relazione finale non è menzionata nella normativa, come erroneamente indicato.
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm3206.htm
è indicato solo l'anno di formazione, che prevede la partecipazione alle attività seminariali.
vi è invece da dire che su tutti gli altri aspetti non vi è accordo, come segnalato in particolare in una nota dell'USR Emilia Romagna
http://www.orizzontescuola.it/node/15353
lallaorizzonte- Moderatore
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Re: Relazione finale passaggio di cattedra
Pur non essendoci un accordo in quanto non è chiaramente indicato che non bisogna redigere la relazione, il mio parere è che in caso di passaggio cattedra o ruolo bisogna svolgere solo i 180 gg.
Questo perché:
art. 440 del D.Lgs. 297/1994m commi 2, 4 e 6:
"2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.
6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo."
Dalla normativa si evince che la relazione e il comitato di valutazione sono "legate" solo all'anno di formazione e non al periodo d prova che sono i 180 gg (che costituiscono la validità dell'anno di formazione).
Quindi chi svolge la formazione è tenuto a redigere la relazione e ad essere valutato dal comitato, non invece chi svolge l'anno di prova.
Dal momento che il ministero ha detto espressamente che l'anno di formazione si effettua una sola volta, chi effettua passaggio deve effettuare solo i 180 gg e quindi non deve svolgere tutto quello che è relativo la formazione (corsi, relazione e comitato).
Questo perché:
art. 440 del D.Lgs. 297/1994m commi 2, 4 e 6:
"2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.
6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo."
Dalla normativa si evince che la relazione e il comitato di valutazione sono "legate" solo all'anno di formazione e non al periodo d prova che sono i 180 gg (che costituiscono la validità dell'anno di formazione).
Quindi chi svolge la formazione è tenuto a redigere la relazione e ad essere valutato dal comitato, non invece chi svolge l'anno di prova.
Dal momento che il ministero ha detto espressamente che l'anno di formazione si effettua una sola volta, chi effettua passaggio deve effettuare solo i 180 gg e quindi non deve svolgere tutto quello che è relativo la formazione (corsi, relazione e comitato).
Paolo1974- Moderatore
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Re: Relazione finale passaggio di cattedra
Evidentemente dal sito dove ho preso la nota n. 196 del 03 febbraio 2006 avevano aggiunto di loro iniziativa, tra parentesi, la parte relativa alla relazione finale. Cmq anch'io sono del parere che non bisogna fare nessuna relazione, come non si fa neanche per i passaggi di ruolo.
byron28- Messaggi : 1006
Data d'iscrizione : 27.02.12
Re: Relazione finale passaggio di cattedra
Paolo1974 ha scritto:Pur non essendoci un accordo in quanto non è chiaramente indicato che non bisogna redigere la relazione, il mio parere è che in caso di passaggio cattedra o ruolo bisogna svolgere solo i 180 gg.
Questo perché:
art. 440 del D.Lgs. 297/1994m commi 2, 4 e 6:
"2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.
6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo."
Dalla normativa si evince che la relazione e il comitato di valutazione sono "legate" solo all'anno di formazione e non al periodo d prova che sono i 180 gg (che costituiscono la validità dell'anno di formazione).
Quindi chi svolge la formazione è tenuto a redigere la relazione e ad essere valutato dal comitato, non invece chi svolge l'anno di prova.
Dal momento che il ministero ha detto espressamente che l'anno di formazione si effettua una sola volta, chi effettua passaggio deve effettuare solo i 180 gg e quindi non deve svolgere tutto quello che è relativo la formazione (corsi, relazione e comitato).
Nel passaggio di cattedra non bisogna svolgere né anno di formazione né di prova.
Nel passaggio di ruolo bisogna invece svolgere il solo anno di prova.
La nomina del tutor e la relazione finale sono associati all'anno di formazione.
Invece, condizione necessaria (ma non sufficiente) per il superamento del solo anno di prova sono almeno 180 giorni; al termine dell'anno scolastico il dirigente infatti dovrà, in base agli elementi raccolti sul comportamento tenuto dal docente (puntualità alle lezioni, rapporti con gli studenti, genitori ed altri docenti, ecc.), e sentito il parere del comitato di valutazione, ribadire la conferma in ruolo.
precario di roma- Messaggi : 103
Data d'iscrizione : 20.07.11
Re: Relazione finale passaggio di cattedra
precario di roma ha scritto:Paolo1974 ha scritto:Pur non essendoci un accordo in quanto non è chiaramente indicato che non bisogna redigere la relazione, il mio parere è che in caso di passaggio cattedra o ruolo bisogna svolgere solo i 180 gg.
Questo perché:
art. 440 del D.Lgs. 297/1994m commi 2, 4 e 6:
"2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.
6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo."
Dalla normativa si evince che la relazione e il comitato di valutazione sono "legate" solo all'anno di formazione e non al periodo d prova che sono i 180 gg (che costituiscono la validità dell'anno di formazione).
Quindi chi svolge la formazione è tenuto a redigere la relazione e ad essere valutato dal comitato, non invece chi svolge l'anno di prova.
Dal momento che il ministero ha detto espressamente che l'anno di formazione si effettua una sola volta, chi effettua passaggio deve effettuare solo i 180 gg e quindi non deve svolgere tutto quello che è relativo la formazione (corsi, relazione e comitato).
La nomina del tutor e la relazione finale sono associati all'anno di formazione.
Invece, condizione necessaria (ma non sufficiente) per il superamento del solo anno di prova sono almeno 180 giorni; al termine dell'anno scolastico il dirigente infatti dovrà, in base agli elementi raccolti sul comportamento tenuto dal docente (puntualità alle lezioni, rapporti con gli studenti, genitori ed altri docenti, ecc.), e sentito il parere del comitato di valutazione, ribadire la conferma in ruolo.
E' quello che ho detto e che si evince dalla lettura della normativa
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Relazione finale passaggio di cattedra
Paolo1974 ha scritto:precario di roma ha scritto:Paolo1974 ha scritto:Pur non essendoci un accordo in quanto non è chiaramente indicato che non bisogna redigere la relazione, il mio parere è che in caso di passaggio cattedra o ruolo bisogna svolgere solo i 180 gg.
Questo perché:
art. 440 del D.Lgs. 297/1994m commi 2, 4 e 6:
"2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.
6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo."
Dalla normativa si evince che la relazione e il comitato di valutazione sono "legate" solo all'anno di formazione e non al periodo d prova che sono i 180 gg (che costituiscono la validità dell'anno di formazione).
Quindi chi svolge la formazione è tenuto a redigere la relazione e ad essere valutato dal comitato, non invece chi svolge l'anno di prova.
Dal momento che il ministero ha detto espressamente che l'anno di formazione si effettua una sola volta, chi effettua passaggio deve effettuare solo i 180 gg e quindi non deve svolgere tutto quello che è relativo la formazione (corsi, relazione e comitato).
La nomina del tutor e la relazione finale sono associati all'anno di formazione.
Invece, condizione necessaria (ma non sufficiente) per il superamento del solo anno di prova sono almeno 180 giorni; al termine dell'anno scolastico il dirigente infatti dovrà, in base agli elementi raccolti sul comportamento tenuto dal docente (puntualità alle lezioni, rapporti con gli studenti, genitori ed altri docenti, ecc.), e sentito il parere del comitato di valutazione, ribadire la conferma in ruolo.
E' quello che ho detto e che si evince dalla lettura della normativa
Specifico ancora meglio:
L'anno di formazione si svolge soltanto una volta nel corso della carriera.
Nel passaggio di cattedra non bisogna ripetere né anno di formazione né di prova.
Nel passaggio di ruolo bisogna invece ripetere il solo anno di prova.
La nomina del tutor e la relazione finale sono associati all'anno di formazione.
Invece, condizione necessaria (ma non sufficiente) per il superamento del solo anno di prova sono almeno 180 giorni; al termine dell'anno scolastico il dirigente infatti dovrà, in base agli elementi raccolti sul comportamento tenuto dal docente (puntualità alle lezioni, rapporti con gli studenti, genitori ed altri docenti, ecc.), e sentito il parere del comitato di valutazione, ribadire la conferma in ruolo.
precario di roma- Messaggi : 103
Data d'iscrizione : 20.07.11
Re: Relazione finale passaggio di cattedra
precario di roma ha scritto:Paolo1974 ha scritto:precario di roma ha scritto:Paolo1974 ha scritto:Pur non essendoci un accordo in quanto non è chiaramente indicato che non bisogna redigere la relazione, il mio parere è che in caso di passaggio cattedra o ruolo bisogna svolgere solo i 180 gg.
Questo perché:
art. 440 del D.Lgs. 297/1994m commi 2, 4 e 6:
"2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.
6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo."
Dalla normativa si evince che la relazione e il comitato di valutazione sono "legate" solo all'anno di formazione e non al periodo d prova che sono i 180 gg (che costituiscono la validità dell'anno di formazione).
Quindi chi svolge la formazione è tenuto a redigere la relazione e ad essere valutato dal comitato, non invece chi svolge l'anno di prova.
Dal momento che il ministero ha detto espressamente che l'anno di formazione si effettua una sola volta, chi effettua passaggio deve effettuare solo i 180 gg e quindi non deve svolgere tutto quello che è relativo la formazione (corsi, relazione e comitato).
La nomina del tutor e la relazione finale sono associati all'anno di formazione.
Invece, condizione necessaria (ma non sufficiente) per il superamento del solo anno di prova sono almeno 180 giorni; al termine dell'anno scolastico il dirigente infatti dovrà, in base agli elementi raccolti sul comportamento tenuto dal docente (puntualità alle lezioni, rapporti con gli studenti, genitori ed altri docenti, ecc.), e sentito il parere del comitato di valutazione, ribadire la conferma in ruolo.
E' quello che ho detto e che si evince dalla lettura della normativa
Specifico ancora meglio:
L'anno di formazione si svolge soltanto una volta nel corso della carriera.
Nel passaggio di cattedra non bisogna ripetere né anno di formazione né di prova.
Nel passaggio di ruolo bisogna invece ripetere il solo anno di prova.
La nomina del tutor e la relazione finale sono associati all'anno di formazione.
Invece, condizione necessaria (ma non sufficiente) per il superamento del solo anno di prova sono almeno 180 giorni; al termine dell'anno scolastico il dirigente infatti dovrà, in base agli elementi raccolti sul comportamento tenuto dal docente (puntualità alle lezioni, rapporti con gli studenti, genitori ed altri docenti, ecc.), e sentito il parere del comitato di valutazione, ribadire la conferma in ruolo.
Ah, ok. Hai specificato per il passaggio di cattedra. Io rispondevo a Lalla sulla formazione e passaggio di ruolo.
Allora, ancora meglio, sempre citando il miur e su quello che hai detto:
nota 196/2004: "i docenti, che hanno già superato il periodo di prova di una determinata classe di concorso e siano stati nominati in altra classe di concorso, in quanto inclusi nelle graduatorie provinciali di cui alla legge 124/99 e successive modifiche e integrazioni, o nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami tuttora vigenti, ovvero abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra di cui all'art. 10 commi 1 e 5 del CCNL 23 luglio 2003, non sono tenuti a frequentare l'anno di formazione di cui all'art. 440 del citato Decreto legislativo 297/94".
"Il periodo di prova va sempre effettuato, quando vi sia stata l'assegnazione ad un ruolo diverso, mentre l'obbligo della formazione in ingresso è da configurarsi esclusivamente nei confronti dei docenti assunti in ruolo per la prima volta".
Quindi formazione una sola volta. Prova solo "quando vi sia stata l'assegnazione ad un ruolo diverso".
Così siamo a posto anche dal punto di vista normativo.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Relazione finale passaggio di cattedra
Ringrazio tutti per il contributo alla discussione.
Anch'io ritengo, alla luce di quanto è scritto nelle norme, di non dover sostenere neanche il periodo di prova, ma
cosa devo fare
se il preside insiste, dando della norma una sua interpretazione. Già in altre occasioni ha dato prova di interpretazioni originali di alcune norme.
Anch'io ritengo, alla luce di quanto è scritto nelle norme, di non dover sostenere neanche il periodo di prova, ma
cosa devo fare
se il preside insiste, dando della norma una sua interpretazione. Già in altre occasioni ha dato prova di interpretazioni originali di alcune norme.
maori67- Messaggi : 29
Data d'iscrizione : 31.03.12
Re: Relazione finale passaggio di cattedra
maori67 ha scritto:Ringrazio tutti per il contributo alla discussione.
Anch'io ritengo, alla luce di quanto è scritto nelle norme, di non dover sostenere neanche il periodo di prova, ma
cosa devo fare
se il preside insiste, dando della norma una sua interpretazione. Già in altre occasioni ha dato prova di interpretazioni originali di alcune norme.
Ho riportato la nota miur del 2004 non a caso, in modo che avessi qualcosa di "scritto".
credo che questo passaggio sia chiarissimo:
"Il periodo di prova va sempre effettuato, quando vi sia stata l'assegnazione ad un ruolo diverso, mentre l'obbligo della formazione in ingresso è da configurarsi esclusivamente nei confronti dei docenti assunti in ruolo per la prima volta".
Quindi non è il tuo caso.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Relazione finale passaggio di cattedra
> ma cosa devo fare se il preside insiste, dando della norma una sua interpretazione
Secondo me, non devi considerare la richiesta come lesiva di alcun diritto (umano-esistenziale, lavorativo, discrimitatorio, art. 18 e quant'altro) e quindi farla: io l'ho fatta e ho dimostrato elasticità, buon senso, la cosa è stata gradita dal D.S. Peraltro ero contento nel movimento di mobilità ottenuto e quindi, francamente e al di là di ogni tecnicismo normativo, non mi è pasata farla e mi sembrava il minimo "da dare", per essere assunto su una classe di concorso su cui non avevo fatto il concorso per essere reclutato. Non c'è nessuna lesione di diritti: le lesioni di diritti sono altre! Nel Privato peraltro si chiedono ben altri e più faticosi obblighi, che non scrivere una relazione sulla materia che, avendo chiesto il movimento, si presume peraltro che piaccia pure di più rispetto a quella da cui ci si è spostati.
Secondo me, non devi considerare la richiesta come lesiva di alcun diritto (umano-esistenziale, lavorativo, discrimitatorio, art. 18 e quant'altro) e quindi farla: io l'ho fatta e ho dimostrato elasticità, buon senso, la cosa è stata gradita dal D.S. Peraltro ero contento nel movimento di mobilità ottenuto e quindi, francamente e al di là di ogni tecnicismo normativo, non mi è pasata farla e mi sembrava il minimo "da dare", per essere assunto su una classe di concorso su cui non avevo fatto il concorso per essere reclutato. Non c'è nessuna lesione di diritti: le lesioni di diritti sono altre! Nel Privato peraltro si chiedono ben altri e più faticosi obblighi, che non scrivere una relazione sulla materia che, avendo chiesto il movimento, si presume peraltro che piaccia pure di più rispetto a quella da cui ci si è spostati.
LucaPS- Messaggi : 1960
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Re: Relazione finale passaggio di cattedra
LucaPS ha scritto:> ma cosa devo fare se il preside insiste, dando della norma una sua interpretazione
Secondo me, non devi considerare la richiesta come lesiva di alcun diritto (umano-esistenziale, lavorativo, discrimitatorio, art. 18 e quant'altro) e quindi farla: io l'ho fatta e ho dimostrato elasticità, buon senso, la cosa è stata gradita dal D.S. Peraltro ero contento nel movimento di mobilità ottenuto e quindi, francamente e al di là di ogni tecnicismo normativo, non mi è pasata farla e mi sembrava il minimo "da dare", per essere assunto su una classe di concorso su cui non avevo fatto il concorso per essere reclutato. Non c'è nessuna lesione di diritti: le lesioni di diritti sono altre! Nel Privato peraltro si chiedono ben altri e più faticosi obblighi, che non scrivere una relazione sulla materia che, avendo chiesto il movimento, si presume peraltro che piaccia pure di più rispetto a quella da cui ci si è spostati.
se al DS non fosse piaciuta, che cosa avresti fatto, visto che per normativa è abuso di potere?
giulia boffa- Admin
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Re: Relazione finale passaggio di cattedra
Hai ragione, Giulia. Nel mio caso l'eventualità che ventili non poteva porsi perchè avevo improntato l'anno di prova su rapporti collaborativi col D.S., anche mediante comportamenti didattici e di servizio specifici per "venire incontro" all'Amministrazione, in una dinamica che - secondo me - dovrebbe avere continuità anche oltre l'anno di prova. Si viene incontro, per quel che si può... per cui non mi "dovevo aspettare" "colpi bassi". Forse, comunque, sono stato ingenuo a non considerarlo un "abuso di potere".
LucaPS- Messaggi : 1960
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Re: Relazione finale passaggio di cattedra
Non mi pesa fare la relazione. Ma, se non è richiesto dalla norma, lo ritengo effettivamente un abuso di potere. E poi mica viene richiesto ai colleghi trasferiti. Come dicevo, inoltre, questo preside a volte da interpretazioni personali e non vorrei, se non devo, trovarmi nuovamente davanti al comitato di valutazione, con tutte le ansie che ne conseguono.
maori67- Messaggi : 29
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Re: Relazione finale passaggio di cattedra
giulia boffa ha scritto:giusto giulia!LucaPS ha scritto:> ma cosa devo fare se il preside insiste, dando della norma una sua interpretazione
Secondo me, non devi considerare la richiesta come lesiva di alcun diritto (umano-esistenziale, lavorativo, discrimitatorio, art. 18 e quant'altro) e quindi farla: io l'ho fatta e ho dimostrato elasticità, buon senso, la cosa è stata gradita dal D.S. Peraltro ero contento nel movimento di mobilità ottenuto e quindi, francamente e al di là di ogni tecnicismo normativo, non mi è pasata farla e mi sembrava il minimo "da dare", per essere assunto su una classe di concorso su cui non avevo fatto il concorso per essere reclutato. Non c'è nessuna lesione di diritti: le lesioni di diritti sono altre! Nel Privato peraltro si chiedono ben altri e più faticosi obblighi, che non scrivere una relazione sulla materia che, avendo chiesto il movimento, si presume peraltro che piaccia pure di più rispetto a quella da cui ci si è spostati.
se al DS non fosse piaciuta, che cosa avresti fatto, visto che per normativa è abuso di potere?
ondivago- Messaggi : 257
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Re: Relazione finale passaggio di cattedra
però lalla in merito è sembrata distante dalle altre posizioni, perchè??????????maori67 ha scritto:Non mi pesa fare la relazione. Ma, se non è richiesto dalla norma, lo ritengo effettivamente un abuso di potere. E poi mica viene richiesto ai colleghi trasferiti. Come dicevo, inoltre, questo preside a volte da interpretazioni personali e non vorrei, se non devo, trovarmi nuovamente davanti al comitato di valutazione, con tutte le ansie che ne conseguono.
ondivago- Messaggi : 257
Data d'iscrizione : 13.12.10
Re: Relazione finale passaggio di cattedra
Io sono nell'anno del passaggio di ruolo: non ho prodotto nessuna relazione.
Domani si riunirà il comitato valutazione e non ho ricevuto nessuna convicazione!
Domani si riunirà il comitato valutazione e non ho ricevuto nessuna convicazione!
io- Messaggi : 85
Data d'iscrizione : 27.08.10
Re: Relazione finale passaggio di cattedra
io ha scritto:Io sono nell'anno del passaggio di ruolo: non ho prodotto nessuna relazione.
Domani si riunirà il comitato valutazione e non ho ricevuto nessuna convicazione!
Infatti va bene così, hai fatto soltanto l'anno di prova, cioè 180 giorni di servizio senza fare stupidaggini, in modo che il comitato possa considerare superato il tuo anno ed il dirigente darti la conferma in ruolo. La relazione ed il tutor sono associati all'anno di formazione, tutte cose che si fanno sotanto una volta nel corso della carriera.
precario di roma- Messaggi : 103
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Re: Relazione finale passaggio di cattedra
Confermo: oggi si è riunito il comitato. Io non ho partecipato e l'esito è stato assolutamente positivo!!!!
io- Messaggi : 85
Data d'iscrizione : 27.08.10
Re: Relazione finale passaggio di cattedra
ok, va bene così!io ha scritto:Io sono nell'anno del passaggio di ruolo: non ho prodotto nessuna relazione.
Domani si riunirà il comitato valutazione e non ho ricevuto nessuna convicazione!
ondivago- Messaggi : 257
Data d'iscrizione : 13.12.10
Re: Relazione finale passaggio di cattedra
capito tuttoio ha scritto:Confermo: oggi si è riunito il comitato. Io non ho partecipato e l'esito è stato assolutamente positivo!!!!
ondivago- Messaggi : 257
Data d'iscrizione : 13.12.10
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