ruolo e anno di prova
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ruolo e anno di prova
Avrei bisogno di sapere per quanto tempo si può rimandare l' anno di prova: mi spiego, l' anno prossimo entro in ruolo (si spera) ma vorrei sfruttare l' astensione al 30%..l' anno successivo potrei chiedere ancora l' aspettativa per motivi di famiglia (in realtà dovremmo trasferirci in Germania per un paio d' anni per motivi di lavoro di mio marito)..quali sono le regole a riguardo?
x2tata- Messaggi : 114
Data d'iscrizione : 08.08.12
Re: ruolo e anno di prova
Dimenticsvo ho trovato questo:
Qualora il personale docente assunto in prova non raggiunga il periodo minimo di servizio prescritto, il periodo di prova viene rinviato alI’ anno scolastico successivo. Per il personale A.T.A. il rinvio consiste nel completamento dei sei mesi, indipendentemente dal momento in cui esso avviene.
A seconda dei motivi dell’impedimento che hanno determinato l’assenza, per il personale direttivo e docente possono verificarsi tre possibili conseguenze, fermo restando in ogni caso il rinvio del periodo di prova all’anno successivo al suo completamento:
a) se l’assenza è dovuta a motivi soggettivi (malattia, assenza per famiglia, ecc.), si determina un rinvio della prova di un anno e gli effetti del superamento si produrranno dall’inizio dell’anno scolastico successivo;
b) se l’assenza è dovuta a impedimenti legittimi connessi a obblighi imposti dalla legge (es.: servizio militare o equiparato, giudice popolare), una volta superato l’anno di prova si ha diritto alla retrodatazione degli effetti;
c) se l’assenza è dovuta ad astensione obbligatoria per maternità, di cui all’art. 4 della legge 1204/197 1, una volta superato il periodo di prova si ha diritto alla retrodatazione sia agli effetti giuridici sia agli effetti economici.
Quindi al massimo si deve svolgere l' anno successivo l' anno di prova giusto?
Qualora il personale docente assunto in prova non raggiunga il periodo minimo di servizio prescritto, il periodo di prova viene rinviato alI’ anno scolastico successivo. Per il personale A.T.A. il rinvio consiste nel completamento dei sei mesi, indipendentemente dal momento in cui esso avviene.
A seconda dei motivi dell’impedimento che hanno determinato l’assenza, per il personale direttivo e docente possono verificarsi tre possibili conseguenze, fermo restando in ogni caso il rinvio del periodo di prova all’anno successivo al suo completamento:
a) se l’assenza è dovuta a motivi soggettivi (malattia, assenza per famiglia, ecc.), si determina un rinvio della prova di un anno e gli effetti del superamento si produrranno dall’inizio dell’anno scolastico successivo;
b) se l’assenza è dovuta a impedimenti legittimi connessi a obblighi imposti dalla legge (es.: servizio militare o equiparato, giudice popolare), una volta superato l’anno di prova si ha diritto alla retrodatazione degli effetti;
c) se l’assenza è dovuta ad astensione obbligatoria per maternità, di cui all’art. 4 della legge 1204/197 1, una volta superato il periodo di prova si ha diritto alla retrodatazione sia agli effetti giuridici sia agli effetti economici.
Quindi al massimo si deve svolgere l' anno successivo l' anno di prova giusto?
x2tata- Messaggi : 114
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