Interruzione di gravidanza
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Interruzione di gravidanza
La mia gravidanza si è interrotta alla 25' settimana di gestazione (quasi 6 mesi) con conseguente ricovero in ospedale e induzione del parto. In data 5 settembre avevo fatto domanda di astensione per maternità a rischio.Mi spetta qualcosa?O è solo malattia?
kicca81- Messaggi : 27
Data d'iscrizione : 26.02.11
Re: Interruzione di gravidanza
kicca81 ha scritto:La mia gravidanza si è interrotta alla 25' settimana di gestazione (quasi 6 mesi) con conseguente ricovero in ospedale e induzione del parto. In data 5 settembre avevo fatto domanda di astensione per maternità a rischio.Mi spetta qualcosa?O è solo malattia?
Intanto mi spiace.
Per la risposta al quesito:
Se l’interruzione avviene entro il 180 º giorno di gestazione dà diritto al solo
trattamento di malattia, rimanendo, quindi, escluso che la lavoratrice possa usufruire
del trattamento di maternità.
Se l’interruzione avviene dopo il 180 º giorno dall’inizio della gestazione , la
lavoratrice usufruisce del congedo di maternità post-parto di tre mesi dal giorno
successivo a quello dell’aborto. In questo caso, infatti, l’interruzione di gravidanza
viene considerata parto a tutti gli effetti. Non dà però diritto al congedo parentale.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Interruzione di gravidanza
Mannaggia...per pochissimi giorni nn arrivo a 180. Quindi per stare a casa devo prendere malattia con certificato del medico curante e decurtazione dello stipendio?!Bella fregatura!
kicca81- Messaggi : 27
Data d'iscrizione : 26.02.11
Re: Interruzione di gravidanza
Nella guida alla maternità abbiamo affrontato, tra gli altri, anche questo problema:
http://www.orizzontescuola.it/node/23525
La normativa, compresa quella che riguarda nello specifico le “assenze per malattia”, non pone il “problema” del trattamento economico.
Stante il silenzio della legge sul punto, la considerazione è che le assenze della lavoratrice, per tutte e due i casi sopra esposti, compresa quindi l’eventuale assenza inerente una prognosi postparto
(caso 2), sono soggette alle ritenute di legge di cui all’art. 71 del decreto legge 112/2008 come convertito dalla legge 133/2008.
Si ritiene, a meno di interventi legislativi o chiarimenti in materia, che alle due fattispecie sopra esposte si devono applicare le vigenti disposizioni in materia di controllo dello stato di malattia della lavoratrice e la decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni.
http://www.orizzontescuola.it/node/23525
La normativa, compresa quella che riguarda nello specifico le “assenze per malattia”, non pone il “problema” del trattamento economico.
Stante il silenzio della legge sul punto, la considerazione è che le assenze della lavoratrice, per tutte e due i casi sopra esposti, compresa quindi l’eventuale assenza inerente una prognosi postparto
(caso 2), sono soggette alle ritenute di legge di cui all’art. 71 del decreto legge 112/2008 come convertito dalla legge 133/2008.
Si ritiene, a meno di interventi legislativi o chiarimenti in materia, che alle due fattispecie sopra esposte si devono applicare le vigenti disposizioni in materia di controllo dello stato di malattia della lavoratrice e la decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Interruzione di gravidanza
Grazie dei chiarimenti!Chiameró la direzione e sento come mi dicono di procedere.
kicca81- Messaggi : 27
Data d'iscrizione : 26.02.11
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