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SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLA SCUOLA

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Messaggio Da giacomuzzi Gio Set 13, 2012 6:21 pm


In Orizzonte Scuola non c'è uno spazio/forum riservato alle tematiche della sicurezza, prevenzione e protezione nella scuola?

giacomuzzi

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Messaggio Da giovanna onnis Gio Set 13, 2012 7:09 pm

Hai aperto tu il topic...quindi la discussione è aperta!
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Messaggio Da giacomuzzi Gio Set 13, 2012 8:38 pm

Vie di ESODO. Ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, un'aula scolastica - presente in un edificio utilizzato dal 1990 - con unica porta con larghezza m 1,00 puo’ ospitare un numero superiore a 26 persone ?

Ovvero esistono deroghe, per la scuola, rispetto a quanto disposto da D.lgs. 81/2008 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO:

b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;

1.6.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).

giacomuzzi

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Messaggio Da Paolo1974 Gio Set 13, 2012 8:48 pm

giacomuzzi ha scritto:Vie di ESODO. Ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, un'aula scolastica - presente in un edificio utilizzato dal 1990 - con unica porta con larghezza m 1,00 puo’ ospitare un numero superiore a 26 persone ?

Ovvero esistono deroghe, per la scuola, rispetto a quanto disposto da D.lgs. 81/2008 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO:

b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;

1.6.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).

art. 63, comma 1, del D.Lgs. n.81/2008: “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV.”

“1.6.17. (…) Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 e 1.6.6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità”.



“1.6.3.2 quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell’esodo;

1.6.3.3 quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano nel verso dell’esodo”

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Messaggio Da giacomuzzi Ven Set 14, 2012 12:59 am

<<Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 e 1.6.6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità>>

Il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi contemplerebbe parametri diversi per il massimo numero di persone che possono essere presenti in un locale per il solo fatto di essere stato utilizzato prima del 27 novembre 1994??


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Messaggio Da giovanna onnis Ven Set 14, 2012 5:34 pm

A proposito di sicurezza, nella mia scuola l'anno scorso hanno piazzato le porte "anti-panico" creando, in linea con il pavimento, una battente (...non so se si chiama così) che sporge dal pavimento per circa 6 cm e docenti e studenti inciampano puntualmente rischiando pericolosi ruzzoloni con conseguenti traumi.....uno studente disabile in sedia a rotelle non avrebbe la possibilità di varcare le porte in piena autonomia. Per rispettare le norme di sicurezza si mette a rischio l'incolumità nostra e degli studenti...non vi sembra assurdo???? Ho chiesto motivazioni in merito e la risposta è stata "queste costavano meno e la provincia ha stanziato pochi fondi"...cosa ne pensate?
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Messaggio Da Paolo1974 Ven Set 14, 2012 6:52 pm

giacomuzzi ha scritto:<<Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 e 1.6.6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità>>

Il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi contemplerebbe parametri diversi per il massimo numero di persone che possono essere presenti in un locale per il solo fatto di essere stato utilizzato prima del 27 novembre 1994??


Sì.
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Messaggio Da Paolo1974 Ven Set 14, 2012 6:54 pm

giovanna onnis ha scritto:A proposito di sicurezza, nella mia scuola l'anno scorso hanno piazzato le porte "anti-panico" creando, in linea con il pavimento, una battente (...non so se si chiama così) che sporge dal pavimento per circa 6 cm e docenti e studenti inciampano puntualmente rischiando pericolosi ruzzoloni con conseguenti traumi.....uno studente disabile in sedia a rotelle non avrebbe la possibilità di varcare le porte in piena autonomia. Per rispettare le norme di sicurezza si mette a rischio l'incolumità nostra e degli studenti...non vi sembra assurdo???? Ho chiesto motivazioni in merito e la risposta è stata "queste costavano meno e la provincia ha stanziato pochi fondi"...cosa ne pensate?

Il "preposto" o il responsabile della sicurezza deve fare una relazione scritta sull apossibilità di pericolo per la sicurezza.

Se ciò poi non verrà presa in considerazione e succede qualcosa, le conseguenze saranno del ds.

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Messaggio Da giovanna onnis Ven Set 14, 2012 7:33 pm

Grazie Paolo, sempre tempestivo e chiaro nelle risposte!!
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Messaggio Da giacomuzzi Ven Set 14, 2012 7:59 pm

<<Se ciò poi non verrà presa in considerazione e succede qualcosa, le conseguenze saranno del ds.>>


oltre a quelle del docente che accompagna gli studenti oltre tale soglia!!!

l'art. 2048 del C.C. infatti non sarà "emendato" dalla relazione al DS.!!


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Messaggio Da Paolo1974 Ven Set 14, 2012 8:55 pm

giacomuzzi ha scritto:<<Se ciò poi non verrà presa in considerazione e succede qualcosa, le conseguenze saranno del ds.>>


oltre a quelle del docente che accompagna gli studenti oltre tale soglia!!!

l'art. 2048 del C.C. infatti non sarà "emendato" dalla relazione al DS.!!


eh eh...

giusto.
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Messaggio Da giovanna onnis Sab Set 15, 2012 2:47 pm

Quindi il docente cosa dovrebbe fare???.... impedire agli studenti di varcare la soglia e quindi non permettere loro di recarsi nella propria aula?????
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Messaggio Da giacomuzzi Sab Set 15, 2012 3:14 pm

Se ne assume il rischio e la responsabilità, o li accompagna in altra aula ..... se disponibile.

E' stato informato il Consiglio di Istituto?
E' stata informata la RSU?
Il proprietario dell'edificio (Comune o Provincia se statale) è al corrente della situazione ?

N.B. Ovviamente il rischio di incespicare sulla soglia, oltre che per gli studenti, c'è pure per lo stesso docente!

Il Responsabile della sicurezza dei Lavoratori RLS è stato interpellato?
Articolo 50 D.lgs 81/2008
- Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.


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Messaggio Da Paolo1974 Sab Set 15, 2012 3:49 pm

Ricordiamo inoltre che ogni docente lo può fare (e lo deve fare), se rileva un rischio (che sia anche un filo elettrico fuori posto).

Non c'è bisogno che ricopra alcuna carica relativa alla sicurezza.
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Messaggio Da GINEVRA8 Lun Set 24, 2012 4:13 pm

Ciao,
un collega mi chiedeva se la responsabilità nei corridoi è del bidello o del docente..... su un topic ho letto che DG eventualmente potrebbe con una circolare affidare la resposabilità dell'alunno che si trova nei corridoi all'insegnante che si trova in classe..... ma non so se ho capito correttamente.... ho trovato la normativa sulla responsabilità in gita, in assemlea studenti.... ma niente relativamente ai corridoi.... poi ho letto che la vigilanza è in relazione all'età di sviluppo dell' alunno, quindi mi chiedo se si lavora sul sostegno e l'alunno è molto aggressivo, come si garantisce la vigilanza? Grazie

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Messaggio Da Dec Lun Set 24, 2012 7:02 pm

Io ho sempre saputo che la responsabilità è del docente che rimane in classe (cosa a mio parere abbastanza assurda).

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Messaggio Da Paolo1974 Lun Set 24, 2012 8:49 pm

GINEVRA8 ha scritto:Ciao,
un collega mi chiedeva se la responsabilità nei corridoi è del bidello o del docente..... su un topic ho letto che DG eventualmente potrebbe con una circolare affidare la resposabilità dell'alunno che si trova nei corridoi all'insegnante che si trova in classe..... ma non so se ho capito correttamente.... ho trovato la normativa sulla responsabilità in gita, in assemlea studenti.... ma niente relativamente ai corridoi.... poi ho letto che la vigilanza è in relazione all'età di sviluppo dell' alunno, quindi mi chiedo se si lavora sul sostegno e l'alunno è molto aggressivo, come si garantisce la vigilanza? Grazie

Non ho capito. Ti riferisci alla ricreazione oppure quando l'allievo della classe in cu fai lezione va al bagno? O all'entrata o uscita dalla scuola?

Perché dovresti specificare quando l'allievo si può trovare nei corridoi....
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Messaggio Da GINEVRA8 Lun Set 24, 2012 9:51 pm


Ciao Paolo1974,
mi riferisco a quando gli alunni nel corso della lezione vanno in bagno, o se vanno in bagno nel corso della ricreazione. Insomma siamo in classe e l'alunno si sposta in bagno.... grazie


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