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assegni familiari: come funzionano?

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Messaggio Da lucente1973 Sab Set 22, 2012 8:03 pm

ciao a tutti, volevo un consiglio se possibile. mio marito è disoccupato da 14 mesi (disperazione..) e l'anno scorso ho inserito sul sito degli stipendi la richiesta delle detrazioni per lui..non ho mai chiesto invece gli assegni familiari, perchè non conosco l'argomento e non sapevo cosa fossero..
quest'anno, la segreteria della nuova scuola mi ha fornito il modulo per richiederli, dicendo che però devo averne diritto..sapete dirmi se posso chiederli? quali sono i requisiti? e se si, si può fare qualcosa per tutto l'anno scorso che non li ho chiesti? grazie

lucente1973

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Messaggio Da fradacla Dom Set 23, 2012 12:40 pm

Gli assegni familiari si chiedono, di norma, entro il 30 giugno sulla base del reddito dichiarato per l'anno precedente. Se hai fatto il 730 o l'Unico prenderai da lì alcuni dati.
Si ha diritto all'ANF in base al reddito complessivo del nucleo familiare e al numero dei componenti: ci sono specifiche tabelle.
Qui trovi le tabelle valide dal 1 luglio 2012 e il modello di domanda.
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_21_giugno_2012_n_22.html

Mi sembra di ricordare che si può chiedere anche per gli anni precedenti (indietro fino a cinque anni), ma bisogna in questo caso usare le relative tabelle, che riportano limiti di reddito diversi.
Se non sai da dove cominciare, ti conviene andare presso un patronato o un sindacato e farti preparare la domanda.

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Messaggio Da lucente1973 Dom Set 23, 2012 12:45 pm

grazie, sei stata davvero gentile! ora provo a vedere le tabelle, ma mi sa che sarà meglio un patronato..!

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Messaggio Da precaria? Dom Set 23, 2012 4:19 pm

Qui
http://www.spt.mef.gov.it/supporto_tecnico/moduli/Amministrati/index.html#Assegno_al_nucleo_familiare
Trovi i modelli di domanda per richiedere anche gi arretrati, non hai bisogno di consultare le tabelle perchè devi solo dichiarare i tuoi redditi e loro fanno i calcoli.
Io ho compilato le domande e le ho presentate direttamente al tesoro senza passare dalla segreteria della scuola. Dopo qualche mese ho ricevuto gli arretrati e l'adeguamento in busta paga. Ad agosto ho ripresentato la domanda per il nuovo anno ma ancora non ho ricevuto nulla.

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Messaggio Da enricastella Dom Set 23, 2012 9:41 pm

grazie, queste info servono anche a me: prima che mi sposassi, avevo la figlia a mio carico per metà e quindi diritto agli assegni, e ho intenzione di chiederli, anche perche se prima non mi sembrava giusto, dato che li vedevo come un sostegno al reddito di persone magari piu bisognose, dopo aver visto come mi han trattata con disoccupazione e maternità arrivate almeno 2 o 3 mesi in ritardo, maturità pagata tardissimo e meno del dovuto etc etc, penso che se ne ho diritto mi prendo fino all'ultimo centesimo, tanto questi si mangiano tutto

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Messaggio Da eutelia75 Lun Set 24, 2012 9:59 am

fradacla ha scritto:Gli assegni familiari si chiedono, di norma, entro il 30 giugno sulla base del reddito dichiarato per l'anno precedente. Se hai fatto il 730 o l'Unico prenderai da lì alcuni dati.Si ha diritto all'ANF in base al reddito complessivo del nucleo familiare e al numero dei componenti: ci sono specifiche tabelle.
Qui trovi le tabelle valide dal 1 luglio 2012 e il modello di domanda.
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_21_giugno_2012_n_22.html

Mi sembra di ricordare che si può chiedere anche per gli anni precedenti (indietro fino a cinque anni), ma bisogna in questo caso usare le relative tabelle, che riportano limiti di reddito diversi.
Se non sai da dove cominciare, ti conviene andare presso un patronato o un sindacato e farti preparare la domanda.

Scusa Fradacla, se ha compilato il 730 o l'unico, dovrebbe aver già avuto il credito degli assegni famigliari, mi sembra di ricordare che, indicando i componenti della famiglia, il calcolo avviene in automatico.

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Messaggio Da trumma Lun Set 24, 2012 12:14 pm

eutelia75 ha scritto:
fradacla ha scritto:Gli assegni familiari si chiedono, di norma, entro il 30 giugno sulla base del reddito dichiarato per l'anno precedente. Se hai fatto il 730 o l'Unico prenderai da lì alcuni dati.Si ha diritto all'ANF in base al reddito complessivo del nucleo familiare e al numero dei componenti: ci sono specifiche tabelle.
Qui trovi le tabelle valide dal 1 luglio 2012 e il modello di domanda.
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_21_giugno_2012_n_22.html

Mi sembra di ricordare che si può chiedere anche per gli anni precedenti (indietro fino a cinque anni), ma bisogna in questo caso usare le relative tabelle, che riportano limiti di reddito diversi.
Se non sai da dove cominciare, ti conviene andare presso un patronato o un sindacato e farti preparare la domanda.

Scusa Fradacla, se ha compilato il 730 o l'unico, dovrebbe aver già avuto il credito degli assegni famigliari, mi sembra di ricordare che, indicando i componenti della famiglia, il calcolo avviene in automatico.

si, attenzione però a mettere il giusto reddito, non basta solo quello del 730, ad es. va messa anche la voce Compensi Relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata che invece non si dichiarano nel 730. Insomma leggetevi bene la composizione del reddito che determina la linea di riferimento per il valore dell'assegno familiare sul sito Inps.
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Messaggio Da precaria? Lun Set 24, 2012 12:39 pm

Veramente quello che si dichiara è tutto anche nel 730, infatti ad ogni voce c'è il richiamo al rigo o quadro della dichiarazione dei redditi. Non si dichiarano, nè nell'uno nè nell'altro, invece, i TFR che sono a tassazione separata. Almeno questo é quello che si desume dalle note per la compilazione.
Se non è così correggetemi perchè ho sbagliato a compilare la mia domanda ANF.

precaria?

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Messaggio Da trumma Lun Set 24, 2012 5:05 pm

precaria? ha scritto:Veramente quello che si dichiara è tutto anche nel 730, infatti ad ogni voce c'è il richiamo al rigo o quadro della dichiarazione dei redditi. Non si dichiarano, nè nell'uno nè nell'altro, invece, i TFR che sono a tassazione separata. Almeno questo é quello che si desume dalle note per la compilazione.
Se non è così correggetemi perchè ho sbagliato a compilare la mia domanda ANF.

a volte nel cud del tesoro c'è quella voce e non parlo del cud del tfr ma proprio dello stipendio, nel 730 non va messo ma per il reddito degli ANF si, del resto il tesoro lo sa. Lo dico perchè l'anno scorso il tesoro mi ha richiamato facendomi notare l'incongruenza della mia dichiarazione con la loro.
Dal sito Inps:

REDDITO PER IL CALCOLO DELL'ANF

Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo.
Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per il nucleo familiare è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo (Es. Per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 devono essere dichiarati i redditi dell'anno 1999; per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002 i redditi dell'anno 2000).
Nel caso di coniugi, che nell'anno solare precedente non avevano contratto ancora il matrimonio, il reddito da dichiarare e' quello conseguito da ciascuno di essi in tale anno, mentre, in caso di decesso, reddito da dichiarare è quello conseguito dal superstite e dai suoi familiari, non tenendo conto di quello del deceduto.
I separati escluderanno l’indicazione dei redditi del coniuge dal quale si siano legalmente ed effettivamente separati.
REDDITI DA DICHIARARE

Sono compresi tra i redditi da dichiarare quelli:
assoggettabili all'IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a Euro 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.);
soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, e le anticipazioni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale;
prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef;
da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana;
corrisposti per altra prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.)
da pensione anche concessa da organismi esteri o enti internazionali.
REDDITI DA NON DICHIARARE
Non vanno dichiarati, oltre ai redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio, anche i seguenti redditi:

i trattamenti di famiglia comunque denominati;
i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome;
l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti;
l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali;
l'indennità per ciechi parziali;
l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili;
le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità;
le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati;
le pensioni di guerra;
l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione.
Inoltre, l'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, e' inferiore al 70 per cento del reddito familiare complessivo (nel caso di lavoratori iscritti alla gestione separata sono considerati, per raggiungere la quota del 70% , anche i redditi derivanti dalle attività indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95).

A tal fine, si specifica che, nella predetta categoria di redditi rientrano :

i redditi da lavoro dipendente od assimilati assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni, ecc.);
i redditi sopra indicati conseguiti all'estero o presso Enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica, non soggetti alla normativa tributaria italiana;
i redditi da lavoro dipendente esenti da IRPEF, quali gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1' categoria concesse in relazione ad attività di lavoro dipendente (solo ove la somma di tali redditi con gli altri esenti da imposte e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva superi nel complesso il limite di Euro 1.032,91);
le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, in quanto detti trattamenti sono da considerare, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del citato D.P.R. 917/1986, redditi da lavoro dipendente pur non essendo assoggettati all'IRPEF in virtù di specifiche disposizioni;
le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi in quanto anch'esse da considerare redditi da lavoro dipendente ai sensi del predetto art. 46, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai sensi dell'art. 47, primo comma, lett. i) del citato D.P.R. 917/1986, tali redditi costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Se dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma dell'art. 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento.

Il diritto al pagamento dell' ANF va riconosciuto anche qualora il reddito complessivo del nucleo familiare sia uguale a "ZERO".
N.B.: Le quote di reddito derivanti da perdite d'esercizio connesse all'attività di lavoro autonomo o di impresa devono essere considerate uguali a zero e non possono essere sottratte dal reddito di uno o più componenti il nucleo.
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Messaggio Da fradacla Lun Set 24, 2012 6:39 pm

eutelia75 ha scritto:

Scusa Fradacla, se ha compilato il 730 o l'unico, dovrebbe aver già avuto il credito degli assegni famigliari, mi sembra di ricordare che, indicando i componenti della famiglia, il calcolo avviene in automatico.

Nel 730 si calcolano le detrazioni fiscali spettanti per familiari a carico.
L'ANF è altra cosa, che si chiede con un modulo a parte, dichiarando il reddito complessivo del nucleo familiare. Alcuni dati per la richiesta di ANF si possono estrapolare dal 730, ma le due cose viaggiano su binari separati.
Si può aver diritto alle detrazioni fiscali per i figli ma non avere i requisiti per gli assegni.
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Messaggio Da precaria? Lun Set 24, 2012 7:18 pm

trumma ha scritto:
Dal sito Inps:

REDDITO PER IL CALCOLO DELL'ANNF


color=red]soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, e le anticipazioni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale;[/color]
prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef;
da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana;
corrisposti per altra prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.)
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i trattamenti di famiglia comunque denominati;
i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
....



A me sembra che i Tfr non siano da dichiarare fra i redditi

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Messaggio Da trumma Lun Set 24, 2012 7:28 pm

il Tfr no ma c'è una voce relativa a redditi di anni precedenti che va dichiarata, sempre se è presente nel Cud del tesoro ovviamente.
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Messaggio Da amanda74 Lun Set 24, 2012 8:22 pm

fradacla ha scritto:
eutelia75 ha scritto:

Scusa Fradacla, se ha compilato il 730 o l'unico, dovrebbe aver già avuto il credito degli assegni famigliari, mi sembra di ricordare che, indicando i componenti della famiglia, il calcolo avviene in automatico.

Nel 730 si calcolano le detrazioni fiscali spettanti per familiari a carico.
L'ANF è altra cosa, che si chiede con un modulo a parte, dichiarando il reddito complessivo del nucleo familiare. Alcuni dati per la richiesta di ANF si possono estrapolare dal 730, ma le due cose viaggiano su binari separati.
Si può aver diritto alle detrazioni fiscali per i figli ma non avere i requisiti per gli assegni.

Quindi se ho capito bene le detrazioni fiscali per familiari a carico si richiedono tramite unico o 730, invece gli assegni familiari mediante un modulo.
Chiedo, per gli assegni familiari: quale modulo? a chi si invia? ed entro quanto?
Poi per gli assegni familiari bisogna essere sposati per chiedere gli assegni familiari per coniuge a carico e figlio a carico?

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Messaggio Da fradacla Mar Set 25, 2012 12:40 am

amanda74 ha scritto:

Chiedo, per gli assegni familiari: quale modulo? a chi si invia? ed entro quanto?
Poi per gli assegni familiari bisogna essere sposati per chiedere gli assegni familiari per coniuge a carico e figlio a carico?

Leggi il topic dall'inizio e troverai la risposta alle prime tre domande.
Quanto al resto, l'INPS dice:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo per i lavoratori dipendenti e i titolari di prestazioni previdenziali è composto da:
il richiedente lavoratore o il titolare di prestazioni previdenziali;
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati;
i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni;
i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.


Quindi, in caso di genitori non coniugati con, ad esempio, due figli, il nucleo familiare risulterà di tre persone, i cui redditi verranno sommati; uno solo dei genitori potrà richiedere l'assegno, ammesso che ne abbia i requisiti; il reddito dell'altro sarà escluso dal calcolo.
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