PART-TIME ATA
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PART-TIME ATA
Nesema volevo porti un quesito:
Sono un A.T. inserito nella I Fascia permanente
Sto lavorando PART-TIME come assistente tecnico (Ar02) su due scuole diverse nello stesso comune. Mi hanno chiesto la disponibilità per una supplenza, sempre nello stesso comune, in una terza scuola sempre come A.T.(AR08)
Ma il regolamento delle supplenze (Decreto 13/12/2000 n. 430 art. 4) non dice che si possono accettare solo due scuole.…
E’ possibile che abbiano fatto confusione in segreteria con il regolamento delle supplenze dei docenti (tre scuole massimo su due comuni)?
Sono un A.T. inserito nella I Fascia permanente
Sto lavorando PART-TIME come assistente tecnico (Ar02) su due scuole diverse nello stesso comune. Mi hanno chiesto la disponibilità per una supplenza, sempre nello stesso comune, in una terza scuola sempre come A.T.(AR08)
Ma il regolamento delle supplenze (Decreto 13/12/2000 n. 430 art. 4) non dice che si possono accettare solo due scuole.…
E’ possibile che abbiano fatto confusione in segreteria con il regolamento delle supplenze dei docenti (tre scuole massimo su due comuni)?
francescalag- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 12.08.12
Re: PART-TIME ATA
io l'anno scorso avevo preso un incarico di 9h fino a giugno, poi per una settimana ho lavorato su malattia in altre due scuole, con altre 9 e 18h quindi 3 scuole contemporaneamente, le ultime due hanno addirittura spezzato le 36h.....alla fine mi ha chiamato un 27h fino a giugno e ho lasciato le 2 malattie.
la normativa è vaga, ma del resto hai il diritto di completamento orario
la normativa è vaga, ma del resto hai il diritto di completamento orario
9lla- Messaggi : 68
Data d'iscrizione : 27.08.12
Re: PART-TIME ATA
puoi accettare a completamento perchè due delle le tre scuole si trovano nello stesso comune: questa è la sola condizione perchè possa superarsi il num. tassativo di due scuole
gaia81- Messaggi : 170
Data d'iscrizione : 10.09.10
Re: PART-TIME ATA
bhè veramente non è proprio così,sè hai già due part-time puoi essere chiamato per il terzo solo se si presenta in una delle due scuole cui presti già servizo.Almeno questa è la regola che vige nel Veneto,sè nesema vuole intervenire vediamo come sia giù
Non ti fidare- Messaggi : 391
Data d'iscrizione : 30.07.12
Re: PART-TIME ATA
giustogaia81 ha scritto:puoi accettare a completamento perchè due delle le tre scuole si trovano nello stesso comune: questa è la sola condizione perchè possa superarsi il num. tassativo di due scuole
completamento orario max 36 ore con il limite massimo di 3 scuole e 2 comuni
Ospite- Ospite
Re: PART-TIME ATA
nesema ha scritto:giustogaia81 ha scritto:puoi accettare a completamento perchè due delle le tre scuole si trovano nello stesso comune: questa è la sola condizione perchè possa superarsi il num. tassativo di due scuole
completamento orario max 36 ore con il limite massimo di 3 scuole e 2 comuni
ma questa è la regola per i docenti non per gli ata,ripeto da sempre nel veneto non danno la possibilità di scegliere la terza scuola nello stesso comune......
Non ti fidare- Messaggi : 391
Data d'iscrizione : 30.07.12
Re: PART-TIME ATA
non ti fidare non so in che provincia hai lavorato tu, ma a Treviso ho visto applicare la suddetta regola anche x gli ata ;-)..cmq per rispondere al primo post una normativa chiara che supporti quanto asserito nn c'è ( o almeno io non l'ho trovata)...ma nella prassi quotidiana ho visto applicarla sempre anche agli ata...ma visti i dubbi e le differenze tra varie provincie, potresti provare a chiedere all'ufficio personale del tuo Usp..Non ti fidare ha scritto:nesema ha scritto:giustogaia81 ha scritto:puoi accettare a completamento perchè due delle le tre scuole si trovano nello stesso comune: questa è la sola condizione perchè possa superarsi il num. tassativo di due scuole
completamento orario max 36 ore con il limite massimo di 3 scuole e 2 comuni
ma questa è la regola per i docenti non per gli ata,ripeto da sempre nel veneto non danno la possibilità di scegliere la terza scuola nello stesso comune......
gaia81- Messaggi : 170
Data d'iscrizione : 10.09.10
Re: PART-TIME ATA
......
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ARTICOLO 4
(Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico)
L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.
...........
..........
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm130607.shtml
vale anche per gli ATA, almeno in alcune regioni
anche se in effetti c'è una diversità con il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm430_00.html
dove dice:
.........
2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell'orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.
..........
solite cose chiare e precise
Ospite- Ospite
Re: PART-TIME ATA
Ma il D.M. del 13 giugno 2007 citato da Nesema sopra è riferito ai docenti (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.)
Mentre nel Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 nell'art.4 si parla espressamente di ATA.
Mentre nel Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 nell'art.4 si parla espressamente di ATA.
francescalag- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 12.08.12
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