Permessi per cure invalidi civili- visita fiscale ?
4 partecipanti
Permessi per cure invalidi civili- visita fiscale ?
Gradirei sapere se durante il periodo di permesso per cure, gli invalidi civili sono soggetti a visita fiscale (decreto legge 119 del 18 luglio 2011 art.7.)
Grazie infinitel
Grazie infinitel
anna baldani- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 23.09.12
Re: Permessi per cure invalidi civili- visita fiscale ?
"Art. 7
Congedo per cure per gli invalidi
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509."
Pertanto:
1) il periodo di assenza, non rientrando nel periodo di comporto, non deve essere computato ai fini del superamento del periodo massimo di assenza. Ciò vuol dire che i 30 gg. non rientrano nel periodo dei 18 mesi in 3 anni (personale a TI).
2) durante il congedo, nei primi dieci giorni non ti spetterà il compenso individuale accessorio. Quindi si avrà la decurtazione.
3) Io ritengo che i 30 gg siano ad anno solare e non ad annoscolastico.
4) Ai sensi del D.M. n. 206/2009 che ha determinato le seguenti fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, sono esclusi dalla fasce di reperibilità i dipendenti che hanno stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta”.
Congedo per cure per gli invalidi
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509."
Pertanto:
1) il periodo di assenza, non rientrando nel periodo di comporto, non deve essere computato ai fini del superamento del periodo massimo di assenza. Ciò vuol dire che i 30 gg. non rientrano nel periodo dei 18 mesi in 3 anni (personale a TI).
2) durante il congedo, nei primi dieci giorni non ti spetterà il compenso individuale accessorio. Quindi si avrà la decurtazione.
3) Io ritengo che i 30 gg siano ad anno solare e non ad annoscolastico.
4) Ai sensi del D.M. n. 206/2009 che ha determinato le seguenti fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, sono esclusi dalla fasce di reperibilità i dipendenti che hanno stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta”.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Permessi per cure invalidi civili- visita fiscale ?
Grazie ancora.
anna baldani- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 23.09.12
Re: Permessi per cure invalidi civili- visita fiscale ?
CIAO PAOLO MA NON ERA CAMBIATA UN ALTRA VOLTA LA VISITA FISCALE CIOE ERA TORNATA 10/12 E 17/19 COSI SEMBRA O NO GRAZIE PER UNA TUA RISPOSTA CIAO
paecu- Messaggi : 69
Data d'iscrizione : 15.01.11
Località : parabiago
Re: Permessi per cure invalidi civili- visita fiscale ?
Dal 2008 sono intercorse diverse modifiche.paecu ha scritto:CIAO PAOLO MA NON ERA CAMBIATA UN ALTRA VOLTA LA VISITA FISCALE CIOE ERA TORNATA 10/12 E 17/19 COSI SEMBRA O NO GRAZIE PER UNA TUA RISPOSTA CIAO
Il D.L. 112/2008 (Decreto Brunetta) aveva esteso l'orario di reperibilità delle visite fiscali a 7 giorni su 7 dalle ore 08 alle 20 con un'unica interruzione dalle ore 13 alle 14.
Poi il D.L. 78/2009 aveva abrogato il secondo periodo dell'art. 71 comma 3 della L.133/08 che stabiliva le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici e si era tornati alle precedenti fasce orarie di reperibilità: dalle ore 10.00-12.00 e dalle ore 17.00-19.00.
A fine 2009 è stato emanato il Decreto n. 206, pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20.01.2010, che ha modifica nuovamente le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici dipendenti.
A decorrere dal 04.02.2010, le fasce di reperibilità sono:
dalle ore 09:00 alle ore 13:00
dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Nel luglio 2011, a seguito della manovra finanziaria con la Legge 111 è stata annullata l’assoluta obbligatorietà della visita fiscale che resta obbligatoria sin dal primo giorno solo nei casi di assenza che precedono o seguono le giornate non lavorative, mentre negli altri casi è a discrezione dell'Amministrazione in base a valutazioni oggettive della stessa.
flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
Re: Permessi per cure invalidi civili- visita fiscale ?
la visita fiscale è obbligatoria nei giorni che precedono o seguono le giornate non lavorative anche se l'assenza è per visita medica?
anna baldani- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 23.09.12
Re: Permessi per cure invalidi civili- visita fiscale ?
L. 111/2011 art 16anna baldani ha scritto:la visita fiscale è obbligatoria nei giorni che precedono o seguono le giornate non lavorative anche se l'assenza è per visita medica? no dietro presentazione di adeguata certificazione medica. Essendo la richiesta del controllo a discrezione del Dirigente, l'onere della spesa sarebbe un aggravio per la scuola
comma 5
"Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative."
comma 5 ter
" Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."
Legge 111/2011 - manovra finanziaria
flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
Re: Permessi per cure invalidi civili- visita fiscale ?
Grazie tante.Buona serata
anna baldani- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 23.09.12
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