permessi L. 104/92
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permessi L. 104/92
Buondì, mi trovo ad esporre il mio caso: mio papà ha una disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 ed ho richiesto di poter fruire dei permessi previsti dalla Legge. La scuola mi ha risposto per iscritto dicendomi che non ne ho diritto poichè il ddl n. 1441 F avrebbe novellato l'originario testo della legge e, avendo mia mamma meno di sessantacinque anni e non avendo patologie invalidanti non potrei usufruire dei permessi. Ho guardato il testo della modifica e mi pare che questa eventualità debba ricorrere solo nel caso in cui il richiedente sia un parente o un affine entro il secondo grado.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Luca 73- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 21.03.11
Re: permessi L. 104/92
Concordo sulla lettura della norma.
Secondo la vigente normativa, in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, possono godere dei tre giorni di permesso mensile:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio figli, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
vedi scheda cisl
Modifiche apportate dal "collegato lavoro"
Secondo la vigente normativa, in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, possono godere dei tre giorni di permesso mensile:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio figli, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.
vedi scheda cisl
Modifiche apportate dal "collegato lavoro"
flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
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