Da astenzione obbligatoria a facoltativa. Presa di servizio.
2 partecipanti
Pagina 1 di 1
Da astenzione obbligatoria a facoltativa. Presa di servizio.
Presentando con 15gg di anticipo domanda per l' astensione facoltativa, posso fruirne subito dopo la conlusione dell' obbligatoria?
La segreteria sostiene che sia necessario prendere servizio per almeno 1giorno.
La segreteria sostiene che sia necessario prendere servizio per almeno 1giorno.
Luigione50- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 19.10.12
Re: Da astenzione obbligatoria a facoltativa. Presa di servizio.
3. Può il dipendente fruire del congedo parentale al termine di quello di maternità senza
effettuare nessuna presa di servizio tra un congedo e l’altro?
Sì. Si precisa che se ad usufruire del congedo è il personale assunto a tempo determinato, questi,
all’atto della richiesta e quindi durante il congedo di maternità, deve necessariamente essere
sotto contratto con la scuola (non importa se il contratto sia stato o no perfezionato con la presa
di servizio), e per il periodo di congedo parentale richiesto dovrà essere ancora in costanza di
nomina.
L’INPS, con circolare n. 8/2003 affermava “…nell’ipotesi in cui la lavoratrice fruisca del
congedo parentale immediatamente dopo il congedo di maternità (ipotesi praticabile anche
senza ripresa dell’attività lavorativa prima del congedo parentale)..”
Con nota prot. n. 0033950/2009 il Ministero dell’economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato toglie ogni dubbio: “…appurato il perfezionamento del
rapporto di lavoro con la semplice accettazione da parte del soggetto in astensione
obbligatoria, si ritiene che poter usufruire del congedo parentale non sia necessaria la presa di
servizio. Infatti, sempre in costanza della durata del contratto di lavoro, il soggetto, al fine di
ottenere i periodi dei congedo parentale, dovrà presentare la relativa domanda di norma nel
rispetto del termine dei quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di
astensione, ciò anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a norma
dell’art. 12, comma 7 del CCNL del 24.7.2003.”
Ricordiamo che in casi di particolari e comprovate situazioni personali, il congedo si può
richiedere entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione.
Non trattandosi di un’interpretazione che riguarda l’articolo del Contratto oppure di questioni
economiche, che nel caso meriterebbero sicuramente un maggiore approfondimento, si ritiene
che il parere della Ragioneria sia non solo condivisibile ma esclusivamente di ordine pratico,
indicando soltanto ciò che stabilisce la norma e i suoi caratteri “oggettivi”.
Aggiungiamo: una docente che vuole fruire del congedo parentale dopo il periodo obbligatorio,
e ne può quindi fare richiesta nei termini previsti ma senza l’obbligo del ritorno in servizio,
garantisce la continuità didattica del supplente che l’ha sostituita per tutto il congedo di
maternità e nello stesso tempo tutela il diritto degli allievi alla continuità didattica (il supplente
avrà una proroga del contratto perché tra i due tipi di congedo, maternità e parentale, non c’è
effettiva presa di servizio della docente titolare. Art. 7, comma 4 D.M. n. 131/2007).
dalla guida di OS
http://www.orizzontescuola.it/guide/maternit%C3%A0-e-paternit%C3%A0-nella-scuola-diritti-e-doveri-da-oggi-anche-formato-e-book
effettuare nessuna presa di servizio tra un congedo e l’altro?
Sì. Si precisa che se ad usufruire del congedo è il personale assunto a tempo determinato, questi,
all’atto della richiesta e quindi durante il congedo di maternità, deve necessariamente essere
sotto contratto con la scuola (non importa se il contratto sia stato o no perfezionato con la presa
di servizio), e per il periodo di congedo parentale richiesto dovrà essere ancora in costanza di
nomina.
L’INPS, con circolare n. 8/2003 affermava “…nell’ipotesi in cui la lavoratrice fruisca del
congedo parentale immediatamente dopo il congedo di maternità (ipotesi praticabile anche
senza ripresa dell’attività lavorativa prima del congedo parentale)..”
Con nota prot. n. 0033950/2009 il Ministero dell’economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato toglie ogni dubbio: “…appurato il perfezionamento del
rapporto di lavoro con la semplice accettazione da parte del soggetto in astensione
obbligatoria, si ritiene che poter usufruire del congedo parentale non sia necessaria la presa di
servizio. Infatti, sempre in costanza della durata del contratto di lavoro, il soggetto, al fine di
ottenere i periodi dei congedo parentale, dovrà presentare la relativa domanda di norma nel
rispetto del termine dei quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di
astensione, ciò anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a norma
dell’art. 12, comma 7 del CCNL del 24.7.2003.”
Ricordiamo che in casi di particolari e comprovate situazioni personali, il congedo si può
richiedere entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione.
Non trattandosi di un’interpretazione che riguarda l’articolo del Contratto oppure di questioni
economiche, che nel caso meriterebbero sicuramente un maggiore approfondimento, si ritiene
che il parere della Ragioneria sia non solo condivisibile ma esclusivamente di ordine pratico,
indicando soltanto ciò che stabilisce la norma e i suoi caratteri “oggettivi”.
Aggiungiamo: una docente che vuole fruire del congedo parentale dopo il periodo obbligatorio,
e ne può quindi fare richiesta nei termini previsti ma senza l’obbligo del ritorno in servizio,
garantisce la continuità didattica del supplente che l’ha sostituita per tutto il congedo di
maternità e nello stesso tempo tutela il diritto degli allievi alla continuità didattica (il supplente
avrà una proroga del contratto perché tra i due tipi di congedo, maternità e parentale, non c’è
effettiva presa di servizio della docente titolare. Art. 7, comma 4 D.M. n. 131/2007).
dalla guida di OS
http://www.orizzontescuola.it/guide/maternit%C3%A0-e-paternit%C3%A0-nella-scuola-diritti-e-doveri-da-oggi-anche-formato-e-book
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Argomenti simili
» astensione facoltativa e presa di servizio obbligatorio
» Astenzione facoltativa/obbligatoria/post parto
» Presa di servizio in maternità obbligatoria e rientro dopo astensione facoltativa
» Intero periodo di supplenza ricoperto da astensione obbligatoria e facoltativa senza presa di servizio
» presa di servizio/astensione facoltativa
» Astenzione facoltativa/obbligatoria/post parto
» Presa di servizio in maternità obbligatoria e rientro dopo astensione facoltativa
» Intero periodo di supplenza ricoperto da astensione obbligatoria e facoltativa senza presa di servizio
» presa di servizio/astensione facoltativa
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark