assemblea sindacale
3 partecipanti
assemblea sindacale
Buongiorno a tutti!
ho bisogno di fare chiarezza su una questione. Mercoledi 7 le mie colleghe di sezione parteciperanno all'assemblea sindacale facendo cosi iniziare l'attività disattica alle 10e30...Io insegnate di sostegno il mercoledi di orario entro alle 10 e non partecipo all'assemblea...il punto è: entrando alle 10 posso prendere tutta la classe o solo il bambino che seguo???
Grazie mille!
ho bisogno di fare chiarezza su una questione. Mercoledi 7 le mie colleghe di sezione parteciperanno all'assemblea sindacale facendo cosi iniziare l'attività disattica alle 10e30...Io insegnate di sostegno il mercoledi di orario entro alle 10 e non partecipo all'assemblea...il punto è: entrando alle 10 posso prendere tutta la classe o solo il bambino che seguo???
Grazie mille!
Giulia87- Messaggi : 539
Data d'iscrizione : 22.03.12
Re: assemblea sindacale
Solo il bambino che segui.
Il D.S. NON può chiederti di fare supplenza alla classe; sarebbe illegittimo.
Solo se il bimbo fosse assente per motivi suoi, potrebbe chiederti di fare SORVEGLIANZA, essendo tu comunque in servizio.
Il D.S. NON può chiederti di fare supplenza alla classe; sarebbe illegittimo.
Solo se il bimbo fosse assente per motivi suoi, potrebbe chiederti di fare SORVEGLIANZA, essendo tu comunque in servizio.
giulianova- Messaggi : 1341
Data d'iscrizione : 12.09.11
Re: assemblea sindacale
Grazie mille!! Il DS mi aveva addirittura chiesto di prendere sia il bambino che seguo sia tutta la classe...da non credere!!
Giulia87- Messaggi : 539
Data d'iscrizione : 22.03.12
Re: assemblea sindacale
vedi http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ccnl_0609.pdfGiulia87 ha scritto:Grazie mille!! Il DS mi aveva addirittura chiesto di prendere sia il bambino che seguo sia tutta la classe...da non credere!!
art. 8 comma 9
E comunque puoi sempre rispondergli che se ti obbliga a far ciò, anche se tu non avevi intenzione di partecipare all'assemblea esclusivamente per senso di responsabilità verso il tuo alunno, allora gli comunichi ufficialmente che andrai all'assemblea e che è sua cura avvisare la famiglia del bambino.
Ultima modifica di giulianova il Mar Ott 30, 2012 5:40 pm - modificato 1 volta.
giulianova- Messaggi : 1341
Data d'iscrizione : 12.09.11
Re: assemblea sindacale
Grazie ancora! domattina quasi quasi glielo faccio leggere visto che continuava a dire che io avevo torto e che dovevo prendere tutta la classe più il bambino!!
Giulia87- Messaggi : 539
Data d'iscrizione : 22.03.12
Re: assemblea sindacale
Se si attacca al punto 9, comma a) - che peraltro riguarda i SUOI obblighi - fagli notare che il tuo "regolare servizio" prevede l'assistenza al solo ed unico bambino per il quale hai il contratto.Giulia87 ha scritto:Grazie ancora! domattina quasi quasi glielo faccio leggere visto che continuava a dire che io avevo torto e che dovevo prendere tutta la classe più il bambino!!
giulianova- Messaggi : 1341
Data d'iscrizione : 12.09.11
Re: assemblea sindacale
giulianova ha scritto:Se si attacca al punto 9, comma a) fagli notare che il tuo "regolare servizio" prevede l'assistenza al solo ed unico bambino per il quale hai il contratto.Giulia87 ha scritto:Grazie ancora! domattina quasi quasi glielo faccio leggere visto che continuava a dire che io avevo torto e che dovevo prendere tutta la classe più il bambino!!
Io ero sicura di questa cosa perchè l'anno scorso non partecipavo ad un'assemblea e il dirigente mi disse che dovevo prestare regolare servizio, ma solo con il bambino che allora seguivo...stamani insistevo proprio perchè ricordavo questo fatto! Non so come ringraziarti perchè non sapevo più come fare!! grazie, grazie, grazie!!!
Giulia87- Messaggi : 539
Data d'iscrizione : 22.03.12
Re: assemblea sindacale
Non c'è di che.
Ogni tanto qualche D.S. approfitta della sua posizione; per fortuna sono una minoranza.
Ogni tanto qualche D.S. approfitta della sua posizione; per fortuna sono una minoranza.
giulianova- Messaggi : 1341
Data d'iscrizione : 12.09.11
Re: assemblea sindacale
Però leggo quanto segue da:
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Centro Servizi Amministrativi di Padova
Settore Interventi Educativi
Servizi per l'Integrazione Scolastica o Ufficio Integrazione - G.L.H.
Prot. n. 000447/c24
Padova, 26 gennaio 2006
AI Prof. Stefano Cavallaro S.M.S. Pegoraro
I.C. Solesino
e, p.c.
AI Dirigente scolastico Dell'I.C. di Solesino
Alla Direzione generale deIl'U.S. R. per il Veneto
Venezia
LORO SEDI
Oggetto: Insegnanti di sostegno e sostituzione di colleghi assenti .
In riferimento alla nota della S. V. del 7 gennaio u.s. in relazione all'oggetto, ribadendo il parere sulla non correttezza della procedura che vede la sostituzione dei docenti assenti con il docente di sostegno, quest'ufficio ha già chiarito con la propria circolare del 6 maggio 2004 prot. n. 018548/c24, citata nella nota, quanto le norme in questione stabiliscano circa tale eventualità.
Tuttavia, fatto salvo il principio della correttezza delle relazioni professionali tra dirigenti scolastici, docenti, e utenza, nonché il fine ultimo di ogni azione educativa che è il bene dell'alunno, si è convenuto che possa essere tollerata la sostituzione del docente assente
da parte del collega di sostegno solo nel caso in cui si tratti di docente assente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare, e ciò non arrechi danno alla situazione dell'alunno disabile e della classe. Ciò in virtù della pari dignità tra docenti curriculari e di sostegno e l'appartenenza allo stesso consiglio di classe. Inoltre, deve trattarsi di soluzioni estemporanee , adottate per breve durata e motivate anche da obiettivi didattici condivisi.
In merito a quanto sostenuto dalla S.V., relativamente al fatto che non vi sia nessun altro che “ può valutare il disagio dei ragazzi diversamente abili meglio del docente di sostegno” tale consapevolezza , può risultare, da un lato, lo strumento attraverso cui motivare la non adeguatezza della soluzione rappresentata dal capo d'istituto, a cui peraltro, non dovrebbero mancare le conoscenze per una simile valutazione.
Da un altro lato però, sembra sostanziare il motivo per cui, spesso, da parte dei docenti di sostegno viene lamentata la solitudine in cui vengono lasciati dai colleghi nel seguire l'alunno disabile.
Pertanto, come suggeriscono tutte le norme sull'integrazione scolastica, non è che nella pratica della condivisione tra tutte le figure coinvolte, dirigente, docenti curriculari, sostegno, assistenti ecc. la soluzione delle problematiche riguardanti la effettiva presa in
carico dell'alunno disabile e della classe e che trova, negli spazi e nei tempi destinati alla programmazione degli interventi, la sua collocazione ideale.
In ogni caso, salvo l'assenza degli alunni disabili seguiti, l'impossibilità di utilizzare il docente di sostegno eventualmente disponibile per altri alunni disabili , non è legittimo usare il personale di sostegno per altro scopo se non l'integrazione scolastica di alunni in tale situazione.
Si auspica che con questo ulteriore parere, i dirigenti scolastici abbiano modo di evitare ai docenti di sostegno simili segnalazioni.
Il Dirigente
Dr.ssa Francesca Sabella
Ed inoltre:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza
Ufficio Interventi Educativi
Integrazione alunni con disabilità 0444 251106 - 2511175 0444 251163
flavio.fogarolo@istruzionevicenza.it
Prot. Nr 4152
Cat. F1
Vicenza, lì 11 marzo 2010
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali della provincia
Vicenza
Oggetto: sostituzione per assenze e insegnanti di sostegno
In merito all'utilizzo degli insegnanti di sostegno per supplire le assenze dei
colleghi, si richiama il principio ribadito dalla Linee Guida per l’Integrazione Scolastica
degli alunni con disabilità (MIUR 4274 del 4.8.09) secondo cui "…l'insegnante per le
attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non
quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo
riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto (pag. 15)".
Pertanto, l'utilizzo degli insegnanti di sostegno per svolgere attività di supplenza
in classi diverse è possibile solo quando l'alunno con disabilità, destinatario del
progetto di integrazione, risulta assente; sono fatte salve situazioni di particolare eccezionalità
ed urgenza valutate di volta in volta, nella sua discrezionalità, dal Dirigente
Scolastico.
È certamente diversa la situazione in cui ad essere assente sia l'insegnante
curricolare, che condivide la stessa classe. In questo caso, in base al principio della
contitolarità dell'insegnante di sostegno (art 13.b6 L.104/92), non si parla nemmeno
di supplenza ma di diversa organizzazione dell'attività didattica. Anche questa situazione
va comunque contenuta in un intervallo temporale ragionevole per evitare pesanti
ricadute sulla qualità dell'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità.
Si ringrazia per l'attenzione e l'abituale collaborazione e si porgono i più
cordiali saluti
IL DIRIGENTE REGGENTE
Franco Venturella
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Centro Servizi Amministrativi di Padova
Settore Interventi Educativi
Servizi per l'Integrazione Scolastica o Ufficio Integrazione - G.L.H.
Prot. n. 000447/c24
Padova, 26 gennaio 2006
AI Prof. Stefano Cavallaro S.M.S. Pegoraro
I.C. Solesino
e, p.c.
AI Dirigente scolastico Dell'I.C. di Solesino
Alla Direzione generale deIl'U.S. R. per il Veneto
Venezia
LORO SEDI
Oggetto: Insegnanti di sostegno e sostituzione di colleghi assenti .
In riferimento alla nota della S. V. del 7 gennaio u.s. in relazione all'oggetto, ribadendo il parere sulla non correttezza della procedura che vede la sostituzione dei docenti assenti con il docente di sostegno, quest'ufficio ha già chiarito con la propria circolare del 6 maggio 2004 prot. n. 018548/c24, citata nella nota, quanto le norme in questione stabiliscano circa tale eventualità.
Tuttavia, fatto salvo il principio della correttezza delle relazioni professionali tra dirigenti scolastici, docenti, e utenza, nonché il fine ultimo di ogni azione educativa che è il bene dell'alunno, si è convenuto che possa essere tollerata la sostituzione del docente assente
da parte del collega di sostegno solo nel caso in cui si tratti di docente assente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare, e ciò non arrechi danno alla situazione dell'alunno disabile e della classe. Ciò in virtù della pari dignità tra docenti curriculari e di sostegno e l'appartenenza allo stesso consiglio di classe. Inoltre, deve trattarsi di soluzioni estemporanee , adottate per breve durata e motivate anche da obiettivi didattici condivisi.
In merito a quanto sostenuto dalla S.V., relativamente al fatto che non vi sia nessun altro che “ può valutare il disagio dei ragazzi diversamente abili meglio del docente di sostegno” tale consapevolezza , può risultare, da un lato, lo strumento attraverso cui motivare la non adeguatezza della soluzione rappresentata dal capo d'istituto, a cui peraltro, non dovrebbero mancare le conoscenze per una simile valutazione.
Da un altro lato però, sembra sostanziare il motivo per cui, spesso, da parte dei docenti di sostegno viene lamentata la solitudine in cui vengono lasciati dai colleghi nel seguire l'alunno disabile.
Pertanto, come suggeriscono tutte le norme sull'integrazione scolastica, non è che nella pratica della condivisione tra tutte le figure coinvolte, dirigente, docenti curriculari, sostegno, assistenti ecc. la soluzione delle problematiche riguardanti la effettiva presa in
carico dell'alunno disabile e della classe e che trova, negli spazi e nei tempi destinati alla programmazione degli interventi, la sua collocazione ideale.
In ogni caso, salvo l'assenza degli alunni disabili seguiti, l'impossibilità di utilizzare il docente di sostegno eventualmente disponibile per altri alunni disabili , non è legittimo usare il personale di sostegno per altro scopo se non l'integrazione scolastica di alunni in tale situazione.
Si auspica che con questo ulteriore parere, i dirigenti scolastici abbiano modo di evitare ai docenti di sostegno simili segnalazioni.
Il Dirigente
Dr.ssa Francesca Sabella
Ed inoltre:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza
Ufficio Interventi Educativi
Integrazione alunni con disabilità 0444 251106 - 2511175 0444 251163
flavio.fogarolo@istruzionevicenza.it
Prot. Nr 4152
Cat. F1
Vicenza, lì 11 marzo 2010
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali della provincia
Vicenza
Oggetto: sostituzione per assenze e insegnanti di sostegno
In merito all'utilizzo degli insegnanti di sostegno per supplire le assenze dei
colleghi, si richiama il principio ribadito dalla Linee Guida per l’Integrazione Scolastica
degli alunni con disabilità (MIUR 4274 del 4.8.09) secondo cui "…l'insegnante per le
attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non
quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo
riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto (pag. 15)".
Pertanto, l'utilizzo degli insegnanti di sostegno per svolgere attività di supplenza
in classi diverse è possibile solo quando l'alunno con disabilità, destinatario del
progetto di integrazione, risulta assente; sono fatte salve situazioni di particolare eccezionalità
ed urgenza valutate di volta in volta, nella sua discrezionalità, dal Dirigente
Scolastico.
È certamente diversa la situazione in cui ad essere assente sia l'insegnante
curricolare, che condivide la stessa classe. In questo caso, in base al principio della
contitolarità dell'insegnante di sostegno (art 13.b6 L.104/92), non si parla nemmeno
di supplenza ma di diversa organizzazione dell'attività didattica. Anche questa situazione
va comunque contenuta in un intervallo temporale ragionevole per evitare pesanti
ricadute sulla qualità dell'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità.
Si ringrazia per l'attenzione e l'abituale collaborazione e si porgono i più
cordiali saluti
IL DIRIGENTE REGGENTE
Franco Venturella
maggio61- Messaggi : 552
Data d'iscrizione : 07.06.11
Argomenti simili
» Assemblea sindacale
» ASSEMBLEA SINDACALE
» Assemblea sindacale.
» assemblea sindacale
» assemblea sindacale
» ASSEMBLEA SINDACALE
» Assemblea sindacale.
» assemblea sindacale
» assemblea sindacale
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark