congedi parentali solo fino a terzo anno?
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congedi parentali solo fino a terzo anno?
Il diritto a fruire del primo mese al 100% spetta solo qualora il congedo parentale venga richiesto entro i primi tre anni di vita del figlio, oppure anche entro l'ottavo anno qualora tale congedo non sia stato parzialmente o totalmente sfruttato? c'è un po' di confusione in merito, come stanno le cose?
grazie
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tatabiss- Messaggi : 266
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Re: congedi parentali solo fino a terzo anno?
TALE TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE PREVISTO DAL CONTRATTO, ESSENDO COMUNQUE DA INQUADRARE NELLA DISCIPLINA GENERALE CONTENUTA NELL'ART. 34 DEL T.U., VA INTESO NEL SENSO CHE I PRIMI TRENTA GIORNI SONO RETRIBUITI PER INTERO SOLAMENTE QUALORA GODUTI ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO, MENTRE, SE IL CONGEDO PARENTALE VIENE RICHIESTO PER LA PRIMA VOLTA DOPO I TRE ANNI DI VITA DEL BAMBINO, NON VENGONO RETRIBUITI, NEANCHE AL 30 %, A MENO CHE IL RICHIEDENTE NON ABBIA UN REDDITO INFERIORE AL MINIMO SOPRA INDICATO. IN TAL CASO I PRIMI TRENTA GIORNI SONO RETRIBUITI PER INTERO ED I RESTANTI 5 MESI AL 30 % ( CIRC. INPS N° 139 DEL 29 LUGLIO 2002 ).
http://www.uilscuolaenna.it/congedi.htm
http://www.uilscuolaenna.it/congedi.htm
giulia boffa- Admin
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Re: congedi parentali solo fino a terzo anno?
A meno che il bimbo non sia in disabilità. Avevamo affrontato la questione in una altro topic.
L'ultima nota da prendere in considerazione:
nota prot. 24109/2007
http://www.gildavenezia.it/normativa/archivio_norme/2007/nota24109_201207_congedi3anni.pdf
"...il trattamento economico intero deve corrispondersi, in via generale , per i primi 30 giorni se il congedo è fruito prima del compimento del terzo anno di vita del bambino; se, invece è fruito dopo il triennio, il trattamento economico è corrisposto per intero solo in presenza dei requisiti previsti dall’art. 33, ritenendo pertanto che, come sottolineato dal MEF, il comportamento assunto dalle Ragionerie provinciali è, allo stato, conforme al quadro normativo che regola la materia."
l'art 33 è riferito alla lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità.
L'ultima nota da prendere in considerazione:
nota prot. 24109/2007
http://www.gildavenezia.it/normativa/archivio_norme/2007/nota24109_201207_congedi3anni.pdf
"...il trattamento economico intero deve corrispondersi, in via generale , per i primi 30 giorni se il congedo è fruito prima del compimento del terzo anno di vita del bambino; se, invece è fruito dopo il triennio, il trattamento economico è corrisposto per intero solo in presenza dei requisiti previsti dall’art. 33, ritenendo pertanto che, come sottolineato dal MEF, il comportamento assunto dalle Ragionerie provinciali è, allo stato, conforme al quadro normativo che regola la materia."
l'art 33 è riferito alla lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: congedi parentali solo fino a terzo anno?
riprendo per un chiarimento; vi cito da http://www.uilscuolaenna.it/congedi.htm:
QUANTO SOPRA VALE PER LA GENERALITA DEI LAVORATORI.
PER I LAVORATORI DEL COMPARTO SCUOLA IL NUOVO CONTRATTO 2002/2005, AL COMMA 4 DELLO ART. 12, NON FA DIFFERENZA TRA IL CONGEDO GODUTO ENTRO I TRE ANNI DI VITA DEL BAMBINO E QUELLO GODUTO TRA I TRE E GLI OTTO ANNI.
PERTANTO, SICCOME LO ART. 1 COMMA 2 DELLO STESSO D.LGS.151/2001 PRESCRIVE CHE " SONO FATTE SALVE LE CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE STABILITE DA LEGGI, REGOLAMENTI, CONTRATTI COLLETTIVI E DA OGNI ALTRA DISPOSIZIONE", NE CONSEGUE CHE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA I PRIMI 30 GIORNI DI CONGEDO PARENTALE ( ASTENSIONE FACOLTATIVA ) SONO RETRIBUITI PER INTERO ANCHE SE FRUITI DOPO I 3 ANNI ED ENTRO GLI OTTO ANNI DI VITA DEL BAMBINO.
Quindi posso citare questa fonte per avere riconosciuto il trattamento del 100% anche dopo i 3 anni?
QUANTO SOPRA VALE PER LA GENERALITA DEI LAVORATORI.
PER I LAVORATORI DEL COMPARTO SCUOLA IL NUOVO CONTRATTO 2002/2005, AL COMMA 4 DELLO ART. 12, NON FA DIFFERENZA TRA IL CONGEDO GODUTO ENTRO I TRE ANNI DI VITA DEL BAMBINO E QUELLO GODUTO TRA I TRE E GLI OTTO ANNI.
PERTANTO, SICCOME LO ART. 1 COMMA 2 DELLO STESSO D.LGS.151/2001 PRESCRIVE CHE " SONO FATTE SALVE LE CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE STABILITE DA LEGGI, REGOLAMENTI, CONTRATTI COLLETTIVI E DA OGNI ALTRA DISPOSIZIONE", NE CONSEGUE CHE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA I PRIMI 30 GIORNI DI CONGEDO PARENTALE ( ASTENSIONE FACOLTATIVA ) SONO RETRIBUITI PER INTERO ANCHE SE FRUITI DOPO I 3 ANNI ED ENTRO GLI OTTO ANNI DI VITA DEL BAMBINO.
Quindi posso citare questa fonte per avere riconosciuto il trattamento del 100% anche dopo i 3 anni?
natilla- Messaggi : 320
Data d'iscrizione : 04.10.09
Re: congedi parentali solo fino a terzo anno?
natilla ha scritto:riprendo per un chiarimento; vi cito da http://www.uilscuolaenna.it/congedi.htm:
QUANTO SOPRA VALE PER LA GENERALITA DEI LAVORATORI.
PER I LAVORATORI DEL COMPARTO SCUOLA IL NUOVO CONTRATTO 2002/2005, AL COMMA 4 DELLO ART. 12, NON FA DIFFERENZA TRA IL CONGEDO GODUTO ENTRO I TRE ANNI DI VITA DEL BAMBINO E QUELLO GODUTO TRA I TRE E GLI OTTO ANNI.
PERTANTO, SICCOME LO ART. 1 COMMA 2 DELLO STESSO D.LGS.151/2001 PRESCRIVE CHE " SONO FATTE SALVE LE CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE STABILITE DA LEGGI, REGOLAMENTI, CONTRATTI COLLETTIVI E DA OGNI ALTRA DISPOSIZIONE", NE CONSEGUE CHE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA I PRIMI 30 GIORNI DI CONGEDO PARENTALE ( ASTENSIONE FACOLTATIVA ) SONO RETRIBUITI PER INTERO ANCHE SE FRUITI DOPO I 3 ANNI ED ENTRO GLI OTTO ANNI DI VITA DEL BAMBINO.
Quindi posso citare questa fonte per avere riconosciuto il trattamento del 100% anche dopo i 3 anni?
No.
Guarda solo un post sopra il tuo
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: congedi parentali solo fino a terzo anno?
il testo che ho inserito è preso proprio dall'indirizzo da te postato...
natilla- Messaggi : 320
Data d'iscrizione : 04.10.09
Re: congedi parentali solo fino a terzo anno?
natilla ha scritto:il testo che ho inserito è preso proprio dall'indirizzo da te postato...
Mi riferivo a questo.
nota prot. 24109/2007
http://www.gildavenezia.it/normativa/archivio_norme/2007/nota24109_201207_congedi3anni.pdf
"...il trattamento economico intero deve corrispondersi, in via generale , per i primi 30 giorni se il congedo è fruito prima del compimento del terzo anno di vita del bambino; se, invece è fruito dopo il triennio, il trattamento economico è corrisposto per intero solo in presenza dei requisiti previsti dall’art. 33, ritenendo pertanto che, come sottolineato dal MEF, il comportamento assunto dalle Ragionerie provinciali è, allo stato, conforme al quadro normativo che regola la materia."
l'art 33 è riferito alla lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità.
La uil di Enna si rifà a ciò che era prima del 2007.
Dal 2007 vale il chiarimento della nota, e cioè che dopo i 3 anni il primo mese è al 100% solo se in presenza dei requisiti previsti dall’art. 33
Ovvero la lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: congedi parentali solo fino a terzo anno?
aggiornatevi tutti. i 30 gg. di astensione facoltativa vengono pagati al 100% entro gli otto anni del bambino. Quanto stabilito dal ccnl 2006/2009.
Ospite- Ospite
Re: congedi parentali solo fino a terzo anno?
dario-firpo@libero.it ha scritto:aggiornatevi tutti. i 30 gg. di astensione facoltativa vengono pagati al 100% entro gli otto anni del bambino. Quanto stabilito dal ccnl 2006/2009.
mi posti per favore la norma da te citata?
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
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Località : milano
Re: congedi parentali solo fino a terzo anno?
interessa moltissimo anche a me questa novità.
Postate perfavore la normativa!! Grazie!!
Postate perfavore la normativa!! Grazie!!
biancamaria- Messaggi : 284
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: congedi parentali solo fino a terzo anno?
In verità non è che il CCNL nuovo dica qualcosa di diverso da quello precedente, e l'art di riferimento per ciò che riguarda il nuovo ccnl è e rimane il 12/4:
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32 ,
comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in
alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato,
non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono
retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le
indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Ciò che fa l'art è richiamare quindi il D. Lgs. n. 151/2001, ovvero la norma "primaria", e nell'art non si fa nessuna differenza tra i primi 30 giorni nei primi 3 anni e quelli dopo.
La chiave infatti sta nell'art. 1, comma 2 dello stesso D.Lgs 151/2001 in cui si dice "Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione".
Quindi si ritiene per questo che dal momento che il CCNL non fa nessuna differenza tra i primi tre anni e poi i successivi, il pagamento al 100%, in virtù dell' art. 1/2 del 151, deve avvenire al 100% anche dopo i tre anni, nel caso appunto i giorni non sono stati "spesi" prima.
Nel 2007 è poi intervenuta quella nota di cui ho riportato le ultime e importanti periodi, in cui si dice appunto che i 30 gg al 100% possono essere usufruti anche dopo i 3 anni ma solo a quella condizione (figlio in disabilità).
Effettivamente da allora la posizione dei sindacati, in particolare la Gilda, non sono stati d'accordo perché hanno ritenuto che una nota del genere non può "interferire" con un CCNL, e che solo l'Aran potrebbe dare tale interpretazioni o comunque chiarimenti.
Da ciò che so, ancora oggi c'è questa controversia che credo non si sia mai risolta in modo definitivo, e che la prassi più diffusa sia quella assunta dal MEF nella nota del 2007.
Credo che quindi dipende dalle posizioni individuali che ognuno prende all'atto della richiesta dei 30 gg, anche se so che molte colleghe proprio per questa possibilità di controversia e per non "rischiare" li prendono sempre nei primi 3 anni.
Io sono rimasto a questo.
Per farvi un'idea, vi posto la posizione di allora assunta dalla Gilda dell'allora Vice coordinatore provinciale Gina Spadaccino di Foggia, ora nel Nazionale.
Ci chiedono i nostri iscritti se il diritto a fruire del primo mese al 100% spetti solo qualora il
congedo parentale venga richiesto entro i primi tre anni di vita del figlio, oppure anche entro l'
ottavo anno qualora tale congedo non sia stato parzialmente o totalmente sfruttato.
Si ritiene che la risposta sia rinvenibile nell’art. 12, comma 4 del CCNL sottoscritto il 29
novembre 2007, il quale dispone che “nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto
dall’art. 32, comma 1, lettera a) del D.Lgs 151/2001 (per ogni bambino nato, nei primi
suoi otto anni di vita, ndr) per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i
prima trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in
modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono
retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute".
In altri termini il CCNL/2007 stabilisce per il personale scolastico un trattamento più favorevole
rispetto alla norma generale del D.L.vo 151/2001 e successive modifiche. Nel caso in cui il
contratto di comparto dispone di un trattamento più favorevole va applicata detta norma
anziché quella generale. Si ritiene pertanto che i docenti che fruiscano del congedo parentale
previsto nei primi 8 anni del bambino abbiano diritto alla retribuzione intera per i primi 30
giorni, indipendentemente dal fatto che il congedo sia richiesto nei primi 3 anni o nei successivi
5 anni di età del figlio.
Vero è che in data 20 dicembre 2007 il MPI ha emanato la nota prot. n. 24109 nella quale,
su parere del MEF, intervenuto in seguito a rilievi mossi alle istituzioni scolastiche da alcune
ragionerie provinciali, avrebbe chiarito che la retribuzione intera spetta solo se il 1° mese di
congedo parentale venga fruito entro il 3° anno di età del bambino.
Si reputa tuttavia la detta nota un mero atto unilaterale privo di incidenza su un dato
contrattuale, l’art. 12, comma 4, di per sè chiaro.
La contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici ha determinato infatti la
decadenza del potere autoritativo dell’amministrazione in materia di rapporto di lavoro.
E’ di tutta evidenza, pertanto, che la nota ministeriale denoti un comportamento, quello del
MPI, inaccettabile, in quanto contrasta con le norme contrattuali, mette in discussione
l’autonomia contrattuale e negoziale delle parti, disconosce il ruolo del Governo che ha
autorizzato la sottoscrizione del nuovo CCNL, e degli stessi organismi di controllo che pure
hanno registrato il Contratto.
Ricordando al MPI che le interpretazioni possono essere “esternate” solamente dalle
parti contraenti (ARAN e OO.SS), si garantisce ai nostri iscritti che eventuali ricorsi contro
decisioni delle istituzioni scolastiche “puntigliosamente” pedisseque delle recenti disposizioni
ministeriali vedranno il pieno sostegno della Gilda degli Insegnanti di Foggia che chiederà ai
giudici il ripristino del diritto violato.
Foggia, 28 dicembre 2007
Prof. Gina Spadaccino
Vice coordinatore provinciale
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
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