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se l'alunno non frequenta, cosa succede al docente di sostegno?

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Messaggio Da Girope Lun Gen 10, 2011 1:42 pm

salve colleghi,
ho avuto la nomina annuale dal csa su un posto in deroga(cattedra piena 24h); la mia alunna però ha frequentato finora pokissimo e non riusciamo a rintracciare i genitori per informare loro che verranno contattati i servizi sociali(il padre ha lasciato un recapito tel errato);i genitori non hanno ancora fatto rikiesto di nullaosta..il dirigente stamane mi ha detto ke lui eventualmente deve informare il csa...ed io ke fine faccio???posso togliermi????aiutatemi ,grazie.

Girope

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Messaggio Da Girope Lun Gen 10, 2011 2:24 pm

SE POTETE FORNIRIMI LA NORMATIVA IN MERITO DA MOSTRARE AL DIRIGENTE...GRAZIEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!

Girope

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Messaggio Da ML Lun Gen 10, 2011 3:11 pm

Guarda se trovi info qua:
http://orizzontescuola.forumattivo.com/t4884-perdita-incarico-al-30-06-se-l-alunno-perde-il-sostegno?highlight=sostegno
http://orizzontescuola.forumattivo.com/t4290-aiuto-supplenza-sostegno-e-se-il-bambino-non-viene?highlight=sostegno
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Messaggio Da Paolo1974 Lun Gen 10, 2011 6:23 pm

Aggiungo: Faq del SAB del 2007; nota importantissima dell'AT (ex USP) di Bari.

DOMANDA Nella scuola dove lavoro è stata recentemente revocata una supplenza ad una collega perché l’alunno H assegnatole si è trasferito in un’altra città. È legittimo questo comportamento?
________________________________________
RISPOSTA No, non è un comportamento legittimo.
Ma occorre fare una serie di precisazioni. Innanzitutto c’è da dire che nelle amministrazioni pubbliche non esiste più l’istituto della revoca unilaterale. I contratti di lavoro sono ormai regolati da una disciplina contrattuale di diritto privato che - anche se applicata nel settore del pubblico impiego - prevede l’incontro della volontà di due parti formalmente paritarie.

Nel caso della scuola le norme di riferimento sono gli artt. 23 e 37 del Ccnl 2003.

Il comma 4 dell’art. 23 prevede - in particolare - che il contratto individuale di lavoro indichi la “data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato”, una data che la scuola deve obbligatoriamente rispettare a meno che non si verifichino specifiche “condizioni risolutive” (comma 5 art. 23).

In generale è poi previsto che è “causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”.

Pertanto, se non si è verificata quest’ultima condizione e se il contratto individuale sottoscritto dalla collega non prevedeva esplicitamente che il trasferimento dell’allievo fosse da ritenersi una causa di risoluzione del contratto, non c’è nessuna ragione legittima per sciogliere il contratto - mai “revocare” - prima della data prevista.

A conferma di quanto detto anche i contenziosi che si stanno moltiplicando su queste situazioni presso i tribunali e Uffici del lavoro di tutta Italia stanno concludendosi nella medesima maniera: reintegrazione nel posto di lavoro dei supplenti con pieno riconoscimento dei loro diritti giuridici e patrimoniali.

Un ulteriore approfondimento merita, infine, un tentativo dell’Amministrazione che ha richiesto - in un caso analogo - che fosse rigettata dalla Corte di Appello di Ancona una precedente sentenza del Tribunale di Pesaro (Trib. Pesaro Sent. 14/5/2004) che aveva riconosciuto il diritto del supplente.

L’Amministrazione motivava la richiesta nel seguente modo:

- il contratto conteneva il nome dell’alunno H, cui era destinato il sostegno, che si era successivamente trasferito;

- esisteva quindi un “giustificato motivo oggettivo” (art. 3 L. 604/1966) di recesso del dirigente scolastico che non poteva più utilizzare la docente;

- la supplente non poteva accampare alcuna pretesa in ordine alla durata del contratto.
La Corte di Ancona ha ritenuto infondato l’appello (Sent. 455/2005), oltre che per le ragioni che abbiamo precedentemente esposto, anche perché non è applicabile la norma prevista dall’art. 3 L. 604/1966 che riguarda esclusivamente il contratto di lavoro a tempo indeterminato e non quello a tempo determinato.

In ogni caso, ha concluso la Corte, la mancata utilizzabilità dell’insegnante a causa del trasferimento dell’alunno, piuttosto che essere un “giustificato motivo oggettivo”, avrebbe semmai potuto essere rilevata - ex art. 1463 Cod. civile - come una “impossibilità sopravvenuta della prestazione” (cfr Cass. 4437/1995 e 14871/2004
begin_of_the_skype_highlighting14871/2004end_of_the_skype_highlighting).

Ma anche quest’ultima evenienza è stata scartata dalla Corte d’Appello che ha ritenuto che “la prova di tale assoluta inutilizzabilità della prestazione dell’insegnante supplente, sopravvenuta a seguito del trasferimento dell’alunno con handicap, non sussiste. Ed infatti ... l’insegnante di sostegno è assegnata all’intera classe ... e diviene contitolare della classe stessa ... partecipando altresì alla programmazione complessiva ... non è plausibile, quindi, che non sia stato possibile ... un proficuo impiego delle funzioni di docenza espletabili” dalla collega illegittimamente licenziata.



Prot. n. 5628 Area I – UU.OO. II-III Bari, 31.10.2008

Oggetto: Trasferimenti volontari di alunni portatori di handicap in scuole diverse da quella di iscrizione

Pervengono a questo Ufficio continue richieste di posti di sostegno da parte di scuole nelle quali si trasferiscono alunni portatori di handicap da altre istituzioni scolastiche.
Premesso che la legge finanziaria e le relative norme applicative hanno stabilito che, per l’a.s. 2008/09, il contingente complessivo dei posti di sostegno, costituito dal contingente consolidato in organico di diritto e da quello in deroga, non poteva superare il numero di posti assegnati nell’organico di fatto per l’anno scolastico 2007/08, si deve ribadire che tale contingente di posti di sostegno, così determinato per l’a.s. 2008/09, è stato completamente suddiviso per ciascuna scuola di ogni ordine e grado, per cui non è possibile istituire ulteriori posti in deroga.

L’unica possibilità che ha questo Ufficio è quella di distribuire alcune ore di sostegno alle scuole richiedenti recuperando tali ore da quelle assegnate ad alunni che durante l’anno scolastico si trasferiscono in strutture private o in altre province.

Per quanto premesso, in caso di trasferimento di alunni disabili in comuni diversi da quello in cui è sita la scuola di partenza, gli stessi non potranno usufruire del sostegno perché non è possibile istituire ulteriori posti, né risulta possibile trasferire il docente già assegnato all’alunno nella scuola di partenza.

In caso di trasferimento di alunni portatori di handicap in scuole dello stesso comune, invece, verrà contestualmente trasferito, per il corrente anno scolastico, sia il posto e/o le ore, sia il docente a tempo indeterminato o a tempo determinato assegnato all’alunno disabile.

Tale indicazione deve intendersi derogata solo per il comune di Bari dove il trasferimento del docente potrà essere effettuato solo nell’ambito delle scuole dello stesso distretto scolastico.

Nel caso di trasferimento dell’alunno in scuole di comune diverso sarà, comunque, sempre possibile verificare da parte delle SS.LL. la disponibilità dell’insegnante assegnato all’alunno a seguirlo nella scuola di arrivo, solo in tal caso verrà trasferito anche il posto.
Si precisa che quanto sopra dovrà essere applicato dalla data di pubblicazione della presente circolare sul sito di questo Ufficio Scolastico Provinciale rimanendo inalterate le situazioni verificatesi precedentemente a tale data
IL DIRIGENTE DELL’U.S.P.
Giovanni LACOPPOLA



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se l'alunno non frequenta, cosa succede al docente di sostegno? Empty Re: se l'alunno non frequenta, cosa succede al docente di sostegno?

Messaggio Da Girope Mer Gen 12, 2011 8:13 pm

grazie mille colleghi!!!!precisi e disponibili come sempre!!!!!

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se l'alunno non frequenta, cosa succede al docente di sostegno? Empty ritiro alunno e decurtazione orario

Messaggio Da bafometto Mer Feb 09, 2011 11:21 am

scusate se mi inserisco nella discussione, ma avrei da fare alcune domdande:
anch'io come il collega sopra ho ricevuto una cattedra annuale da provveditorato sul sostegno; preciso che c'erano 5 cattedre sul sostegno per lo stessa scuola e che non sono stato l'ultimo a scegliere, vale a dire che c'erano altre persone dietro di me in graduatoria con punteggio più basso.

ora è accaduto che con la suddivisione interna sono stato assegnato ad alcuni diversamente abili in maniera del tutto casuale e arbitraria e che uno di questi alunni dovrebbe ritirarsi. in tal caso mi hanno detto che la scuola dovrebbe restituire le ore al provveditorato e che il provveditorato le toglierebbe alla scuola. ragion per cui mi verrebbero decurtate delle ore.

ma possono fare ciò? io ho firmato un contratto con la scuola fino al 30 giugno dopo aver ricevuto una cattedra da provvedirato. preciso che sul contratto non c'è alcun accenno a classi o alunni a cui sarei assegnato così come non ci sono altre clausole rescissorie rigurdanti il caso di un ritiro di un alunno.

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Messaggio Da bafometto Gio Feb 10, 2011 8:57 pm

nessuno sa dirmi nulla?

bafometto

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se l'alunno non frequenta, cosa succede al docente di sostegno? Empty Re: se l'alunno non frequenta, cosa succede al docente di sostegno?

Messaggio Da clace Ven Ott 11, 2013 3:01 pm

vorrei saperlo anche io...

qualcuno sa come funziona nel caso in cui l'alunno si ritira?

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Messaggio Da carla75 Ven Ott 11, 2013 3:25 pm

le ore vengono redistribuite su altri ragazzi
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Messaggio Da clace Ven Ott 11, 2013 3:36 pm

i moderatori possono indicarmi qualche riferimento normativo sul fatto che si può rimanere nella stessa scuola?

clace

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Messaggio Da raganella Mar Nov 12, 2013 4:07 pm

Buonasera,
mi trovo anch'io nella situazione di cui sopra: il ragazzo che dovrei seguire non frequenta e
la dirigente mi ha comunque impiegata assegnandomi ad altre classi.
A me va benone ma vorrei sapere se la cosa è regolare. Devo chiedere una comunicazione ufficiale di questa variazione d'incarico?
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Messaggio Da dima Gio Nov 14, 2013 6:17 pm

Se l'alunno è assente per un lungo periodo causa malattia, che cosa succede al docente di sostegno?

Grazie a chi mi saprà dare ragguagli in merito.

dima

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Messaggio Da Αρης Lun Nov 25, 2013 4:55 pm

Salve, domanda simile: sono stato chiamato da alcuni giorni per una supplenza di sostegno in deroga per 9 ore presso un Liceo con completamento di 4 e 5 ore presso due distinte scuole delle stesso plesso. Ora nella scuola dove dovrei svolgere le 5 ore non sono ancora andato, perchè l'alunno non si è trasferito (dicono loro) da un'altra scuola e quindi le 5 ore vorrebbero farmele fare presso il Liceo, con un alunno che fa già 18 ore di sostegno (...attualmente lo seguiamo in due 9+9)...la mia domanda è se è legittimo, o dovrei essere utilizzato su altre situazioni (purtroppo la norma in queste scuole è di tenere i ragazzi con sostegno in aule separate perchè ritenuti inidonei a stare in classe e quindi cercano di usare gli insegnanti di sostegno per contenere i ragazzi il più possibile...)
Αρης
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