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maternità e proroga contratto, a chi spetta?

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Messaggio Da danielam Mar Gen 11, 2011 1:04 am

Ciao e grazie per l'aiuto che il forum offre.

Ho avuto una supplenza dal 1 ottobre al 22 dicembre per sostituire un'insegnate in maternità facoltativa;
io stessa ho alternato periodi di astensione facoltativa e periodi di malattia bambino avendo cura di non far venir meno la continuità didattica da parte del supplente che ha sostituito me.

Dal 10 gennaio la titolare della cattedra è nuovamente in astensione facoltativa e io mi aspettavo che il contratto mi fosse prorogato, invece la scuola ha deciso di "lasciarmi a casa" e ha prorogato al supplente che ha sostituito me. E' corretto? Ci sono i margini per un ricorso? Ho dato un'occhiata alle normative, ma un riferimento chiaro nelle norme recenti non l'ho trovato.

Altra domanda: so che la titolare presenterà le dimissioni (con motivate ragioni), lasciando un incarico assegnato dal minisrtero fino al 30 giugno. Come si dovrebbe comportare la scuola a questo punto?

Un grazie a chi mi può offrire dei riferimenti normativi e delle risposte.
Sara

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Messaggio Da giulia boffa Mar Gen 11, 2011 1:52 am

la proroga spetta alla tua supplente, perchè saresti dovuta rientrare almeno un giorno prima della scadenza del contratto, quindi è giusto, la normativa è nel regolamento delle supplenze quando parla di proroghe e conferme; riguardo alla seconda domanda, secondo me potrebbe rimanere la stessa supplente per continuità didattica, in quanto la supplenza non cambia di tipologia, resta comunque una supplenza breve data dal DS ma fino al termine delle lezioni, infatti a quest'ora ormai non si danno più supplenze al 30 giugno, essendo trascorso il termine del 31 dicembre utile per gli incarichi da parte dell'AT
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Messaggio Da danielam Mar Gen 11, 2011 3:43 am

Grazie per la risposta, ma una normativa di questo tipo si presta esattamente a non salvaguardare la continuità didattica, proprio al fine di preservare il posto di lavoro da parte delle donne in maternità e inoltre mi pare in esplicita contraddizione con le norme che tutelano il diritto a mantenere l'impiego delle neomadri, non ti pare?

Mi puoi citare dei riferimenti normativi per entrambi i quesiti?

Io ho trovato il DM 13/06/2007 dove dall'art. 7 sono stati aboliti i riferimenti alla maternità presenti invece nei dm precedenti. Mi pare che ci sia almeno una carenza di normativa specifica.

danielam

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Gen 11, 2011 7:24 am

danielam ha scritto:Grazie per la risposta, ma una normativa di questo tipo si presta esattamente a non salvaguardare la continuità didattica, proprio al fine di preservare il posto di lavoro da parte delle donne in maternità e inoltre mi pare in esplicita contraddizione con le norme che tutelano il diritto a mantenere l'impiego delle neomadri, non ti pare?

Mi puoi citare dei riferimenti normativi per entrambi i quesiti?

Io ho trovato il DM 13/06/2007 dove dall'art. 7 sono stati aboliti i riferimenti alla maternità presenti invece nei dm precedenti. Mi pare che ci sia almeno una carenza di normativa specifica.

Pur essendo in parte d'accordo con la tua prima considerazione, la continuità didattica è a mio avviso in riferimento agli allievi e non al docente. Si tutela quindi la continuità del docente che è presente al momento della proroga dell'assenza "originaria", cioè del titolare.

La seconda considerazione da fare è che il congedo facoltativo non è equiparato all'astensione obbligatoria o all'interdizione, infatti in questi casi avviene in automatico la proroga per la docente che si trova in queste ultime condizioni (quindi la proroga avviene per tutte e due i docenti, quella in maternità/interdizione, e la supplente presente al momento del rinnovo dell'assenza del titolare).

Al momento quindi del rinnovo dell'assenza del titolare, la scuola non può che applicare l'art 7/4 del dm da te citato:

“Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.

Nel quesito da te posto, dal momento che si tratta di due docenti sullo stesso titolare "già in servizio" è riferito a chi effettivamente è in servizio in classe, e quindi ha diritto alla continuità (che è dunque anche degli allievi).

La scuola, quindi, nel momento in cui riceve la telefonata del docente titolare che rinnova l'assenza si pone la domanda: chi era in servizio sulla classe fino a ieri?

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Messaggio Da Lily Mar Gen 11, 2011 12:29 pm

Scusate ma io non sono affatto d'accordo, secondo me gli estremi per un ricorso in una situazione di tal fatta ci sono eccome!
Innanzitutto, se nella dicitura "tutela della maternità" (DLSG n.151/2001), oltre ai tre mesi dell'obbligatoria, rientrano anche i sei mesi della facoltativa, non vedo perchè proprio in questo caso si debba distinguere tra le due. E questo è un punto.
Secondo poi, quella che si propone è un'interpretazione altamente restrittiva dell'art. 7/4 e, soprattutto, facilmente contestabile. Poniamo infatti che, nel caso di supplenza di un mese, la prima supplente lavori per 15 giorni per poi usufruire della facoltativa e venga nominata una seconda supplente per i restanti 15. All'atto della proroga chi è in servizio? E dove sta la continuità didattica? A me sembra chiaro: entrambe risultano in servizio ed entrambe hanno trascorso il medesimo tempo con gli studenti, per cui privilegiare la seconda supplente per solo fatto di trovarsi fisicamente in classe il giorno prima della scadenza del contratto è una palese ingiustizia! Ma che principio è? "Chi va a Roma perde la poltrona", altro che "continuità didattica"!

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Gen 11, 2011 2:08 pm

Lily ha scritto:Scusate ma io non sono affatto d'accordo, secondo me gli estremi per un ricorso in una situazione di tal fatta ci sono eccome!
Innanzitutto, se nella dicitura "tutela della maternità" (DLSG n.151/2001), oltre ai tre mesi dell'obbligatoria, rientrano anche i sei mesi della facoltativa, non vedo perchè proprio in questo caso si debba distinguere tra le due. E questo è un punto.
Secondo poi, quella che si propone è un'interpretazione altamente restrittiva dell'art. 7/4 e, soprattutto, facilmente contestabile. Poniamo infatti che, nel caso di supplenza di un mese, la prima supplente lavori per 15 giorni per poi usufruire della facoltativa e venga nominata una seconda supplente per i restanti 15. All'atto della proroga chi è in servizio? E dove sta la continuità didattica? A me sembra chiaro: entrambe risultano in servizio ed entrambe hanno trascorso il medesimo tempo con gli studenti, per cui privilegiare la seconda supplente per solo fatto di trovarsi fisicamente in classe il giorno prima della scadenza del contratto è una palese ingiustizia! Ma che principio è? "Chi va a Roma perde la poltrona", altro che "continuità didattica"!

La possiamo vedere come vogliamo e possiamo essere o non essere d'accordo, ma ti garantisco che il ricorso lo perderesti.

La proroga (o, a secondo dei casi, la conferma del contratto art. 7/5) va effettuata al supplente che è in quel momento in servizio. Nel nostro caso al "secondo" supplente. Si applica quindi l'art 7/4 del dm 131/07 al secondo supplente.

Per non "perdere" la supplenza il "primo" deve rientrare almeno un giorno prima della scadenza del contratto.

La nomina spetta sempre e comunque al docente che è effettivamente in servizio fino all'ultimo giorno di assenza del titolare. (qualora ovviamente qust'ultimo proroghi l'assenza).

Ps. In un quesito del genere da parte di un altro forumista, io e Giulia avevamo dei dubbi in proposito. Come sempre facciamo abbiamo chiesto chiarimenti sulla questione, quindi ti posso dare per certo ciò che abbiamo finora affermato.
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Messaggio Da Lily Mar Gen 11, 2011 5:10 pm

Intendiamoci, io non dico che la tua interpretazione dell'art. 7/4 è campata in aria, dico semplicemente che si tratta di un'interpretazione e che, quindi, come tale, appartiene alla sfera del soggettivo.
Mi spiego meglio: qui si tratta di perdere una supplenza, quindi, di fatto, di essere licenziata, per il solo fatto di aver usufruito di un'opportunità esplicitamente sancita nell'art. 12 del CCNL del comparto scuola. Pertanto, se le cose stanno relamente come affermi, il MIUR, che sia necessario rientrare almeno un giorno prima della scadenza del contratto me lo deve mettere nero su bianco.
Secondo me l'equivoco nasce dalla tua convinzione che entrambe le supplenti siano sull'assenza del titolare. Perchè mai? La seconda è sta nominata in virtù dell'assenza della prima ed è quindi da quest'ultima che dipende il suo contratto.

Lily

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Gen 11, 2011 5:38 pm

Lily ha scritto:Intendiamoci, io non dico che la tua interpretazione dell'art. 7/4 è campata in aria, dico semplicemente che si tratta di un'interpretazione e che, quindi, come tale, appartiene alla sfera del soggettivo.
Mi spiego meglio: qui si tratta di perdere una supplenza, quindi, di fatto, di essere licenziata, per il solo fatto di aver usufruito di un'opportunità esplicitamente sancita nell'art. 12 del CCNL del comparto scuola. Pertanto, se le cose stanno relamente come affermi, il MIUR, che sia necessario rientrare almeno un giorno prima della scadenza del contratto me lo deve mettere nero su bianco.
Secondo me l'equivoco nasce dalla tua convinzione che entrambe le supplenti siano sull'assenza del titolare. Perchè mai? La seconda è sta nominata in virtù dell'assenza della prima ed è quindi da quest'ultima che dipende il suo contratto.

Mi permetto però di dire che non si tratta di "mia interpretazione" anche perché non si tratta proprio di una "interpretazione". E non c'è nessun equivoco.

Si tratta solo di applicare l'art 7/4 del dm 131/07.

Oltretutto ti sbagli anche per ciò che riguarda l'ultima parte, e anche su questo abbiamo avuto chiarimenti.

E' vero che la seconda supplente è stata nominata sulla prima, ma l'assenza "originaria" è comunque della titolare e da quella dipendono i contratti.

I chiarimenti di cui parlo sono ovviamente dati direttamente dagli addetti del MIUR e dalle segreterie ("dalle" e non "dalla") nazionali a cui abbiamo la possibilità di rivolgerci.

Da ciò dipende la mia sicurezza, e per questo insisto sperando di non risultare antipatico ma, come fortunatamente facciamo in questo forum, aperto sempre al confronto.

In ogni caso ci sono anche delle faq al riguardo, proprio sui due casi che tu poni.

Te le riporto, così anche tu puoi farti un'idea.

Ripeto: io sono d'accordo su quanto affermi, ed era, se non ricordo male, anche il disappunto di Giulia, cioè sul fatto che prima si ha diritto al congedo e nello stesso tempo se non si rientra un giorno prima si perde la proroga.

Ma l'art 7/4 e 7/5 del d.m 131/07 non lasciano "scampo".

Come leggerai dalle faq, che sono solo una conferma a ciò che già noi abbiamo saputo, il concetto della proroga è lo stesso:


Faq per ciò che riguarda titolare; supplente in congedo; secondo titolare

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRESIDI

"Un'insegnante di ruolo chiede l'astensione anticipata dal lavoro per gravidanza. Mentre aspetta la risposta dalla direzione provinciale del lavoro chiede 15 gg. di congedo per malattia, precisamente dal 9 febbraio al 23 febbraio. Viene nominata una supplente che dopo aver preso servizio per tre giorni chiede l'astensione facoltativa al 30%, fino al 23 di febbraio. Viene quindi nominata una seconda supplente dal 16 febbraio al 20 febbraio, considerato che il 23 e il 24 febbraio le scuole in Piemonte saranno chiuse per le vacanze di Carnevale. Il 24 di febbraio, la titolare, sempre in attesa di risposta dalla Direzione provinciale del lavoro, chiede un ulteriore periodo di malattia. Mercoledì 25 febbraio chi nominiamo? la prima supplente, che ha chiesto astensione facoltativa o la seconda supplente nominata. Oppure, vista l'interruzione del 23 e 24 febbraio, dobbiamo nominare una supplente ricominciando a scorrere dall'inizio la graduatoria d'Istituto?

Risposta
Al caso si attaglia l'art. 7/5 del D.M. 131 del 13/06/2007 che tutela la continuità del servizio in questi termini: “Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.

Pertanto la supplente cui conferire la nomina è quella in servizio effettivo fino al 20 febbraio. La nuova supplenza decorrerà dal 25.

Si ricorda anche che qualora la supplente abbia completato le 18 ore di servizio dal 16 al 20 febbraio ha titolo alla nomina e al pagamento fino alla domenica 22 compresa. Nel merito, l'art. 40/3 del CCNL/2007 prevede: “Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”."

Caso del titolare assente; primo supplente che si assenta; secondo supplente. Il primo supplente abbandona l'incarico. Al secondo cosa succede?


Sono un docente che attualmente sta svolgendo una supplenza temporanea perché individuato dalla Graduatoria d'Istituto I fascia.

Questo il caso che Le propongo: il docente titolare (A) si è assentato producendo un'assenza temporanea da scuola di 20 gg. E' stata contattata una docente (B) la quale però è in maternità obbligatoria e quindi ha accettato la supplenza anche se, ovviamente, non ha preso servizio.

Sono stato quindi convocato io (docente C) ed ho preso servizio.

Senonché la docente B (quella in maternità obbligatoria) comunica di aver ricevuto una convocazione dall'USP e che quindi presumibilmente abbandonerà la "supplenza" per accettare un incarico al 30/6.

Dal momento che siamo ancora al 14° giorno della supplenza ed ho saputo che probabilmente il titolare (docente A) proseguirà l'assenza, si chiede: che fine farà la mia supplenza visto l'"abbandono" della supplente B? Dal momento che sono io comunque in servizio e il titolare (docente A) non è rientrato e probabilmente non lo farà, posso vantare la continuazione della supplenza fino al 20° giorno ed eventualmente avere la proroga oppure la decadenza della supplenza della docente B ricade inevitabilmente anche sulla mia di supplenza?

CGIL

La supplente B non ha abbandonato, ma come da regolamento, ha potuto lasciare la supplenza breve per una supplenza annuale. Tu resti in servizio e se il titolare non rientra ti spetta la proroga.


ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRESIDI

Alla docente (B), in astensione obbligatoria dal lavoro per congedo di maternità, è stata conferita una supplenza di 20 gg. in sostituzione della titolare (A), ma non ha potuto assumere servizio.
La scuola ha pertanto convocato un supplente (C) per la stessa durata.
Prima di tale scadenza la docente (B) forse accetterà una supplenza fino al 30 giugno.
Il docente (C), che ha sottoscritto un contratto di 20 giorni, ha titolo a concluderlo perdurando l'assenza della docente (A). Anzi, qualora questa protraesse ulteriormente l'assenza egli ha titolo alla proroga della supplenza per il disposto dell'art. 7, comma 4 del D.M. 131/2007: “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.


GILDA

La supplenza spetta al docente attualmente in servizio, a nulla rilevando che ulteriori aventi titolo siano cessati dal rapporto contrattuale. Ciò vale anche per le ulteriori proroghe



Come vedi le faq sono chiare, anche in riferimento alla tua seconda affermazione:

"Secondo me l'equivoco nasce dalla tua convinzione che entrambe le supplenti siano sull'assenza del titolare. Perchè mai? La seconda è sta nominata in virtù dell'assenza della prima ed è quindi da quest'ultima che dipende il suo contratto".

Anche in questo caso si tutela la continuità del docente effettivamente in servizio.
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Messaggio Da Paolo1974 Mar Gen 11, 2011 6:07 pm


http://www.sgbcislschule.it/download/136dextw3DFv6.pdf

"Attenzione! Nel caso un supplente fruisca a sua volta di un congedo o di un’assenza retribuita, affinché possa vedersi prorogato il periodo di supplenza, deve essere in servizio attivo (presenza a scuola) almeno l’ultimo giorno della supplenza, altrimenti il contratto verrà prorogato al docente che sta effettivamente prestando servizio a scuola."
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Messaggio Da Lily Gio Gen 13, 2011 6:14 pm

Grazie per la tua precisione e puntualità nelle risposte, ma la questione mi sembra tutt'altro che chiarita! Tralasciando le opinioni degli addetti del MIUR (che non mi pare pulluli di esperti del diritto, a cominciare dal ministro...), anche io mi sono informata presso le segreterie di vari sindacati e più o meno tutti erano concordi nell'affermare il diritto alla proroga della prima supplente.
in relazione alle FAQ da te riportate, direi che un conto è lasciare volontariamente una supplenza (e allora in quel caso ben venga la proroga solo alla seconda supplente), un conto è vedersi negata l'eventuale prosecuzione del contratto per aver usufruito di un'opportunità, ripeto, sancita nell'art. 12 del CCNL. Aggiungerei poi che, nel caso specifico, l'opinione dell'Associazione nazionale presidi mi sembra un tantinello "interessata" dal momento che la mat. obbligatoria viene pagata dal Tesoro, mentre la facoltativa dalle scuole, per cui a queste ultime converrebbe eccome "liquidare" la prima supplente in favore della seconda.
Quanto all'ultimo link, da quando in qua Bolzano fa testo su tutto il territorio nazionale?
Comunque, non ti nascondo che qualche dubbio sia venuto anche a me e, vista l'esperienza della collega che ha aperto il topic, mi rendo conto che il rischio c'è, anche se sarebbe interessante indagare il comportamento delle varie segreterie scolastiche in questo tipo di situazione: hai letto l'ultimo intervento del topic maternità facoltativa-congedo parentale?

Lily

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Messaggio Da Paolo1974 Ven Gen 14, 2011 8:11 pm

Lily ha scritto:Grazie per la tua precisione e puntualità nelle risposte, ma la questione mi sembra tutt'altro che chiarita!

E' sia chiara sia chiarita. Non c'è nessun dubbio.


Tralasciando le opinioni degli addetti del MIUR (che non mi pare pulluli di esperti del diritto, a cominciare dal ministro...), anche io mi sono informata presso le segreterie di vari sindacati e più o meno tutti erano concordi nell'affermare il diritto alla proroga della prima supplente.

Intanto ti posso assicurare che non è affatto vero ciò che dici, al Ministero ci sono degli addetti molto in gamba e anche disponibili. Oltretutto qui non si tratta di diritto, ma solo di applicale l'art 7/4 del dm 131/07 ed eventualmente chiedere in quali casi si applica e in quali no.

La risposta l'abbiamo appunto avuta poco tempo fa. Quindi non c'è nessun dubbio. Ci è stato anche detto che molto tempo fa il Ministero non permetteva la proroga neanche nel caso della docente in maternità, e che per togliere ogni dubbio non a caso il ccnl 2007 all'art 12/2 specifica proprio la questione in riferimento all'astensione obbligatoria, cosa che non fa per il congedo parentale che in nessun caso può essere equiparato, per il caso che ci interessa, alla maternità obbligatoria (o interdizione):

"...Durante il medesimo periodo di astensione (obbligatoria),tale periodo è da considerarsi servizio
effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza."

Per ciò che riguarda i sindacati, intanto non posso che immaginare che ti sei rivolta a sindacati provinciali, perché dai sindacati Nazionali le risposte sarebbero state chiare e sicure proprio come le hanno date a noi. Oltretutto quel "più o meno" che riporti non depone proprio a loro favore.

in relazione alle FAQ da te riportate, direi che un conto è lasciare volontariamente una supplenza (e allora in quel caso ben venga la proroga solo alla seconda supplente), un conto è vedersi negata l'eventuale prosecuzione del contratto per aver usufruito di un'opportunità, ripeto, sancita nell'art. 12 del CCNL. Aggiungerei poi che, nel caso specifico, l'opinione dell'Associazione nazionale presidi mi sembra un tantinello "interessata" dal momento che la mat. obbligatoria viene pagata dal Tesoro, mentre la facoltativa dalle scuole, per cui a queste ultime converrebbe eccome "liquidare" la prima supplente in favore della seconda.

Non c'entra se il primo supplente lascia volontariamente o no la supplenza, per ciò che riguarda la proroga/conferma è irrilevante se c'è l'abbandono oppure l'assenza o qualsiasi altra cosa che fa il primo supplente (a meno che ovviamente non rientri in classe): [b]la proroga spetta sempre e comunque al docente che è effettivamente in servizio.

Per ciò che riguarda l'ANP, non è corretto ciò che dici nei loro confronti, perché il quesito non è stato richieso ad un dirigente oppure ad una scuola, ma ad una associazione sindacale che non può certo affermare qualcosa non prevista dalla normativa.


Quanto all'ultimo link, da quando in qua Bolzano fa testo su tutto il territorio nazionale?

Sei per caso a conoscenza che Bolzano non deve rispettare il regolamento delle supplenze?


Comunque, non ti nascondo che qualche dubbio sia venuto anche a me e, vista l'esperienza della collega che ha aperto il topic, mi rendo conto che il rischio c'è, anche se sarebbe interessante indagare il comportamento delle varie segreterie scolastiche in questo tipo di situazione: hai letto l'ultimo intervento del topic maternità facoltativa-congedo parentale?

I dubbi li ho io per primo e credo che sia normalissimo averli (oltretutto senza i dubbi non avremmo le risposte che cerchiamo), la normativa è davvero vasta e i casi a volte sembrano particolari e davvero ingarbugliati.

Per ciò che riguarda le segreterie scolastiche io non generalizzo mai, anche perché conosco molti segretari e dsga molto in gamba, però è anche vero che se dovessi indagare su tutto ciò che fanno, e in molta parte si deve indagare per forza, non basterebbe il forum...

Ho letto il quesito, la segreteria ha commesso un errore e se fossi il docente a cui non è stato prorogato (art 7/4 dm 131/07) o confermato il contratto (art 7/5 dm 131/07) farei subito ricorso, e non ho dubbi sul fatto che sarei io il supplente.

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