trasferimento
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trasferimento
Giulia, vorrei sapere se con la 104 art 21 si concorre solo per il proprio comune di residenza o per tutti i comuni e la provincia...volendo cioè io prima devo mettere il comune di residenza poi ovviamente i comuni limitrofi e in ultimo la provincia....la precedenza come funziona? grazie...
angela.ferraro.779- Messaggi : 164
Data d'iscrizione : 11.06.12
Re: trasferimento
prima la tua provincia di residenza per far valere la precedenza
le sedi vanno valutate nell'ordine in cui le metti
le sedi vanno valutate nell'ordine in cui le metti
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: trasferimento
Scusa se insisto ,ma sempre con la precedenza; cioè concorro per tutte le sedi con la precedenza? Grazie...
angela.ferraro.779- Messaggi : 164
Data d'iscrizione : 11.06.12
Re: trasferimento
III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI
PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene
riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti
condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94,
con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima,
seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari
cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla
precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali
preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza
opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92,
richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza
nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia
espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni
scolastiche comprese in esso.
PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene
riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti
condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94,
con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima,
seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari
cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla
precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali
preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza
opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92,
richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza
nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia
espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni
scolastiche comprese in esso.
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
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Età : 60
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