cosa dice il comma 3 della'art. 7 del decreto mobilità?
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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cosa dice il comma 3 della'art. 7 del decreto mobilità?
In riferimento all'articolo pubblicato su OS relativo all'illegittimità di formulare graduatorie interne prima della pubblicazione del contratto sulla mobilità, vorrei capire il senso di questa frase: "anche perché è stato variato il campo di applicazione del sistema delle precedenze con l'introduzione del comma 3 all'art. 7."
silvietta- Messaggi : 805
Data d'iscrizione : 25.12.10
Re: cosa dice il comma 3 della'art. 7 del decreto mobilità?
il comma dell'art.7 recita
3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PRECEDENZE
Le precedenze comuni di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria. Le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
il comma 1 recita tutte le precedenze, che sono quindi valide per domande volontarie
nel comma 2 si specifica per quali precedenze non si è perdenti posto in graduatoria interna e sono
2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI
PERDENTI POSTO.
a) I docenti ed il personale A.T.A., con l’esclusione del direttore dei servizi generali ed
amministrativi, beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:
Punto I) disabilità e gravi motivi di salute;
Punto III) personale disabile;
Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio referente unico
che presta assistenza alle condizioni previste nel precedente punto V), al fratello o sorella
convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del
figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di
disabilità;
Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti
Locali;
non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire
d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario
il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
il che vuol dire che, pur avendo le altre precedenze che sono la II e la IV, si può comunque essere perdenti posto in graduatoria interna
la II è "PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’
la IV è IV) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE
IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’
sono entrambe le precedenze che riguardano i soprannumerari che richiedono il rientro
in poche parole, a mio avviso, ciò vuol dire , che pur mantenendo la continuità e il diritto al rientro, se tale punteggio è inferiore a tutti quelli presenti in graduatoria, si può essere dichiarati perdenti posto
per gli altri invece, anche se in graduatoria detengono il punteggio più basso, in virtù delle precedenze, non possono essere dichiarati perdenti posto
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20121206/ipotesi-ccni-mobilita-personale-docente-educativo-e-ata-a-s-2013-2014-del-6-dicembre-2012.pdf
3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PRECEDENZE
Le precedenze comuni di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria. Le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
il comma 1 recita tutte le precedenze, che sono quindi valide per domande volontarie
nel comma 2 si specifica per quali precedenze non si è perdenti posto in graduatoria interna e sono
2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI
PERDENTI POSTO.
a) I docenti ed il personale A.T.A., con l’esclusione del direttore dei servizi generali ed
amministrativi, beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:
Punto I) disabilità e gravi motivi di salute;
Punto III) personale disabile;
Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio referente unico
che presta assistenza alle condizioni previste nel precedente punto V), al fratello o sorella
convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del
figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di
disabilità;
Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti
Locali;
non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire
d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario
il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
il che vuol dire che, pur avendo le altre precedenze che sono la II e la IV, si può comunque essere perdenti posto in graduatoria interna
la II è "PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’
la IV è IV) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE
IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’
sono entrambe le precedenze che riguardano i soprannumerari che richiedono il rientro
in poche parole, a mio avviso, ciò vuol dire , che pur mantenendo la continuità e il diritto al rientro, se tale punteggio è inferiore a tutti quelli presenti in graduatoria, si può essere dichiarati perdenti posto
per gli altri invece, anche se in graduatoria detengono il punteggio più basso, in virtù delle precedenze, non possono essere dichiarati perdenti posto
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20121206/ipotesi-ccni-mobilita-personale-docente-educativo-e-ata-a-s-2013-2014-del-6-dicembre-2012.pdf
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
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Località : milano
Re: cosa dice il comma 3 della'art. 7 del decreto mobilità?
Grazie Giulia, ora è tutto più chiaro!
silvietta- Messaggi : 805
Data d'iscrizione : 25.12.10
giulia boffa- Admin
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