congedo per malattia del figlio è una forma di congedo parentale?!!!!!
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congedo per malattia del figlio è una forma di congedo parentale?!!!!!
Il congedo per malattia del figlio è cmq una forma di astensione facoltativa, assimilabile pertanto al congedo parentale: questa è la tesi addotta dalla ragioneria territoriale della provincia nella quale lavoro per contestare, a due mesi di distanza, il computo del perido di sospensione delle lezioni durante le vacanze natalizie come periodo di servizio. Nello specifico, questo è quanto è accaduto:docente con contratto fino all'avente diritto da GI si trova in congedo per malattia del figlio fino al 21 dicembre 2012, ultimo giorno lezioni. Chiede alla scuola come si debba comportare riguardo ale vacanze di natale: la scuola risponde in un primo momento che non accetta prese di servizio "fittizie", ma che siccome il titolo d'assenza tra l'ultimo giorno prima della sospensione lezioni e il primo della ripresa non sono uguali, non c'è bisogno di fare nulla, basterà poi richiedere nuovamente congedo. Qualche giorno dopo, alla viglia del termine lezioni, produce, su esplicita richiesta della segreteria - la quale sostiene di avere avuto specifiche indicazioni - una dichiarazione di disponibilità al servizio durante il periodo di sospensione delle lezioni, e trasmette suddetta dichiarazione via fax. la scuola dice che basta questo, e che il congedo parentale andrà richiesto subito dopo (richiesta inoltrata un paio di giorni dopo, durante il periodo sospensione lezioni).
Tutto ok fino a questo punto: anche lo stipendio viene dunque calcolato secondo queste direttive, e la scuola provvede come sempre a trasmettere copia dei vari decreti di collocamento in congedo con annesse specificazioni circa la corresponsione degli assegni.
Tutto procede regolarmente, fino a quando, a ormai due mesi di distanza, la scuola informa la docente di una contestazione ricevuta dalla ragioneria territoriale di appartenenza (riguardo il periodo delle vacanze natalizie), la quale insiste nel voler considerare inconsistente la dichiarazione di disponibiltà prodotta a suo tempo pur sotto specifiche indicazini della sergreteria, e nel voler riconteggiare l'intero periodo in questione come congedo parentale.
Alla richiesta di spiegazioni della docente, la ragioneria risponde che sarebbe stata necessaria una presa di servizio reale nell'ultimo giorno utile di lezione. Nonostante ci si trovi di fronte a un caso particolare di cambio di titolo dell'assenza (fin al 21 dicembre per malattia del figlio, dal 7 gennaio per congedo parentale) della titolare, l'assenza va infatti considerata continuativa in quanto trattasi cmq di "congedo parentale, o astensione facoltativa" (queste le parole della persona preposta della Ragioneria). Solo se il Ds si assumesse la responsabilità di testimoniare (ma per farlo non ha nessuna prova, in quanto nessuna riunione o altra attività é stata in quel periodo in realtà fatta) una presa reale di servizio, allora la ragioneria si limiterebbe a conferare le precedenti disposizioni della scuola a riguardo. Ma non è un arbitrio tutto questo?
E' chiaro che essendo diverso il titolo d'assenza tra il 21 dicembre eil 7 gennaio, non potrebbe automaticamente essere tale periodo rimesso in discussione e arbitrariamente considerato come congedo parentale. Soprattutto, la storia dell'assimilabiltà del congedo per malattia del figlio al congedo parentale non è assurda? Eppure quello che mi è stato detto pare incontestabile, a meno che la scuola fosse didposta a trovare una qualche soluzione.
Avete qualcosa da suggerirmi?
Ho bisogno di un consiglio su come comportarmi...
Tutto ok fino a questo punto: anche lo stipendio viene dunque calcolato secondo queste direttive, e la scuola provvede come sempre a trasmettere copia dei vari decreti di collocamento in congedo con annesse specificazioni circa la corresponsione degli assegni.
Tutto procede regolarmente, fino a quando, a ormai due mesi di distanza, la scuola informa la docente di una contestazione ricevuta dalla ragioneria territoriale di appartenenza (riguardo il periodo delle vacanze natalizie), la quale insiste nel voler considerare inconsistente la dichiarazione di disponibiltà prodotta a suo tempo pur sotto specifiche indicazini della sergreteria, e nel voler riconteggiare l'intero periodo in questione come congedo parentale.
Alla richiesta di spiegazioni della docente, la ragioneria risponde che sarebbe stata necessaria una presa di servizio reale nell'ultimo giorno utile di lezione. Nonostante ci si trovi di fronte a un caso particolare di cambio di titolo dell'assenza (fin al 21 dicembre per malattia del figlio, dal 7 gennaio per congedo parentale) della titolare, l'assenza va infatti considerata continuativa in quanto trattasi cmq di "congedo parentale, o astensione facoltativa" (queste le parole della persona preposta della Ragioneria). Solo se il Ds si assumesse la responsabilità di testimoniare (ma per farlo non ha nessuna prova, in quanto nessuna riunione o altra attività é stata in quel periodo in realtà fatta) una presa reale di servizio, allora la ragioneria si limiterebbe a conferare le precedenti disposizioni della scuola a riguardo. Ma non è un arbitrio tutto questo?
E' chiaro che essendo diverso il titolo d'assenza tra il 21 dicembre eil 7 gennaio, non potrebbe automaticamente essere tale periodo rimesso in discussione e arbitrariamente considerato come congedo parentale. Soprattutto, la storia dell'assimilabiltà del congedo per malattia del figlio al congedo parentale non è assurda? Eppure quello che mi è stato detto pare incontestabile, a meno che la scuola fosse didposta a trovare una qualche soluzione.
Avete qualcosa da suggerirmi?
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mangiavale- Messaggi : 187
Data d'iscrizione : 29.07.11
consulenza urgente su presunto arbitrio segreteria
mangiavale ha scritto:Il congedo per malattia del figlio è cmq una forma di astensione facoltativa, assimilabile pertanto al congedo parentale: questa è la tesi addotta dalla ragioneria territoriale della provincia nella quale lavoro per contestare, a due mesi di distanza, il computo del perido di sospensione delle lezioni durante le vacanze natalizie come periodo di servizio. Nello specifico, questo è quanto è accaduto:docente con contratto fino all'avente diritto da GI si trova in congedo per malattia del figlio fino al 21 dicembre 2012, ultimo giorno lezioni. Chiede alla scuola come si debba comportare riguardo ale vacanze di natale: la scuola risponde in un primo momento che non accetta prese di servizio "fittizie", ma che siccome il titolo d'assenza tra l'ultimo giorno prima della sospensione lezioni e il primo della ripresa non sono uguali, non c'è bisogno di fare nulla, basterà poi richiedere nuovamente congedo. Qualche giorno dopo, alla viglia del termine lezioni, produce, su esplicita richiesta della segreteria - la quale sostiene di avere avuto specifiche indicazioni - una dichiarazione di disponibilità al servizio durante il periodo di sospensione delle lezioni, e trasmette suddetta dichiarazione via fax. la scuola dice che basta questo, e che il congedo parentale andrà richiesto subito dopo (richiesta inoltrata un paio di giorni dopo, durante il periodo sospensione lezioni).
Tutto ok fino a questo punto: anche lo stipendio viene dunque calcolato secondo queste direttive, e la scuola provvede come sempre a trasmettere copia dei vari decreti di collocamento in congedo con annesse specificazioni circa la corresponsione degli assegni.
Tutto procede regolarmente, fino a quando, a ormai due mesi di distanza, la scuola informa la docente di una contestazione ricevuta dalla ragioneria territoriale di appartenenza (riguardo il periodo delle vacanze natalizie), la quale insiste nel voler considerare inconsistente la dichiarazione di disponibiltà prodotta a suo tempo pur sotto specifiche indicazini della sergreteria, e nel voler riconteggiare l'intero periodo in questione come congedo parentale.
Alla richiesta di spiegazioni della docente, la ragioneria risponde che sarebbe stata necessaria una presa di servizio reale nell'ultimo giorno utile di lezione. Nonostante ci si trovi di fronte a un caso particolare di cambio di titolo dell'assenza (fin al 21 dicembre per malattia del figlio, dal 7 gennaio per congedo parentale) della titolare, l'assenza va infatti considerata continuativa in quanto trattasi cmq di "congedo parentale, o astensione facoltativa" (queste le parole della persona preposta della Ragioneria). Solo se il Ds si assumesse la responsabilità di testimoniare (ma per farlo non ha nessuna prova, in quanto nessuna riunione o altra attività é stata in quel periodo in realtà fatta) una presa reale di servizio, allora la ragioneria si limiterebbe a conferare le precedenti disposizioni della scuola a riguardo. Ma non è un arbitrio tutto questo?
E' chiaro che essendo diverso il titolo d'assenza tra il 21 dicembre eil 7 gennaio, non potrebbe automaticamente essere tale periodo rimesso in discussione e arbitrariamente considerato come congedo parentale. Soprattutto, la storia dell'assimilabiltà del congedo per malattia del figlio al congedo parentale non è assurda? Eppure quello che mi è stato detto pare incontestabile, a meno che la scuola fosse didposta a trovare una qualche soluzione.
Avete qualcosa da suggerirmi?
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mangiavale- Messaggi : 187
Data d'iscrizione : 29.07.11
Re: congedo per malattia del figlio è una forma di congedo parentale?!!!!!
io sono nella tua stessa situazione riguardo alle modalità e ai giorni, ma ancora non ho disponibile il cedolino di febbraio per vedere cosa hanno fatto, nè la segreteria mi ha detto nulla. Però nel caso mi facessero problemi, vorrei sapere anche io come agire. La mia unica differenza è che sino al 21 dic ho preso congedo parentale per la bimba, il 22 malattia per il bimbo, poi il 7 congedo per la bimba nuovamente. Può darsi che tra congedo di un figlio e malattia dell'altro cambi qualcosa rispetto al tuo caso? Boh.
emy80- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 29.09.11
Re: congedo per malattia del figlio è una forma di congedo parentale?!!!!!
anche io avevo malattia x un figlio epoi congedo x l'altro....
non so cosa dirti... la ragioneria ha queste disposizioni, a
meno che la scuola non dimostrasse una presa di servizio relae mai esistita...
non so cosa dirti... la ragioneria ha queste disposizioni, a
meno che la scuola non dimostrasse una presa di servizio relae mai esistita...
mangiavale- Messaggi : 187
Data d'iscrizione : 29.07.11
Re: congedo per malattia del figlio è una forma di congedo parentale?!!!!!
Lalla.....Giulia....qualcuno ci aiuta?
emy80- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 29.09.11
Re: congedo per malattia del figlio è una forma di congedo parentale?!!!!!
chiunque ne sappia qualcosa ci risponde, per favore? io ero tranquilla, prima del mess della collega, ma ora non lo sono, vorrei avere delucidazioni, se possibile.
emy80- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 29.09.11
Re: congedo per malattia del figlio è una forma di congedo parentale?!!!!!
vi dico cosa è successo a me: avevo congedo parentale fino 22 dicembre, perchè non mi fosse computato l'intero periodo delle vacanze natalizie ho dovuto prendere servizio fisicamente in classe il 7 gennaio e riprendere congedo dall'8...se avessi ripreso congedo dal 7 mi hanno detto che loro attaccavano tutto il periodo....non so se è vero (per come mi ero informata io no) però non ho voluto rischiare, tanto la supplente era comunque riconfermata perchè io ho l'orario ridotto per allattamento e quindi quella mattinata c'era lei a fare la mia ora ridotta
Sticci- Messaggi : 234
Data d'iscrizione : 16.08.11
Re: congedo per malattia del figlio è una forma di congedo parentale?!!!!!
Sticci ha scritto:vi dico cosa è successo a me: avevo congedo parentale fino 22 dicembre, perchè non mi fosse computato l'intero periodo delle vacanze natalizie ho dovuto prendere servizio fisicamente in classe il 7 gennaio e riprendere congedo dall'8...se avessi ripreso congedo dal 7 mi hanno detto che loro attaccavano tutto il periodo....non so se è vero (per come mi ero informata io no) però non ho voluto rischiare, tanto la supplente era comunque riconfermata perchè io ho l'orario ridotto per allattamento e quindi quella mattinata c'era lei a fare la mia ora ridotta
ma ci sono delle precise note ministeriali al proposito..mi pare........
emy80- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 29.09.11
Re: congedo per malattia del figlio è una forma di congedo parentale?!!!!!
spesso le note ministeriali sono oggetto di ambigue interpretazioni... vi dico, ad esempio, che sempre a me è capitato di non avere retribuito al 100% ma al 30% il primo mese di congedo parentale fuito per il bambino di età superiore ai tre anni. Ho citato all'epoca anche dei casi giudiziari che avevano alla fine confermato questi diritti, ma non ne hanno voluto sapere.
avrei dovuto fare ricorso al giudice del lavoro, ma ho lasciato perdere.
la faccenda delle vacanze di natale non me l'ha contestata la segreteria, che invece ha commesso l'errore di interpretazione (si difendono così) delle direttive ricevute, ma la stessa ragioneria territoriale, che per confermare i decreti della scuola ha bisogno che il DS si assuma la responsabilità di dimostrareuna presa di servizio che, a loro dire, andava necessariamente fatta. questo perchè, mi hanno detto, va tutto poi comunicato alla corte dei conti.
A proposito dell'arbitraria disposizione di andare a riclassificare quel periodo come unico congedo parentale (senza che sia in realtà mai stata inoltrata nessuna richiesta), la cosa assurda è la spegazione che il congedo per malattia del figlio e il congedo sono in realtà assimilabili ad un'unica soluzione di astensione facoltativa (l'unico escamotage secondo me, per sopperire alla mancanza di una richiesta di congedo parentale che non potrebbe essere prodotta a posteriori)...
Se allora, invece di avere malattia nell'ultimo giorno di lezioni e congedo parentale poi (tra l'altro per figli diversi) avessi poi ripreso nuova malattia dal 7 gennaio, cosa avrebber fatto? A quel punto, forse, avrebbero fatto correre, perchè il congedo non poteva attaccarsi a nessun altro congedo....
Cmq, i conti non tornano..
eppure, dubito che potrò fare qualcosa...
avrei dovuto fare ricorso al giudice del lavoro, ma ho lasciato perdere.
la faccenda delle vacanze di natale non me l'ha contestata la segreteria, che invece ha commesso l'errore di interpretazione (si difendono così) delle direttive ricevute, ma la stessa ragioneria territoriale, che per confermare i decreti della scuola ha bisogno che il DS si assuma la responsabilità di dimostrareuna presa di servizio che, a loro dire, andava necessariamente fatta. questo perchè, mi hanno detto, va tutto poi comunicato alla corte dei conti.
A proposito dell'arbitraria disposizione di andare a riclassificare quel periodo come unico congedo parentale (senza che sia in realtà mai stata inoltrata nessuna richiesta), la cosa assurda è la spegazione che il congedo per malattia del figlio e il congedo sono in realtà assimilabili ad un'unica soluzione di astensione facoltativa (l'unico escamotage secondo me, per sopperire alla mancanza di una richiesta di congedo parentale che non potrebbe essere prodotta a posteriori)...
Se allora, invece di avere malattia nell'ultimo giorno di lezioni e congedo parentale poi (tra l'altro per figli diversi) avessi poi ripreso nuova malattia dal 7 gennaio, cosa avrebber fatto? A quel punto, forse, avrebbero fatto correre, perchè il congedo non poteva attaccarsi a nessun altro congedo....
Cmq, i conti non tornano..
eppure, dubito che potrò fare qualcosa...
mangiavale- Messaggi : 187
Data d'iscrizione : 29.07.11
Re: congedo per malattia del figlio è una forma di congedo parentale?!!!!!
faccio copia incolla:
Il periodo di sospensione delle lezioni non può in questo caso essere considerato come assenza, anche se la docente in questione si riassenterà poi a partire dal primo giorno di scuola dopo le vacanze (con la stessa o diversa motivazione della precedente).
Il riferimento normativo è la parte finale della nota del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999, di cui riportiamo comunque le parti principali:
“[…] si ritiene che i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia giustificati da due separati certificati che non lo contemplino siano comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi [...] Si aggiunge che lo stesso criterio è stato ritenuto applicabile in caso di due periodi di assenza per astensione facoltativa
[...] Nel caso invece di fruizione continuativa di due istituti giuridici diversi (prima assenza per malattia e poi astensione facoltativa o viceversa) lo stesso Ispettorato [...] ha precisato che i giorni festivi intermedi ai due periodi di assenza devono essere considerati solo giornate non lavorative da non ricomprendere quindi nel calcolo della durata dei due istituti.”.
La nota infine precisa, ed è questo che ci interessa:
“[…] diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l'inizio della sospensione delle attività didattiche (quali giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo).
In tale ipotesi poiché la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza.
E' appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.
In riferimento all’ultima frase, alcune scuole pretendono che il docente provveda ad una formale presa di servizio allo scadere del periodo di malattia certificato.
Si ritiene che sia una pratica ormai superata e sicuramente non essenziale ai fini del rientro in “servizio” del docente, anche perché durante le vacanze, a meno che non ci siano attività funzionali all’insegnamento (collegi docenti, consigli di classe ecc.), non si vede come si può attestare una ripresa del servizio del docente dal momento che in quel giorno non ha appunto obblighi di servizio.
Il periodo di sospensione delle lezioni non può in questo caso essere considerato come assenza, anche se la docente in questione si riassenterà poi a partire dal primo giorno di scuola dopo le vacanze (con la stessa o diversa motivazione della precedente).
Il riferimento normativo è la parte finale della nota del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999, di cui riportiamo comunque le parti principali:
“[…] si ritiene che i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia giustificati da due separati certificati che non lo contemplino siano comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi [...] Si aggiunge che lo stesso criterio è stato ritenuto applicabile in caso di due periodi di assenza per astensione facoltativa
[...] Nel caso invece di fruizione continuativa di due istituti giuridici diversi (prima assenza per malattia e poi astensione facoltativa o viceversa) lo stesso Ispettorato [...] ha precisato che i giorni festivi intermedi ai due periodi di assenza devono essere considerati solo giornate non lavorative da non ricomprendere quindi nel calcolo della durata dei due istituti.”.
La nota infine precisa, ed è questo che ci interessa:
“[…] diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l'inizio della sospensione delle attività didattiche (quali giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo).
In tale ipotesi poiché la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza.
E' appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.
In riferimento all’ultima frase, alcune scuole pretendono che il docente provveda ad una formale presa di servizio allo scadere del periodo di malattia certificato.
Si ritiene che sia una pratica ormai superata e sicuramente non essenziale ai fini del rientro in “servizio” del docente, anche perché durante le vacanze, a meno che non ci siano attività funzionali all’insegnamento (collegi docenti, consigli di classe ecc.), non si vede come si può attestare una ripresa del servizio del docente dal momento che in quel giorno non ha appunto obblighi di servizio.
emy80- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 29.09.11
Re: congedo per malattia del figlio è una forma di congedo parentale?!!!!!
vorrei comunque avere il parere di uno dei moderatori....
emy80- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 29.09.11
Re: congedo per malattia del figlio è una forma di congedo parentale?!!!!!
GUARDA UN Pò QUESTO SITO...: www.nursindlecco.org/public/File/news/malattiabambino%5B1%5D.pdf .........nel caso stampa ciò che vi è scritto e portalo a scuola e alla ragioneria territoriale ....facciamo valere i nostri diritti!
emy80- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 29.09.11
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