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A017: domanda sul federalismo fiscale

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Messaggio Da maxmin Gio Feb 28, 2013 9:53 pm

Ragazzi, ma la domanda sul federalismo fiscale e il finanziamento degli enti territoriali faceva parte del programma d'esame? Io non l'ho trovato nel programma... Non so.. Secondo me è un argomenti più di economia politica che di aziendale... Che ne dite?

maxmin

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Messaggio Da antonini Gio Feb 28, 2013 11:46 pm

si i fatti io sono riuscita a rispondere perche ho fatto un co corso al comune due mesi fa e mi ricordavo i finanziamenti degli enti in primis derivanti dall unione europea se rispettano determinati parametri a cui corrispondono alcuni importi e poi facendo riferimento al bilancio abbiamo le entrate tributarie le entrate extratributarie i trasferimenti da enti comunitari le entrate da gestione patrimoniale finanziaria e straordinaria.eccellente era l esempio dell imu sulla prima casa che va tutta ai comuni ex ancora l irap e i finNziamenti a fondo perduto dall unione europea a favore dell imprenditoria.

antonini

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Messaggio Da marcomarchino Ven Mar 01, 2013 11:31 am

allora l'ho azzeccata! anch'io ho parlato e fatto riferimento ai finanziamenti UE!

marcomarchino

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Messaggio Da marcomarchino Ven Mar 01, 2013 11:32 am

mi confermate che è così? resta il fatto che secondo me è fuori programma

marcomarchino

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Messaggio Da antonini Ven Mar 01, 2013 1:28 pm

si certo tranquillo. e quella la risposta.ci ho inserito anche che gli enti territoriali hanno finanziamenti dall ue. se rispettano il patto di stabilita .se proprio lo sapevi legge finanz 2007.inoltre ho concluso con le varie entrate degli enti locali come risultato gest finanziaria patrimoniale straordinaria.non credo che annullino a nessuno questa dpmanda visto che e fuori programma si metterebbero nei casini....

.

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Messaggio Da Siena Ven Mar 01, 2013 1:59 pm

Scusate, ma si parlava espressamente di finanziamenti degli enti locali nell'ottica del federalismo fiscale. Ora, posto che anche secondo me non era assolutamente nel programma (e sul libro della Simone non c'era proprio cenno), credo che la risposta andasse formulata sull'aspetto fiscale, perciò sulle imposte locali come IRES e IMU e non sulle altre fonti di finanziamento (tipo fondi europei o emissione di titoli di debito). Io comunque sono partita da questo discorso e ho spiegato cosa secondo me si intende per federalismo fiscale.

In ogni caso a mio avviso anche la domanda sull'e-procurement era piuttosto specifica e non esattamente in programma (anche di questo non c'era traccia sul Simone e, da quel che ho sentito, neppure su altri libri). Certo, si può sempre dire che era un sottopunto degli Acquisti, ma secondo me ha messo in crisi molte persone.

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Messaggio Da marcomarchino Ven Mar 01, 2013 2:54 pm

è giusto mettere i finanziamenti dell'Ue I fondi strutturali e di coesione vanno agli enti territoriali l'ho visto anch'io quindi questi fondi vengono redristribuiti dagli enti locali in aree disagiate etc etc

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Messaggio Da marcomarchino Ven Mar 01, 2013 3:09 pm

secondo me si doveva inanzi tutto far riferimento all'art 119 della costituzione poi descrivere un pò il fatto che secondo il federalismi si cerca di trattenere le risorse finanziare prodotte su un territorio poi finanziamenti vengono erogati grazie ad entrate tributarie extratributarie contributi e finanziamenti ue che vanno a regioni fondi strutturali fondi di coesione e sviluppo tributi etc,......in modo da eliminare gli sprechi e le disparità di redistribuzione della ricchezza

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Messaggio Da Siena Ven Mar 01, 2013 3:31 pm

"Federalismo fiscale" si basa sulle imposte, non su altre fonti di finanziamento come i fondi.

Siena

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Messaggio Da marcomarchino Ven Mar 01, 2013 4:30 pm

si ma i soldi vengono redistribuiti sottoforma di Fondi in quanto a questo devo smentirti perchè il 35 % dei fondi europei sono direttamente gestiti in base alla nuova normativa del federalismo fiscale...poi si vedrà

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Messaggio Da marcomarchino Ven Mar 01, 2013 4:31 pm

po altra cosa : I finanziamenti degli è una cosa i finanziamenti agli è un' altra la domanda era alquanto capziosa

marcomarchino

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Messaggio Da marcomarchino Ven Mar 01, 2013 4:45 pm

nn so cmq su internet molti asseriscono ad una correlazione tra fondi europei e fedalismo fiscale cmq il cooncorso con due domande su 4 fuori programma è davvero da TAR! Ricorso!

marcomarchino

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Messaggio Da marcomarchino Ven Mar 01, 2013 5:17 pm

antonini ha ragione! La domanda poteva riguardare anche fondi strutturali di coesione si poteva far riferimento all'ue ecco la fonte
Federalismo fiscale: sviluppo economico e coesione delle aree sottoutilizzate
Schema di Decreto Legislativo approvato dal CdM il 26.11.2010

Sarà il Fondo per lo sviluppo e la coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate) a dare unità programmatica e finanziaria agli interventi nazionali aggiuntivi rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree del Paese.

Lo prevede lo schema di Decreto Legislativo 26 novembre 2010 approvato dal Consiglio dei Ministri per l’attuazione della parte della legge sul federalismo fiscale che chiede al Governo di individuare interventi diretti alla promozione dello sviluppo economico e della coesione delle aree sottutilizzate.

In particolare, il Fondo è destinato a finanziare interventi e progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionai mente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

Le risorse provengono dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, dai finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e dai relativi cofinanziamenti nazionali, nonché dalle spese per lo sviluppo, ammesse dai regolamenti dell'Unione europea.

(Altalex, 15 dicembre 2010)


/ federalismo fiscale / sviluppo economico /



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 2010

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI RISORSE AGGIUNTIVE ED INTERVENTI SPECIALI PER LA RIMOZIONE DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 119 e 120 della Costituzione;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e, in particolare, l'articolo 16 relativo agli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;

VISTO l'articolo 7, commi da 26 a 29, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

RITENUTO di dover adottare, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 16, un primo decreto legislativo concernente la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale e di rimuovere gli squilibri economici e sociali;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del ;

VISTI il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina, in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e di rimuovere gli squilibri economici e sociali del Paese.

Art. 2

(Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale)

1. Le finalità di cui all' articolo l, comma l, sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti nonché alle spese per lo sviluppo ammesse dai regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri:

a) leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e coinvolgimento del partenariato economico-sociale per l'individuazione delle priorità e per l'attuazione degli interventi, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alle condizioni socio-economiche, al deficit infrastrutturale e ai diritti della persona;

b) utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità programmati che individuate dall'Unione europea, nell'ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione, contemperando gli obiettivi di sviluppo con quelli di stabilità finanziaria e assicurando in ogni caso la ripartizione dell'85 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord;

c) aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea;

d) programmazione e attuazione degli interventi finalizzate ad assicurarne la qualità, la tempestività, l'effettivo conseguimento dei risultati, attraverso il condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali, la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiai i e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria e assicurando le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative.

Art. 3

(Disposizioni in materia di finanziamenti dell’Unione europea)

1. Il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, di seguito "Ministro delegato", cura il coordinamento di tale politica e dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi rapporti con i competenti organi dell'Unione.

2. Nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle autonomie locali, il Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta gli atti di indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri, assicurando la coerenza complessiva dei conseguenti documenti di programmazione operativa da parte delle amministrazioni centrali e regionali.

3. Al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e l'integrale utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato membro, il Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea, le opportune misure di accelerazione degli interventi.

Art. 4

(Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito "Fondo". Il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiunti vi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo I'unitarietà e la complementari età delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell 'Unione europea.

3. Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e I'erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti. L'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionai mente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

Art. 5

(Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. La legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la legge di stabilità provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.

2. La legge annuale di stabilità, anche sulla scorta delle risultanze del sistema di monitoraggio unitario di cui all' articolo 6, può aggiornare l'articolazione annuale, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si può procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), tenendo conto degli indirizzi comunitari e degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma, su proposta del Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze e con la Conferenza unificata, sono definiti in un Documento di indirizzo strategico:

a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate, le finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macro-aree territoriali, nonché l'identificazione delle Amministrazioni attuatrici;

b) i principi di condizionalità, ossia le condizioni istituzionali, generali e relative a ogni settore di intervento, che devono essere soddisfatte per l'utilizzo dei fondi;

c) i criteri di ammissibilità degli interventi al finanziamento riferiti in particolare:

I) ai tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;

ai risultati attesi, misurati con indicatori che soddisfino requisiti di statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione, dell'informazione;

3) alla previsione preventiva di una metodologia rigorosa di valutazione degli impatti;

4) alla sostenibilità dei piani di gestione;

d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa la revoca, anche parziale, dei finanziamenti, relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del cronoprogramma;

e) la possibilità di chiedere il cofinanziamento delle iniziative da parte dei soggetti assegnatari, anche attraverso l'apporto di capitali privati.

4. Entro il 10 marzo successivo al termine di cui al comma 3, il Ministro delegato, in attuazione degli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti dalla delibera del CIPE di cui al comma 3, propone al CIPE per la conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settori aie ivi stabilito

ed' intesa con le Amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2) affidabilità pubblicità

Art. 6

(Contratto istituzionale di sviluppo)

1. Per le finalità di cui all'articolo l, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

2. Il contratto istituzionale di sviluppo, cui possono partecipare anche i concessionari di servizi pubblici, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 3, e definisce il cronoprogramma e le responsabilità dei contraenti, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il contratto istituzionale di sviluppo può prevedere, tra le modalità attuative, che le amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo 1II, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 in quanto applicabili. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. L'attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, di seguito "Dipartimento", che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni.

Le amministrazioni interessate effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri, fermo restando il sistema di monito raggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la Ragioneria Generale dello Stato e il necessario raccordo con tale sistema.

6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi di cui al presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Al fine di garantire la piena applicazione del presente decreto, il Ministro delegato definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi, adottando le conseguenti misure anche di natura organizzativa ed esercitando le funzioni, comprese quelle di proposta, attribuitegli dalle disposizioni vigenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei vincoli in materia di pubblico impiego.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che perseguono finalità diverse da quelle indicate all' articolo 1. Con uno o più decreti legislativi integrativi adottati ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono introdotte ulteriori disposizioni attuati ve dell'articolo 16 della citata legge con riferimento ai predetti contributi e interventi.

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Messaggio Da antonini Sab Mar 02, 2013 4:31 pm

CHE FACCIAMO SI FA IL RICORSO??? RAGAZZI DUE DOMANDE ERANO FUORI PROGRAMMA ... MI INFORMO PROX SETTIMANA DAL SINDACATO CGIL.CHI E' D'ACCORDO NEL CASO???? QUI TUTTI FANNO RICORSO E VINCONO I CONCORSI , IO E' DA OTTOBRE CHE SONO CHIUSA IN CASA PER STUDIARE...
IN BOCCA AL LUPO A TUTTI

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Messaggio Da marcomarchino Sab Mar 02, 2013 5:28 pm

esatto esatto!!!! quanto alla prima domanda sei sicura che bisognava inserire anche L'ue!? Cmq facciamo ricorso certo!

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Messaggio Da antonini Dom Mar 03, 2013 8:56 pm

ciao ! non lo so io ho inserito sia il finanziamento tramite le entrate tributarie tra cui imu e irap ondividuando che nel senso dell automomia i comuni attualmente hanno nelle loro casse tutta imu dela prima casa. l irap e poi altre forme di finanziamento tra cui appunto i fondi dall ue per rispetto del patto di stabilita che rientrano nelle entrate extratributarie se guardiamo un bilancio di un ente locale quale il comune ad esempio.tra le entrate extratributarie rientrano poi le risultanze di una gestione patrimoniale finanziaria e straordinaria. sinceramente ci ho inserito anche di piu di quello che chiedeva la traccia.se bocciano la mia significa che saremo segati in molti....senza parlare poi della relazione tra roi e roe hanno scritto di tutto.io ci ho fatto anche il grafico. mah !

antonini

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