graduatoria perdenti posto, infrmazione utile
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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graduatoria perdenti posto, infrmazione utile
salve a tutti, ho ricevuto oggi la tecnica della scuola e go trovato un quesito utile, di cui si era discusso tempo fa. lo copio qui
domanda:docente di ruolo della cdc A051, titolare in un liceo classico di un istituto che fa parte di un istituto superiore di cui fa parte anche un liceo; i 2 liceo hanno organici e graduatotie distinti. a marzo 2010 una collega A051 dello scientifico è stata dichiarata soprannumeraria e trasferita nel liceo classico. in organico di fatto (settembre 2010) a causa di una contrazione al classico, usp e ds hanno dichiarato la sottoscritta soprannumeraria, sostenendo che la collega si inserirebbe a pettine nelle graduat del classico perchè la domanda era condizionata. la spiegazione datami è corretta?
risposta: si è corretta. ai sensi dell'art 23 comma 11 CCNI 16/2/2010, i docenti entrati a far parte di una scuola (il liceo classico, neel suo caso), dall'1/9 precedente per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, vengono graduati insieme ai colleghi già titolari n quella scuola; quindi a pettine.
spero di essere stata utile
domanda:docente di ruolo della cdc A051, titolare in un liceo classico di un istituto che fa parte di un istituto superiore di cui fa parte anche un liceo; i 2 liceo hanno organici e graduatotie distinti. a marzo 2010 una collega A051 dello scientifico è stata dichiarata soprannumeraria e trasferita nel liceo classico. in organico di fatto (settembre 2010) a causa di una contrazione al classico, usp e ds hanno dichiarato la sottoscritta soprannumeraria, sostenendo che la collega si inserirebbe a pettine nelle graduat del classico perchè la domanda era condizionata. la spiegazione datami è corretta?
risposta: si è corretta. ai sensi dell'art 23 comma 11 CCNI 16/2/2010, i docenti entrati a far parte di una scuola (il liceo classico, neel suo caso), dall'1/9 precedente per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, vengono graduati insieme ai colleghi già titolari n quella scuola; quindi a pettine.
spero di essere stata utile
kiah- Messaggi : 676
Data d'iscrizione : 01.10.09
Re: graduatoria perdenti posto, infrmazione utile
Aggiungo anche:
111. Salve. Sono una docente di scuola secondaria.
-nel 2007/08 sono stata dichiarata soprannumeraria trasferita (corso serale) con domanda condizionata.
-nel 2008/09 sono stata trasferita (sul corso diurno) con domanda condizionata , ma soddisfatta non per la prima preferenza.
Ora desidero sapere se per l'individuazione dei soprannumerari per la mobilità 2009/2010 devo essere graduata con i docenti trasferiti a domanda volontaria oppure con i docenti che fanno parte dell'organico degli anni precedenti.
Grazie per la cortese e urgente risposta
Ai sensi della nota 5 della tabella di valutazione dei titoli, l’aver ottenuto, nel corso del quinquennio, il trasferimento per altre preferenze ( diversa della prima) non interrompe la continuità del servizio.
Ne consegue che la docente sarà graduata con i docenti che fanno parte dell’organico dagli anni precedenti
111. Salve. Sono una docente di scuola secondaria.
-nel 2007/08 sono stata dichiarata soprannumeraria trasferita (corso serale) con domanda condizionata.
-nel 2008/09 sono stata trasferita (sul corso diurno) con domanda condizionata , ma soddisfatta non per la prima preferenza.
Ora desidero sapere se per l'individuazione dei soprannumerari per la mobilità 2009/2010 devo essere graduata con i docenti trasferiti a domanda volontaria oppure con i docenti che fanno parte dell'organico degli anni precedenti.
Grazie per la cortese e urgente risposta
Ai sensi della nota 5 della tabella di valutazione dei titoli, l’aver ottenuto, nel corso del quinquennio, il trasferimento per altre preferenze ( diversa della prima) non interrompe la continuità del servizio.
Ne consegue che la docente sarà graduata con i docenti che fanno parte dell’organico dagli anni precedenti
E-TEC- Messaggi : 159
Data d'iscrizione : 23.01.11
Re: graduatoria perdenti posto, infrmazione utile
Nella sezione MOBILITA' del sito di Orizzonte scuola c'è una sentenza di un tribunale:
Il Tribunale di Rossano conferma quanto, da sempre, sostenuto dal SAB; i docenti o gli ATA trasferiti d'ufficio, nella nuova sede di arrivo, non devono essere inseriti in coda nelle graduatorie d'istituto, ma tra i titolari degli anni precedenti.
Il contratto nazionale integrativo del 16/2/2010 che ha regolamentato la mobilità del personale scolastico per l'a.s. 2010/11, stabilisce agli artt. 21, 23 e 48, rispettivamente docenti infanzia e primaria, media e superiore, personale ATA, i criteri da adottare per l'individuazione dei perdenti posto, in presenza di contrazioni d'organico che determinano situazioni di soprannumerarietà rispetto ai posti autorizzati.
In particolare la predetta normativa contrattuale, obbliga i dirigenti scolastici a formulare graduatorie interne d'istituto per individuare il perdente posto tenendo presente che, in fase di tale formulazione, a prescindere dal punteggio posseduto, deve essere considerato in soprannumero chi, dal precedente 1° settembre, è entrato a far parte dell'organico della scuola per aver presentato, volontariamente,
domanda di trasferimento.
Se poi da tale data siano entrati a far parte dell'organico più docenti o ATA, il dirigente deve valutare la posizione dei singoli; se fra questi vi sia qualcuno che ha ottenuto il trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata, perché proveniente da altra scuola come perdente posto nel precedente anno scolastico, questi, anche con punteggio inferiore, non deve essere considerato come ultimo arrivato, bensì inserito nella graduatoria alla pari di coloro già titolari negli anni precedenti in quella scuola.
Il perdente posto diventa chi ha ottenuto il trasferimento a domanda, anche se con maggior punteggio.
Nel merito, presso l'I.C. di San Giorgio Albanese, per l'a.s. 2009/10 venivano trasferiti più insegnati di scuola primaria, alcuni a domanda, altri d'ufficio con domanda condizionata perché perdenti posto nell'ex scuola di titolarità.
Per l'a.s. 2010/11, verificandosi in organico la contrazione di un posto, si rendeva necessario individuare il docente in soprannumero.
Nella prima fase, il dirigente scolastico, considerava soprannumeraria l'insegnante B.S. di Corigliano Calabro, con minor punteggio; avverso tale provvedimento, veniva presentato reclamo patrocinato dal SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola.
Al dirigente è stato argomentato che B.S. non doveva essere considerata ultima arrivata, poiché il suo trasferimento non era stato disposto a domanda volontaria, bensì d'ufficio con domanda condizionata, in quanto già perdente posto nella scuola di ex titolarità: l'I.C. di San Demetrio C.ne.
Alla luce della normativa contrattuale sopra richiamata, B.S. aveva diritto ad essere inserita in graduatoria come docente già titolare nella scuola (art. 21 c. 9 punto 2 del predetto contratto).
Il dirigente accoglieva il reclamo e individuava soprannumeraria altra insegnante trasferita a domanda; quest'ultima proponeva, a sua volta, ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Rossano, avverso il trasferimento consequenziale, chiamando in causa, come controinteressata B.S., difesa in giudizio dall'avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari.
Il Giudice, con ordinanza n. 2003, rigetta il ricorso, conferma la titolarità di B.S., il trasferimento della ricorrente e quanto sostenuto dal SAB rispetto alla normativa contrattuale richiamata.
F.to
Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB (Fed.ne Scuola.Base)
www.sindacatosab.it
Il Tribunale di Rossano conferma quanto, da sempre, sostenuto dal SAB; i docenti o gli ATA trasferiti d'ufficio, nella nuova sede di arrivo, non devono essere inseriti in coda nelle graduatorie d'istituto, ma tra i titolari degli anni precedenti.
Il contratto nazionale integrativo del 16/2/2010 che ha regolamentato la mobilità del personale scolastico per l'a.s. 2010/11, stabilisce agli artt. 21, 23 e 48, rispettivamente docenti infanzia e primaria, media e superiore, personale ATA, i criteri da adottare per l'individuazione dei perdenti posto, in presenza di contrazioni d'organico che determinano situazioni di soprannumerarietà rispetto ai posti autorizzati.
In particolare la predetta normativa contrattuale, obbliga i dirigenti scolastici a formulare graduatorie interne d'istituto per individuare il perdente posto tenendo presente che, in fase di tale formulazione, a prescindere dal punteggio posseduto, deve essere considerato in soprannumero chi, dal precedente 1° settembre, è entrato a far parte dell'organico della scuola per aver presentato, volontariamente,
domanda di trasferimento.
Se poi da tale data siano entrati a far parte dell'organico più docenti o ATA, il dirigente deve valutare la posizione dei singoli; se fra questi vi sia qualcuno che ha ottenuto il trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata, perché proveniente da altra scuola come perdente posto nel precedente anno scolastico, questi, anche con punteggio inferiore, non deve essere considerato come ultimo arrivato, bensì inserito nella graduatoria alla pari di coloro già titolari negli anni precedenti in quella scuola.
Il perdente posto diventa chi ha ottenuto il trasferimento a domanda, anche se con maggior punteggio.
Nel merito, presso l'I.C. di San Giorgio Albanese, per l'a.s. 2009/10 venivano trasferiti più insegnati di scuola primaria, alcuni a domanda, altri d'ufficio con domanda condizionata perché perdenti posto nell'ex scuola di titolarità.
Per l'a.s. 2010/11, verificandosi in organico la contrazione di un posto, si rendeva necessario individuare il docente in soprannumero.
Nella prima fase, il dirigente scolastico, considerava soprannumeraria l'insegnante B.S. di Corigliano Calabro, con minor punteggio; avverso tale provvedimento, veniva presentato reclamo patrocinato dal SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola.
Al dirigente è stato argomentato che B.S. non doveva essere considerata ultima arrivata, poiché il suo trasferimento non era stato disposto a domanda volontaria, bensì d'ufficio con domanda condizionata, in quanto già perdente posto nella scuola di ex titolarità: l'I.C. di San Demetrio C.ne.
Alla luce della normativa contrattuale sopra richiamata, B.S. aveva diritto ad essere inserita in graduatoria come docente già titolare nella scuola (art. 21 c. 9 punto 2 del predetto contratto).
Il dirigente accoglieva il reclamo e individuava soprannumeraria altra insegnante trasferita a domanda; quest'ultima proponeva, a sua volta, ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Rossano, avverso il trasferimento consequenziale, chiamando in causa, come controinteressata B.S., difesa in giudizio dall'avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari.
Il Giudice, con ordinanza n. 2003, rigetta il ricorso, conferma la titolarità di B.S., il trasferimento della ricorrente e quanto sostenuto dal SAB rispetto alla normativa contrattuale richiamata.
F.to
Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB (Fed.ne Scuola.Base)
www.sindacatosab.it
E-TEC- Messaggi : 159
Data d'iscrizione : 23.01.11
Re: graduatoria perdenti posto, infrmazione utile
questa normativa vale anche per un insegnante di sostegno che, perdente posto, chiede (con domanda condizionata)e ottiene il passaggio sul posto comune? grazie
sissica- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 22.10.11
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