Cara Giulia dubbio su coniuge militare.........
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Cara Giulia dubbio su coniuge militare.........
Cara Giulia,prima di tutto Buona Pasqua.
Sto compilando la domanda di trasferimento e ho un dubbio per il punto 33 della domanda di mobilità che dice:Il docente usufruisce della precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza(art.7 comma 1,punro VI contratto mobilità).
Cara Giulia,ora ti chiedo se devo barrare si o no ,in quanto mio marito fa parte delle forze dell'ordine ma è stato trasferito a domanda e non d'ufficio.
Cosa faccio? Ti ringrazio
nanetta- Messaggi : 1609
Data d'iscrizione : 01.06.11
Re: Cara Giulia dubbio su coniuge militare.........
buona Pasqua anche a te e grazie per gli auguri
la precedenza per coniuge di militare riguarda prima di tutto chi non è nel blocco, poi il trasferimento deve essere avvenuto d'ufficio
"In ordine all’istituto al ricongiungimento familiare in ambito militare la disciplina è dettata da due disposizioni legislative: l’art. 1 della Legge n. 100 del 1987 e l’art. 17 della Legge n. 266 del 1999. La prima delle due disposizioni, al comma 5, stabilisce che “il coniuge convivente del personale militare di cui al comma primo[1] che sia impiegato in una amministrazione statale ha diritto, all’atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina.” L’art. 17 della L. n. 266 del 1999 invece recita testualmente: “Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni[2]di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.” Queste disposizioni conferiscono al dipendente pubblico, coniuge del militare trasferito d’autorità, un vero e proprio diritto al ricongiungimento familiare che si realizza mediante trasferimento, comando o distacco dall’amministrazione di appartenenza."
http://www.avvocatomilitare.it/approfondimento/il-ricongiungimento-familiare-in-ambito-militare/3406
credo che non ci siano dubbi in merito
la precedenza per coniuge di militare riguarda prima di tutto chi non è nel blocco, poi il trasferimento deve essere avvenuto d'ufficio
"In ordine all’istituto al ricongiungimento familiare in ambito militare la disciplina è dettata da due disposizioni legislative: l’art. 1 della Legge n. 100 del 1987 e l’art. 17 della Legge n. 266 del 1999. La prima delle due disposizioni, al comma 5, stabilisce che “il coniuge convivente del personale militare di cui al comma primo[1] che sia impiegato in una amministrazione statale ha diritto, all’atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina.” L’art. 17 della L. n. 266 del 1999 invece recita testualmente: “Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni[2]di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.” Queste disposizioni conferiscono al dipendente pubblico, coniuge del militare trasferito d’autorità, un vero e proprio diritto al ricongiungimento familiare che si realizza mediante trasferimento, comando o distacco dall’amministrazione di appartenenza."
http://www.avvocatomilitare.it/approfondimento/il-ricongiungimento-familiare-in-ambito-militare/3406
credo che non ci siano dubbi in merito
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: Cara Giulia dubbio su coniuge militare.........
Cara Giulia grazie ora è tutto chiaro,posso fare solo il ricongiungimento al coniuge.
nanetta- Messaggi : 1609
Data d'iscrizione : 01.06.11
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: Cara Giulia dubbio su coniuge militare.........
Carissima Giulia...sono militare trasferito DI AUTORITÀ nel 2008 a Trieste. Mia moglie da concorsone 2012 assunta in ruolo dal settembre 2016 in Campania. Ha diritto alla precedenza per il ricongiungimento? Nonostante siano passati 8 anni
Oppure basta il fatto che a Trieste non ci sia andato
Di mia sponte?
Oppure basta il fatto che a Trieste non ci sia andato
Di mia sponte?
maritodidocente- Messaggi : 276
Data d'iscrizione : 30.06.15
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