esclusione graduatoria 104
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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esclusione graduatoria 104
Buonasera,
assisto mia mamma con 104, figlio unico referente.
Per essere escluso dalla graduatoria di istituto dei perdenti posto mia mamma deve essere CONVIVENTE con me o basta che abiti nello stesso comune o distretto in cui abito io?
IL CCNL parla di genitori, figli, sorelle o fratelli conviventi. il termine convivente è riferito a tutti i soggetti o solo a fratelli e sorelle?
Grazie
assisto mia mamma con 104, figlio unico referente.
Per essere escluso dalla graduatoria di istituto dei perdenti posto mia mamma deve essere CONVIVENTE con me o basta che abiti nello stesso comune o distretto in cui abito io?
IL CCNL parla di genitori, figli, sorelle o fratelli conviventi. il termine convivente è riferito a tutti i soggetti o solo a fratelli e sorelle?
Grazie
milano- Messaggi : 87
Data d'iscrizione : 26.08.11
Re: esclusione graduatoria 104
deve vivere nel comune di titolarità
la convivenza dei fratelli si può anche fermare alla stesso numero civico, ma non nello stesso appartamento
la convivenza dei fratelli si può anche fermare alla stesso numero civico, ma non nello stesso appartamento
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: esclusione graduatoria 104
Il requisito della convivenza non è necessario per l'esclusione dalla graduatoria dei soprannumerari, è necessario che la mamma sia residente nel comune o distretto subcomunale della scuola in cui sei titolare.
Oppure devi aver presentato domanda di trasferimento per il comune o distretto sub comunale di residenza dell'assistita.
Oppure devi aver presentato domanda di trasferimento per il comune o distretto sub comunale di residenza dell'assistita.
flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
Re: esclusione graduatoria 104
grazie per le risposte.
purtroppo la segreteria della mia scuola sostiene che mia madre debba vivere sotto il mio stesso tetto.
il riferimento normativo è solo il ccnl o c'è qualche circolare o sentenza che voi sappiate?
purtroppo la segreteria della mia scuola sostiene che mia madre debba vivere sotto il mio stesso tetto.
il riferimento normativo è solo il ccnl o c'è qualche circolare o sentenza che voi sappiate?
milano- Messaggi : 87
Data d'iscrizione : 26.08.11
Re: esclusione graduatoria 104
Non capisco come la segreteria possa non tener conto quanto previsto dal CCNI Mobilità, che all'art 7 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO che indica al
comma 2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.
"b. L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V (assistenza a persona disabile con connotazione di gravità) si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2013/2014, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili.
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito."
vedi anche su OS
http://www.orizzontescuola.it/speciali/mobilit-201314-graduatoria-interna-istituto-lindividuazione-dei-perdenti-posto-chi-escluso
Ricorda inoltre alla segreteria che il requisito della convivenza (intesa come domicilio allo stesso nr civico ma non necessariamente allo stesso interno) è condizione necessaria per usufruire del congedo biennale per assistenza a persona disabile.
comma 2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.
"b. L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V (assistenza a persona disabile con connotazione di gravità) si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2013/2014, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili.
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito."
vedi anche su OS
http://www.orizzontescuola.it/speciali/mobilit-201314-graduatoria-interna-istituto-lindividuazione-dei-perdenti-posto-chi-escluso
Ricorda inoltre alla segreteria che il requisito della convivenza (intesa come domicilio allo stesso nr civico ma non necessariamente allo stesso interno) è condizione necessaria per usufruire del congedo biennale per assistenza a persona disabile.
flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
Re: esclusione graduatoria 104
perchè in segreteria intendono l'articolo seguente col termine convivente riferito a tutti i soggetti e non solo a sorella o fratello.
....Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio referente unico che presta assistenza alle condizioni previste nel precedente punto V), al fratello o sorella convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di disabilità;
Avevo chiesto anche alla CGIL e mi avevano detto che la segreteria ha ragione in forza di sentenze della corte costituzionale.
vi risulta?
....Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio referente unico che presta assistenza alle condizioni previste nel precedente punto V), al fratello o sorella convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di disabilità;
Avevo chiesto anche alla CGIL e mi avevano detto che la segreteria ha ragione in forza di sentenze della corte costituzionale.
vi risulta?
milano- Messaggi : 87
Data d'iscrizione : 26.08.11
Re: esclusione graduatoria 104
A mio parere l'aggettivazione "convivente" riguarda solo fratello e sorella.
Non sono a conoscenza di sentenze della corte costituzionale in merito.
Non sono a conoscenza di sentenze della corte costituzionale in merito.
flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
Re: esclusione graduatoria 104
Grazie, la penso come te.
milano- Messaggi : 87
Data d'iscrizione : 26.08.11
Re: esclusione graduatoria 104
Anche io so che non c'è obbligo di convivenza. Solo nel caso in cui chi si dichiara referente unico, non presentando la dichiarazione di impedimento all’assistenza dei fratelli/sorelle, deve essere obbligatoriamente convivente con l'assistito, ma solo in questo caso.
Il concetto di convivenza ha generato molte discussioni che hanno portato il Ministero ad un chiarimento con la nota (8) all’art. 7 del C.C.N.I.: ”Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo – stesso numero civico anche se interni diversi" (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. n. 3884).”
Il concetto di convivenza ha generato molte discussioni che hanno portato il Ministero ad un chiarimento con la nota (8) all’art. 7 del C.C.N.I.: ”Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo – stesso numero civico anche se interni diversi" (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. n. 3884).”
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
Re: esclusione graduatoria 104
MOBILITA’ LEGGE 104
Sono una docente di istituto superiore, liceo scientifico, classe di concorso A025.
Per usufruire delle agevolazioni in merito all’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto, oltre al possesso delle certificazioni definitive di riconoscimento dell’Handicap di cui alla legge 104, volevo informazioni circa la residenza del figlio per l’assistenza al genitore ai fini della esclusione delle citata graduatoria. Se questa residenza deve essere nello stesso comune e se deve essere anche allo stesso indirizzo con lo stesso numero civico. Se non vi è il possesso della certificazione comprovante la residenza è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con il quale il beneficiario attesta di ESSERE DOMICILIATO e non residente presso l’assistito. Quanto tempo prima della scadenza dei termini di presentazione della domanda di trasferimento deve essere consolidata l’ effettiva residenza con certificazione rilasciata dall’ufficio anagrafe del comune.
Nel caso di specie l’assistito è residente nel comune ove è ubicata la scuola di servizio del docente, mentre lo stesso docente risiede in comune diverso. Lo stesso docente ha dichiarato di domiciliare e non risiedere, presso la residenza del genitore di cui alla legge 104. Il docente avrebbe dovuto invece possedere la RESIDENZA. E se cosi fosse quale articolo di legge lo prescrive.
Resto in attesa e ringrazio. SI PREGA DI RISPONDERE CON UNA CERTA URGENZA. GRAZIE PINO
Sono una docente di istituto superiore, liceo scientifico, classe di concorso A025.
Per usufruire delle agevolazioni in merito all’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto, oltre al possesso delle certificazioni definitive di riconoscimento dell’Handicap di cui alla legge 104, volevo informazioni circa la residenza del figlio per l’assistenza al genitore ai fini della esclusione delle citata graduatoria. Se questa residenza deve essere nello stesso comune e se deve essere anche allo stesso indirizzo con lo stesso numero civico. Se non vi è il possesso della certificazione comprovante la residenza è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con il quale il beneficiario attesta di ESSERE DOMICILIATO e non residente presso l’assistito. Quanto tempo prima della scadenza dei termini di presentazione della domanda di trasferimento deve essere consolidata l’ effettiva residenza con certificazione rilasciata dall’ufficio anagrafe del comune.
Nel caso di specie l’assistito è residente nel comune ove è ubicata la scuola di servizio del docente, mentre lo stesso docente risiede in comune diverso. Lo stesso docente ha dichiarato di domiciliare e non risiedere, presso la residenza del genitore di cui alla legge 104. Il docente avrebbe dovuto invece possedere la RESIDENZA. E se cosi fosse quale articolo di legge lo prescrive.
Resto in attesa e ringrazio. SI PREGA DI RISPONDERE CON UNA CERTA URGENZA. GRAZIE PINO
pino.veltri- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 17.04.13
Età : 67
Località : pompei
Re: esclusione graduatoria 104
Molti miei colleghi sono esclusi dalla graduatoria d'istituto per 104 assisenza genitore e hanno comune di residenza diversa da quella dell'assistito. Possono essere esclusi dalla graduatoria anche se il comune di residenza dell'assistito non coincide con il comune di titolarità, ma il docente ha presentato domanda di trasferimento per comune residenza assistito.
Non c'è obbligo di convivenza e neanche quello di risiedere nello stesso comune, sia per graduatoria interna che per domanda trasferimento
Non c'è obbligo di convivenza e neanche quello di risiedere nello stesso comune, sia per graduatoria interna che per domanda trasferimento
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
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