Ammissione all'esame conclusivo: Collegio Docenti limita il CdC
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Ammissione all'esame conclusivo: Collegio Docenti limita il CdC
Con il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 n. 122, due articoli descrivevano le modalità con cui gli studenti passavano alla classe successiva -fino alla quarta superiore- cioè
Art. 4.
Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
oppure all'esame conclusivo
Art. 6.
Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione
1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.
Due articoli che chiaramente intervengono su due aspetti della valutazione in due situaizoni ritenute differenti. Altrimenti l'articolo sarebbe stato uno solo, senza differenziare.
Nel primo compare il CdC che si esprime a maggioranza, inserendo nel verbale le proprie motivazioni. del famoso e stra-utilizzato "Voto di Consiglio" -tanto caro a chi vuol sbrigarsi velocemente- non ve ne è traccia.
Nel secondo, per l'ammissione all'esame di stato, non viene tirato in ballo il CdC. Il CdC interviene SOLO per l'attribuzione del credito -altro espediente per gonfiare il voto dell'esame di stato- cioè il comma 3 dell'art. 6
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalita' previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonche' gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico.
Quest'anno scolastico, il 2012/2013, prevede un cambio di marcia: l'Ordinanza Ministeriale n.13 del 2013 prot. 332, visti tutti gli articoli di legge come nel dpr 122/2009, ha ribaltato le conclusioni:
ART. 2
CANDIDATI INTERNI
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l‘ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122);
introducendo al comma 2 dello stesso articolo 2
2. Premesso che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art.1, comma 2 del D.P.R. n.122/2009), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell’art.79, comma 4 del R.D. 4-5-1925,n.653 e dell’art.37, comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, n.297
N.d.r il Presidente è il Ds che decide in primis, invece che limitarsi a presiedere a lasciar lavorare il CdC. Se contravvieni al suo pensiero, scatta la minaccia di insubordinazione. Insubordinazione è la parola moderna per non far sparire competamente il vecchio, ma non superato, termine di schiavitù.
Il regalo o la frittata, che dir si voglia, è deleterio. La maglia dell'ammissione è ulteriormente allargata. Qualche aspetto.
1) Uno studente può esimersi dallo studiare diligentemente almeno una materiadi studio -che è poi sempre quella in cui è sempre stato claudicante negli anni precedenti e sanato dal CdC a maggioranza ...- come sta succedendo quest'anno;"tanto si va a maggioranza", "vuoi che per una materia non mi ammettono?". La cosa buffa è che nonsi tratta di avere un 4, ma che consegna ripetutamente le prove scritte in bianco!
2) "Ah, avete la materia del Prof. .... insufficiente? ... Non preoccupatevi, tanto per una materia non si ferma nessuno" (qui collegatevi alle imminenti disposizioni del Collegio Docenti riportate più avanti), "Per Voto di Consiglio il 4 diventa sei!" e il Prof. "incriminato" viene by-passato. Questo comportamento alle spalle dei cosiddetti colleghi snatura la professionalità dello stesso, la difficoltà di rapporto con gli studenti, la sua autorevolezza nel riversare i contenuti e richiederne la verifica delle abilità e competenze agli studenti ... tanto questi sono stati abilitati a passarci sopra.
3) Il superamento dell'esame di stato con regole diverse di anno in anno non permette di confrontare le valutazioni ottenute all'esame di stato dagli studenti nei vari anni.
Come sveltire le operazioni di valutazioni del CdC? Semplice: si fa intervenire il Collegio docenti che mette a votazione le modalità con cui il CdC valuterà, o meglio dovrà valutare, gli studenti per il passaggio alla classe successiva o all'esame di stato. Esempio -già visto in alcuni istituti- se uno studente avrà avuto un voto complessivo di media compreso tra -1 e -4 rispetto alla media del 6, costui verrà ammesso alla classe successiva o esame di stato "automaticamente" senza che il CdC "perda tempo" a vagliare ogni situazione; quindi se vi sono due materie insufficienti, una con il 5 e una con il 4, subentra il Voto di Consiglio "et voilà" lo studente eccolo là promosso.
Non dobbiamo essere cattivi e mal-pensanti: questo escamotage permette di avere una regola per tutti, così da evitare che due eventuali studenti nelle stesse condizioni valutative possano essere discriminati e valutati differentemente, uno promosso e l'altro bocciato. Infatti:
Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire
per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare
omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli
consigli di classe
In realtà, non vi sarà nessuna votazione a maggioranza, ammessa quest'anno dalla OM 13/2013, e l'insufficienza più o meno grave sanata con il 6 proprio come stabilisce Gentile dal secolo scorso.....ma perché mettere 6 politicamente e non lasciare l'insufficienza ai posteri? Tanto oggi ai 6 non ci crede più nessuno come voto che indica la padronanza sufficiente della materia. E poi, in fin dei conti, seun studente mastica male la lingua straniera tanto da avere 2 e 3 ma ha il suo 7 o 8 in matematica, il 7 in italiano e 7 e 8 nelle materiedi indirizzo, forse l'eventuale realtà lavorativa si preoccupa del 2 in lingua straniera? Una voltaassunto, gli farà fare dei corsi di lingua straniera nel caso dovesse avere contatti con aziende/uffici non italiani.
Ma l'ordinanza ministeriale non sta un gradino sotto alla legge, secondo le fonti del diritto? Dall'autonomia scolastica in poi, le OM danno chiarimenti e possibili interpretazioni sulle leggi in materia scolastica, ma possono essere seguite o anche no: c'è il DS e non un Preside.
Se la 122/2009 è ancora vigente, una OM può mai andare in un'altra direzione?
Oltretutto.
Il D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, (http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html) richiamato da questa OM 13/2013, tratta all'art. 37 comma 3 delle
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
CAPO II - Organi collegiali a livello distrettuale
CAPO III - Organi collegiali a livello provinciale
CAPO IV - Organi collegiali a livello nazionale
CAPO V - Autonomia amministrativa e vigilanza
CAPO VI - Norme comuni
Art. 37 - Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni
1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
Questo tipo di deliberazioni non appartengono al CdC (comma 2).
Art. 4.
Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
oppure all'esame conclusivo
Art. 6.
Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione
1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.
Due articoli che chiaramente intervengono su due aspetti della valutazione in due situaizoni ritenute differenti. Altrimenti l'articolo sarebbe stato uno solo, senza differenziare.
Nel primo compare il CdC che si esprime a maggioranza, inserendo nel verbale le proprie motivazioni. del famoso e stra-utilizzato "Voto di Consiglio" -tanto caro a chi vuol sbrigarsi velocemente- non ve ne è traccia.
Nel secondo, per l'ammissione all'esame di stato, non viene tirato in ballo il CdC. Il CdC interviene SOLO per l'attribuzione del credito -altro espediente per gonfiare il voto dell'esame di stato- cioè il comma 3 dell'art. 6
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalita' previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonche' gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico.
Quest'anno scolastico, il 2012/2013, prevede un cambio di marcia: l'Ordinanza Ministeriale n.13 del 2013 prot. 332, visti tutti gli articoli di legge come nel dpr 122/2009, ha ribaltato le conclusioni:
ART. 2
CANDIDATI INTERNI
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l‘ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122);
introducendo al comma 2 dello stesso articolo 2
2. Premesso che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art.1, comma 2 del D.P.R. n.122/2009), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell’art.79, comma 4 del R.D. 4-5-1925,n.653 e dell’art.37, comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, n.297
N.d.r il Presidente è il Ds che decide in primis, invece che limitarsi a presiedere a lasciar lavorare il CdC. Se contravvieni al suo pensiero, scatta la minaccia di insubordinazione. Insubordinazione è la parola moderna per non far sparire competamente il vecchio, ma non superato, termine di schiavitù.
Il regalo o la frittata, che dir si voglia, è deleterio. La maglia dell'ammissione è ulteriormente allargata. Qualche aspetto.
1) Uno studente può esimersi dallo studiare diligentemente almeno una materiadi studio -che è poi sempre quella in cui è sempre stato claudicante negli anni precedenti e sanato dal CdC a maggioranza ...- come sta succedendo quest'anno;"tanto si va a maggioranza", "vuoi che per una materia non mi ammettono?". La cosa buffa è che nonsi tratta di avere un 4, ma che consegna ripetutamente le prove scritte in bianco!
2) "Ah, avete la materia del Prof. .... insufficiente? ... Non preoccupatevi, tanto per una materia non si ferma nessuno" (qui collegatevi alle imminenti disposizioni del Collegio Docenti riportate più avanti), "Per Voto di Consiglio il 4 diventa sei!" e il Prof. "incriminato" viene by-passato. Questo comportamento alle spalle dei cosiddetti colleghi snatura la professionalità dello stesso, la difficoltà di rapporto con gli studenti, la sua autorevolezza nel riversare i contenuti e richiederne la verifica delle abilità e competenze agli studenti ... tanto questi sono stati abilitati a passarci sopra.
3) Il superamento dell'esame di stato con regole diverse di anno in anno non permette di confrontare le valutazioni ottenute all'esame di stato dagli studenti nei vari anni.
Come sveltire le operazioni di valutazioni del CdC? Semplice: si fa intervenire il Collegio docenti che mette a votazione le modalità con cui il CdC valuterà, o meglio dovrà valutare, gli studenti per il passaggio alla classe successiva o all'esame di stato. Esempio -già visto in alcuni istituti- se uno studente avrà avuto un voto complessivo di media compreso tra -1 e -4 rispetto alla media del 6, costui verrà ammesso alla classe successiva o esame di stato "automaticamente" senza che il CdC "perda tempo" a vagliare ogni situazione; quindi se vi sono due materie insufficienti, una con il 5 e una con il 4, subentra il Voto di Consiglio "et voilà" lo studente eccolo là promosso.
Non dobbiamo essere cattivi e mal-pensanti: questo escamotage permette di avere una regola per tutti, così da evitare che due eventuali studenti nelle stesse condizioni valutative possano essere discriminati e valutati differentemente, uno promosso e l'altro bocciato. Infatti:
Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire
per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare
omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli
consigli di classe
In realtà, non vi sarà nessuna votazione a maggioranza, ammessa quest'anno dalla OM 13/2013, e l'insufficienza più o meno grave sanata con il 6 proprio come stabilisce Gentile dal secolo scorso.....ma perché mettere 6 politicamente e non lasciare l'insufficienza ai posteri? Tanto oggi ai 6 non ci crede più nessuno come voto che indica la padronanza sufficiente della materia. E poi, in fin dei conti, seun studente mastica male la lingua straniera tanto da avere 2 e 3 ma ha il suo 7 o 8 in matematica, il 7 in italiano e 7 e 8 nelle materiedi indirizzo, forse l'eventuale realtà lavorativa si preoccupa del 2 in lingua straniera? Una voltaassunto, gli farà fare dei corsi di lingua straniera nel caso dovesse avere contatti con aziende/uffici non italiani.
Ma l'ordinanza ministeriale non sta un gradino sotto alla legge, secondo le fonti del diritto? Dall'autonomia scolastica in poi, le OM danno chiarimenti e possibili interpretazioni sulle leggi in materia scolastica, ma possono essere seguite o anche no: c'è il DS e non un Preside.
Se la 122/2009 è ancora vigente, una OM può mai andare in un'altra direzione?
Oltretutto.
Il D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, (http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html) richiamato da questa OM 13/2013, tratta all'art. 37 comma 3 delle
PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto
Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
CAPO II - Organi collegiali a livello distrettuale
CAPO III - Organi collegiali a livello provinciale
CAPO IV - Organi collegiali a livello nazionale
CAPO V - Autonomia amministrativa e vigilanza
CAPO VI - Norme comuni
Art. 37 - Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni
1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
Questo tipo di deliberazioni non appartengono al CdC (comma 2).
sperso- Messaggi : 145
Data d'iscrizione : 19.10.12
Tabella numerica elaborata
e da ricordare a mente!
Di fatto contravvenendo alle competenze date al Collegio dei Docenti (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ) è apparsa, a tabellone, una nutrita tabella di casi particolari di numeri di sufficienze e insufficienze coni quali il CdC dovrà confrontarsi in sede di scrutinio finale ed esami di stato.
Ipse dixit: "In pratica, analizzando le situazioni di profitto degli studenti il CdC avrà "meno lavoro" e possibilità di sbagliare!! Si saprà quando gli studenti nelle medesime situazioni di voto -non importa se materie di indirizzo o meno- -non importa sevengono meno gli aspetti sociali e formaivi del ragazzo- saranno bocciati, rimandati o promossi."
Ma scherziamo? Che cosa ci vado a fare in classe? Uno studente può anche decidere di non studiarsi una materia, tanto ...
S.O.S.
E catastrofe per l'ammissione agli esami di stato. I 4 che diventano 6, i 3 (compiti in classe consegnati in bianco nel II quadrimestre) che diventano 6 grazie alla maggioranza....
1) Secondo la OM 13/2013 c'è la votazione a maggioranza: i nomi dei contrari e favorevoli vanno scritti nel verbale?
2) Si possono far riportare nel verbale le osservazioni negative sul profitto dello studente per una data materia?
Di fatto contravvenendo alle competenze date al Collegio dei Docenti (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ) è apparsa, a tabellone, una nutrita tabella di casi particolari di numeri di sufficienze e insufficienze coni quali il CdC dovrà confrontarsi in sede di scrutinio finale ed esami di stato.
Ipse dixit: "In pratica, analizzando le situazioni di profitto degli studenti il CdC avrà "meno lavoro" e possibilità di sbagliare!! Si saprà quando gli studenti nelle medesime situazioni di voto -non importa se materie di indirizzo o meno- -non importa sevengono meno gli aspetti sociali e formaivi del ragazzo- saranno bocciati, rimandati o promossi."
Ma scherziamo? Che cosa ci vado a fare in classe? Uno studente può anche decidere di non studiarsi una materia, tanto ...
S.O.S.
E catastrofe per l'ammissione agli esami di stato. I 4 che diventano 6, i 3 (compiti in classe consegnati in bianco nel II quadrimestre) che diventano 6 grazie alla maggioranza....
1) Secondo la OM 13/2013 c'è la votazione a maggioranza: i nomi dei contrari e favorevoli vanno scritti nel verbale?
2) Si possono far riportare nel verbale le osservazioni negative sul profitto dello studente per una data materia?
sperso- Messaggi : 145
Data d'iscrizione : 19.10.12
Re: Ammissione all'esame conclusivo: Collegio Docenti limita il CdC
sperso ha scritto:
Al link Guida agi scrutini si riporta che
Il DPR 122/2009 agli articoli 2 e 4 confermano che la competenza in materia di valutazione è del consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato “con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.
ma come sopra da me riportato per gli scrutini occorre riferirsi all'art.6, non all'art.4. Il legislatore ha posto questa differenza! Cioè
oppure all'esame conclusivo
Art. 6.
Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione
1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.
ove è assente il termine "Consiglio di Classe".
Quest'anno l'Ordinanza Ministeriale 13/2013 dice il contrario:
introducendo al comma 2 dello stesso articolo 2
2. Premesso che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art.1, comma 2 del D.P.R. n.122/2009), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell’art.79, comma 4 del R.D. 4-5-1925,n.653 e dell’art.37, comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, n.297
L'O.M. deve allinearsi alla legge (122/2009), o no?
Caos nella Scuola, nemmeno l'organzizzazione giuridica funziona!
sperso- Messaggi : 145
Data d'iscrizione : 19.10.12
Re: Ammissione all'esame conclusivo: Collegio Docenti limita il CdC
Nessuna contraddizione o omissione della legge.
Quando infatti si parla di valutazione, come fa per esempio per la scuola di II grado il dpr 122/09 all'art. 4, comma 1, ci si riferisce sempre a "periodica e finale", senza omettere nessuna classe.
Infatti la valutazione finale riguarda anche l'ammissione all'Esame di Stato.
Quindi, o ammissione alla classe successiva o all'esame la competenza è sempre di competenza del consiglio di classe con decisioni assunte a maggioranza.
Non c'è nessuna differenza.
E' ovvio che poi il dpr approfondisce con un paragrafo a parte l'ammissione all'esame, ma ciò non vuo dire che nell'ammissione all'esame il consiglio di classe si possa comportare diversamente che nello scrutinio di una classe non terminale.
Ciò non si evince da nessuna parte.
E' stato infatti sempre così e l'Ordinanza non fa che riportare le leggi che lo dicono.
Quando infatti si parla di valutazione, come fa per esempio per la scuola di II grado il dpr 122/09 all'art. 4, comma 1, ci si riferisce sempre a "periodica e finale", senza omettere nessuna classe.
Infatti la valutazione finale riguarda anche l'ammissione all'Esame di Stato.
Quindi, o ammissione alla classe successiva o all'esame la competenza è sempre di competenza del consiglio di classe con decisioni assunte a maggioranza.
Non c'è nessuna differenza.
E' ovvio che poi il dpr approfondisce con un paragrafo a parte l'ammissione all'esame, ma ciò non vuo dire che nell'ammissione all'esame il consiglio di classe si possa comportare diversamente che nello scrutinio di una classe non terminale.
Ciò non si evince da nessuna parte.
E' stato infatti sempre così e l'Ordinanza non fa che riportare le leggi che lo dicono.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Ammissione all'esame conclusivo: Collegio Docenti limita il CdC
Quindi, l'art.6 della 122/2009 è un refuso tecnico.
Così come un refuso -mai corretto- l'assenza del termine "Consiglio di Classe" nell'art.6.
Refuso anche la comparsa del temine "esame di stato" nell'art. 6, termine "esamedi stato" che è assente nell'art. 4.
Così come un refuso -mai corretto- l'assenza del termine "Consiglio di Classe" nell'art.6.
Refuso anche la comparsa del temine "esame di stato" nell'art. 6, termine "esamedi stato" che è assente nell'art. 4.
sperso- Messaggi : 145
Data d'iscrizione : 19.10.12
Re: Ammissione all'esame conclusivo: Collegio Docenti limita il CdC
Nessun refuso. Anche perché la norma non dice che per l'ammissione agli esami il voto di consiglio non vale. Quello che l'o.m. richiama è un concetto proprio della valutazione che riguarda tutta la scuola secondaria. La "valutazione" si applica per l'ammissione a qualsiasi classe compresi quindi gli esami.
La norma dove ha voluto dire cose diverse l'ha fatto, infatti nella scuola primaria si valuta all'unanimità e non per maggioranza.
Ti faccio inoltre notare che mentre la legge 169/08 per il I grado all'art 3/3 afferma: "Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline."
Il DPR 122/09 nella parte relativa all'esame di stato I grado non dice che la decisione è assunta a maggioranza, eppure è l' "applicazione" della legge inoltre richiamata nello stesso DPR.
Dal momento che non lo dice dobbiamo pensare che la decisione non è a maggioranza?
Ovviamente no.
E la stessa cosa vale per il II grado.
Quando si parla di "valutazione" a maggioranza è sepre riferita in generale, nel senso che qualsiasi decisione deve essere assunta così, e questo vale anche per gli esami.
Ti ricordo a tal proposito che l'O.M. 90/2001 all'art. 13/4 relativo agli scrutini di II grado:
"Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell’art.78 e dell'art.79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art.2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049..." senza nessuna differenza tra classi terminali e non.
Quindi il problema non c'è.
La norma dove ha voluto dire cose diverse l'ha fatto, infatti nella scuola primaria si valuta all'unanimità e non per maggioranza.
Ti faccio inoltre notare che mentre la legge 169/08 per il I grado all'art 3/3 afferma: "Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline."
Il DPR 122/09 nella parte relativa all'esame di stato I grado non dice che la decisione è assunta a maggioranza, eppure è l' "applicazione" della legge inoltre richiamata nello stesso DPR.
Dal momento che non lo dice dobbiamo pensare che la decisione non è a maggioranza?
Ovviamente no.
E la stessa cosa vale per il II grado.
Quando si parla di "valutazione" a maggioranza è sepre riferita in generale, nel senso che qualsiasi decisione deve essere assunta così, e questo vale anche per gli esami.
Ti ricordo a tal proposito che l'O.M. 90/2001 all'art. 13/4 relativo agli scrutini di II grado:
"Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell’art.78 e dell'art.79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art.2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049..." senza nessuna differenza tra classi terminali e non.
Quindi il problema non c'è.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Ammissione all'esame conclusivo: Collegio Docenti limita il CdC
E' una conseguenza solo soggettiva.Paolo1974 ha scritto:... compresi quindi gli esami.
Basta pensare a quel Ministro, dal quale nacque la 122/2009, per il quale era sufficiente una sola sufficienza per essere non ammessi all'esame di stato ... ragion per cui l'esistenza dei due articoli è coerente con quel pensiero. Giusto o sbagliato che fosse ...
Scuola primaria a parte, l'Om 13/2013 aggiunge, non ribadisce. A mio avviso. E a mesta bene il voto a maggioranza, posso essere più oggettivo nella valutazione, non precoccupandomi di studenti lavativi che su queste basi non studiano affatto una materia tanto sanno che verranno ammessi a maggioranza, non si boccia per una materia....il conforto viene da quanto ho saputo da un/una mio/a collega ove il DS propone una griglia per l'ammissione, sospensione e bocciatura in barba all'autonomia valutativa di ogni singolo docente.Paolo1974 ha scritto:La norma dove ha voluto dire cose diverse l'ha fatto, infatti nella scuola primaria si valuta all'unanimità e non per maggioranza.
sperso- Messaggi : 145
Data d'iscrizione : 19.10.12
Re: Ammissione all'esame conclusivo: Collegio Docenti limita il CdC
Ho letto da qualche parte in Orizzontescuola che nel verbale di ammissione all'esame di stato vadano scritti i nomi dei docenti a favore e contro l'ammissione. Vero?Paolo1974 ha scritto:
La norma dove ha voluto dire cose diverse l'ha fatto, infatti nella scuola primaria si valuta all'unanimità e non per maggioranza.
Se è vero (dove lo leggo?) come dovrei comportarmi se nel verbale scriveranno solo "per voto di consiglio"?
Mi è già capitato quattro anni fa che un quattro diventasse sei solo per il fatto che il Collegio dei Docenti di questa scuola desse la facoltà al CdCdi avere duevoti da aggiungere alle insufficienze. Esempio, due cinque diventano due sei, un quattro diventa sei ... dal titolo "per voto di consiglio".
sperso- Messaggi : 145
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Re: Ammissione all'esame conclusivo: Collegio Docenti limita il CdC
sperso ha scritto:E' una conseguenza solo soggettiva.Paolo1974 ha scritto:... compresi quindi gli esami.
Basta pensare a quel Ministro, dal quale nacque la 122/2009, per il quale era sufficiente una sola sufficienza per essere non ammessi all'esame di stato ... ragion per cui l'esistenza dei due articoli è coerente con quel pensiero. Giusto o sbagliato che fosse ...Scuola primaria a parte, l'Om 13/2013 aggiunge, non ribadisce. A mio avviso. E a mesta bene il voto a maggioranza, posso essere più oggettivo nella valutazione, non precoccupandomi di studenti lavativi che su queste basi non studiano affatto una materia tanto sanno che verranno ammessi a maggioranza, non si boccia per una materia....il conforto viene da quanto ho saputo da un/una mio/a collega ove il DS propone una griglia per l'ammissione, sospensione e bocciatura in barba all'autonomia valutativa di ogni singolo docente.Paolo1974 ha scritto:La norma dove ha voluto dire cose diverse l'ha fatto, infatti nella scuola primaria si valuta all'unanimità e non per maggioranza.
Ma parliamo di norma o di ciò che invece succede nelle scuole o se siamo o no d'accordo sul voto a maggioranza?
Parlando di norma sei fuori strada, anche perché non vorrai mica pensare che la legge 169/08 per il I grado dice che l'ammissione all'esame di stato è a maggioranza e ciò non può invece essere per il II grdo perché il DPR, nondicendolo nel paragrafo dell'esame di stato, l'ha escluso categoricamente. E quale sarebbe ilmotivo perché all'esami di stato I grado sì e al II grado no?
Prova infatti ne è l'o.m.
Il tuo ragionamento normativo non regge.
Se poi vogliamo parlare dell'opportunità o meno del voto a maggioranza o di quei Dirigenti che fanno in tuti i modi per non applicarlo, e qui non c'è differrenza di grado, allora è un altro discorso.
Paolo1974- Moderatore
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Re: Ammissione all'esame conclusivo: Collegio Docenti limita il CdC
E' tutto il quibus che non va. Saremo d'accordo che vi èun vuoto normativo? Che si sono fatte le cose alla carlona e tocca ai docenti mettere a posto? Quello che deve succedere nelle scuole deve provenire dalle regole di legge e norme.Paolo1974 ha scritto:
Ma parliamo di norma o di ciò che invece succede nelle scuole o se siamo o no d'accordo sul voto a maggioranza?
Ecco perché ne parliamo insieme in un forum. Forse abbiamo ampliato l'argomento.
Perché se vale per il I grado deve valere per il II? Tanto valeva nella legge unificare sotto un unico Titolo.Paolo1974 ha scritto:
Parlando di norma sei fuori strada, anche perché non vorrai mica pensare che la legge 169/08 per il I grado dice che l'ammissione all'esame di stato è a maggioranza e ciò non può invece essere per il II grdo perché il DPR, nondicendolo nel paragrafo dell'esame di stato, l'ha escluso categoricamente. E quale sarebbe ilmotivo perché all'esami di stato I grado sì e al II grado no?
Quindi la 168/2008 e la 122/2009 dicono due cose diverse. Perché appellarsi alla 2008 anziché alla più recente? Tutt'e due sono in vigore. Quale usare? La piùcomoda ai nostripunti di vista? Ma siamo tanti e con pensieri diversi...
Ai DS fa comodo il voto a maggioranza, ne passano di più. Ai DS fa comodo "comandare" invece di dare un servizio (più si sale in gerarchia più deve aumentare la disponibilità per gli altri ovvero "gestire" o "dirigere", n.d.r.); e ai ragazzi pure, visto che anche con una sola materia di tre, due o quattro si passa. Per questo motivo a me va bene il voto a maggioranza, a patto che si scriva nel verbalePaolo1974 ha scritto:
Se poi vogliamo parlare dell'opportunità o meno del voto a maggioranza o di quei Dirigenti che fanno in tuti i modi per non applicarlo, e qui non c'è differrenza di grado, allora è un altro discorso.
E' tutto che traballa, norma, voto a maggioranza, precari ....
sperso- Messaggi : 145
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Re: Ammissione all'esame conclusivo: Collegio Docenti limita il CdC
sperso ha scritto:E' tutto il quibus che non va. Saremo d'accordo che vi èun vuoto normativo? Che si sono fatte le cose alla carlona e tocca ai docenti mettere a posto? Quello che deve succedere nelle scuole deve provenire dalle regole di legge e norme.Paolo1974 ha scritto:
Ma parliamo di norma o di ciò che invece succede nelle scuole o se siamo o no d'accordo sul voto a maggioranza?
Ecco perché ne parliamo insieme in un forum. Forse abbiamo ampliato l'argomento.Perché se vale per il I grado deve valere per il II? Tanto valeva nella legge unificare sotto un unico Titolo.Paolo1974 ha scritto:
Parlando di norma sei fuori strada, anche perché non vorrai mica pensare che la legge 169/08 per il I grado dice che l'ammissione all'esame di stato è a maggioranza e ciò non può invece essere per il II grdo perché il DPR, nondicendolo nel paragrafo dell'esame di stato, l'ha escluso categoricamente. E quale sarebbe ilmotivo perché all'esami di stato I grado sì e al II grado no?
Quindi la 168/2008 e la 122/2009 dicono due cose diverse. Perché appellarsi alla 2008 anziché alla più recente? Tutt'e due sono in vigore. Quale usare? La piùcomoda ai nostripunti di vista? Ma siamo tanti e con pensieri diversi...Ai DS fa comodo il voto a maggioranza, ne passano di più. Ai DS fa comodo "comandare" invece di dare un servizio (più si sale in gerarchia più deve aumentare la disponibilità per gli altri ovvero "gestire" o "dirigere", n.d.r.); e ai ragazzi pure, visto che anche con una sola materia di tre, due o quattro si passa. Per questo motivo a me va bene il voto a maggioranza, a patto che si scriva nel verbalePaolo1974 ha scritto:
Se poi vogliamo parlare dell'opportunità o meno del voto a maggioranza o di quei Dirigenti che fanno in tuti i modi per non applicarlo, e qui non c'è differrenza di grado, allora è un altro discorso.
E' tutto che traballa, norma, voto a maggioranza, precari ....
Per me nessun vuoto normativo. Per quanto riguarda scrivere nel verbale, quest'ultimo, come detto nella guida che hai linkato, più è dettagliato meglio è. Quindi il cosidetto "voto di consiglio" o di maggioranza va scritto nel verbale. Non fosse altro perché il verbale deve riportare fedelmente ciò che è stata la seduta.
Paolo1974- Moderatore
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Re: Ammissione all'esame conclusivo: Collegio Docenti limita il CdC
SOS SCRUTINI, AMMISSIONI E DIRIGENTI SCOLASTICI... UDITE UDITE, SUCCEDE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI QUESTA POVERA NOSTRA ITALIA : :evil:
Spero che nelle vostre scuole ci sia più serietà, a me non piace questa scuola secondaria di primo grado spensierata :bounce:con Dirigenti Scolastici che promuovono a tutto spiano i furbi e gli ignoranti. Ma anche da voi è così? Ma perché i nostri colleghi delle superiori non protestano fermamente sulla preparazione di base con cui gli alunni arrivano da loro? Ma non si era cercato qualche anno fa di riportare la scuola italiana ad una maggiore serietà? Ma nessuno sorveglia attentamente quello che fanno i Dirigenti? Udite udite ciò che è successo da noi anche quest' anno (scuola secondaria di primo grado dell' Italia Centrale) :
Il nostro Dirigente ha proposto come orientamento generale al Collegio Docenti (e fatto approvare, con la motivazione che un orientamento generale in qualche modo ci dovesse essere) che non si ammettesse alla classe successiva in presenza di più di quattro (cioè cinque) insufficienze GRAVI (cinque volte il voto 4, dato che 1, 2 e 3 sono voti che alle medie non mette mai nessuno). In realtà poi questo Dirigente ha cercato di far sentire in colpa, in alcune occasioni pubbliche e soprattutto durante i consigli di classe di maggio, con velate battutine e allusioni varie, quei pochi docenti seri e coerenti che, poveri onesti professionisti, hanno il coraggio di dire le cose come stanno e di venire agli scrutini finali portando i loro 4 veritieri (alle medie c'è un sacco di alunni spensierati ed ignorantissimi :rabbit:che vivacchiano di anno in anno, sempre promossi perché tanto qualche sufficienza nelle materie più leggere ce l'hanno, tanto più che a noi docenti viene detto continuamente che la nostra dovrebbe essere una scuola solo "formativa").
La filosofia del nostro Dirigente Scolastico è questa, giudicatela voi : i ragazzi e i genitori hanno quasi sempre ragione e, tranne nel caso improbabile che tutti i voti siano insufficienti, quelli che lo sono sono colpa dei docenti che non hanno saputo trovare il modo di far arrivare l' alunno al 6, non hanno invece alcuna colpa gli alunni viziati, furbi, scansafatiche e disonesti (copiano, fingono malori improvvisi, stanno assenti nei giorni di verifica e cercano tutte le scuse e tutti i modi più ingegnosi per "fregare" i loro docenti).... Stante questa filosofia, inutile dire che molte professoresse si sono poi affrettate a venire allo scrutinio finale con il voto 5 (anziché 4) per non contrariare il Dirigente o addirittura hanno già arrotondato da sole il voto a 6, tanto lo avrebbe poi fatto arrotondare lui al Consiglio di classe...
Volete sapere com' è andata a finire, insomma? Giunti allo scrutinio, alunni con sei, sette 5 (spesso nelle materie che in terza sono poi oggetto degli scritti d' esame) sono stati ammessi a larga maggioranza alla classe successiva su proposta avanzata fermamente dal Dirigente e solo pochissimi docenti coerenti si sono opposti nella votazione (disgustati), mentre la maggior parte non ha scontentato il Dirigente Scolastico per piaggeria (l' umanità e la classe docente sono anche questo...) o per paura di possibili (e probabili) ritorsioni (permessi negati, dispetti sull' orario di servizio ecc.)
La Dirigente che ha preceduto il nostro attuale Dirigente, altra "perla", addirittura COLPEVOLIZZAVA quegli insegnanti che avevano il coraggio di scrivere una nota disciplinare nel registro di classe e lei diceva che si poteva sospendere solo con 3-4 note gravi come ad esempio quelle messe se viene picchiato un compagno (ma allora un alunno deve picchiarlo 4 volte quel povero compagno per essere sospeso?) , mentre non erano sufficienti 3-4 note messe per ripetuto disturbo delle lezioni e mancanza di rispetto verso i continui richiami degli insegnanti..
MA ANCHE NELLE VOSTRE SCUOLE SUCCEDE COSI'? (noi siamo nell' Italia centrale)
CHI DIFENDE NOI E L' ISTRUZIONE NAZIONALE DA DIRIGENTI COSI'?
Spero che nelle vostre scuole ci sia più serietà, a me non piace questa scuola secondaria di primo grado spensierata :bounce:con Dirigenti Scolastici che promuovono a tutto spiano i furbi e gli ignoranti. Ma anche da voi è così? Ma perché i nostri colleghi delle superiori non protestano fermamente sulla preparazione di base con cui gli alunni arrivano da loro? Ma non si era cercato qualche anno fa di riportare la scuola italiana ad una maggiore serietà? Ma nessuno sorveglia attentamente quello che fanno i Dirigenti? Udite udite ciò che è successo da noi anche quest' anno (scuola secondaria di primo grado dell' Italia Centrale) :
Il nostro Dirigente ha proposto come orientamento generale al Collegio Docenti (e fatto approvare, con la motivazione che un orientamento generale in qualche modo ci dovesse essere) che non si ammettesse alla classe successiva in presenza di più di quattro (cioè cinque) insufficienze GRAVI (cinque volte il voto 4, dato che 1, 2 e 3 sono voti che alle medie non mette mai nessuno). In realtà poi questo Dirigente ha cercato di far sentire in colpa, in alcune occasioni pubbliche e soprattutto durante i consigli di classe di maggio, con velate battutine e allusioni varie, quei pochi docenti seri e coerenti che, poveri onesti professionisti, hanno il coraggio di dire le cose come stanno e di venire agli scrutini finali portando i loro 4 veritieri (alle medie c'è un sacco di alunni spensierati ed ignorantissimi :rabbit:che vivacchiano di anno in anno, sempre promossi perché tanto qualche sufficienza nelle materie più leggere ce l'hanno, tanto più che a noi docenti viene detto continuamente che la nostra dovrebbe essere una scuola solo "formativa").
La filosofia del nostro Dirigente Scolastico è questa, giudicatela voi : i ragazzi e i genitori hanno quasi sempre ragione e, tranne nel caso improbabile che tutti i voti siano insufficienti, quelli che lo sono sono colpa dei docenti che non hanno saputo trovare il modo di far arrivare l' alunno al 6, non hanno invece alcuna colpa gli alunni viziati, furbi, scansafatiche e disonesti (copiano, fingono malori improvvisi, stanno assenti nei giorni di verifica e cercano tutte le scuse e tutti i modi più ingegnosi per "fregare" i loro docenti).... Stante questa filosofia, inutile dire che molte professoresse si sono poi affrettate a venire allo scrutinio finale con il voto 5 (anziché 4) per non contrariare il Dirigente o addirittura hanno già arrotondato da sole il voto a 6, tanto lo avrebbe poi fatto arrotondare lui al Consiglio di classe...
Volete sapere com' è andata a finire, insomma? Giunti allo scrutinio, alunni con sei, sette 5 (spesso nelle materie che in terza sono poi oggetto degli scritti d' esame) sono stati ammessi a larga maggioranza alla classe successiva su proposta avanzata fermamente dal Dirigente e solo pochissimi docenti coerenti si sono opposti nella votazione (disgustati), mentre la maggior parte non ha scontentato il Dirigente Scolastico per piaggeria (l' umanità e la classe docente sono anche questo...) o per paura di possibili (e probabili) ritorsioni (permessi negati, dispetti sull' orario di servizio ecc.)
La Dirigente che ha preceduto il nostro attuale Dirigente, altra "perla", addirittura COLPEVOLIZZAVA quegli insegnanti che avevano il coraggio di scrivere una nota disciplinare nel registro di classe e lei diceva che si poteva sospendere solo con 3-4 note gravi come ad esempio quelle messe se viene picchiato un compagno (ma allora un alunno deve picchiarlo 4 volte quel povero compagno per essere sospeso?) , mentre non erano sufficienti 3-4 note messe per ripetuto disturbo delle lezioni e mancanza di rispetto verso i continui richiami degli insegnanti..
MA ANCHE NELLE VOSTRE SCUOLE SUCCEDE COSI'? (noi siamo nell' Italia centrale)
CHI DIFENDE NOI E L' ISTRUZIONE NAZIONALE DA DIRIGENTI COSI'?
professore100- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 14.06.13
Re: Ammissione all'esame conclusivo: Collegio Docenti limita il CdC
ti chiediamo di non inserire più volte lo stesso messaggio, grazie
lallaorizzonte- Moderatore
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