Mi rispondete per piacere?
3 partecipanti
Mi rispondete per piacere?
Dopo la fine delle lezioni (8 giugno 2013) il docente è obbligato a presentarsi a scuola e firmare anche il registro delle presenze nei giorni in cui non è prevista nessuna attività (scrutini, consigli di classe, collegio docenti) contemplata nella circolare di adempimenti di fine anno scolastico? Infine, per la fruizione delle festività soppresse puo' essere disposta la loro effettuazione solo entro il 31 agosto 2013? Grazie
solare75- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 02.05.13
Re: Mi rispondete per piacere?
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giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: Mi rispondete per piacere?
1^domanda:
I docenti nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):
Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
Ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.
Ciò vale per qualsiasi ordine di scuola a lezioni terminate.
(fonte:http://www.orizzontescuola.it/guide/gli-obblighi-dei-docenti-dopo-il-termine-delle-lezioni)
2^domanda:
La normativa contrattuale di cui all´art. 14 del CCNL, infatti, non prevede il ricorso al provvedimento d´ufficio di concessione dei giorni di festività soppressa nei confronti del personale della scuola, e dei docenti in particolare, in quanto detto beneficio è regolato dalla legge 23.12.1977 n.937.
Detto beneficio è strettamente connesso all´anno scolastico di riferimento e per la sua fruizione si ha la seguente casistica:
1. Richiesta da parte del docente di fruire le giornate di festività soppresse nei periodi intercorrenti tra il termine delle lezioni e degli esami e l´inizio delle lezioni dell´anno scolastico successivo (art.14 CCNL).
2. In caso di mancata possibilità di fruizione, detto beneficio, in analogia con le ferie, sarà ammesso al pagamento sostitutivo al termine dell´attività lavorativa (personale a tempo indeterminato e determinato, art.15 comma 15 CCNL).
3. Nel caso di mancata richiesta da parte del docente di fruizione in detto periodo, il beneficio si riterrà rinunciato senza alcuna proroga né pagamento.
(fonte: http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?plug=faq&idcat=88&area=faq&id=2198)
I docenti nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):
Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
Ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.
Ciò vale per qualsiasi ordine di scuola a lezioni terminate.
(fonte:http://www.orizzontescuola.it/guide/gli-obblighi-dei-docenti-dopo-il-termine-delle-lezioni)
2^domanda:
La normativa contrattuale di cui all´art. 14 del CCNL, infatti, non prevede il ricorso al provvedimento d´ufficio di concessione dei giorni di festività soppressa nei confronti del personale della scuola, e dei docenti in particolare, in quanto detto beneficio è regolato dalla legge 23.12.1977 n.937.
Detto beneficio è strettamente connesso all´anno scolastico di riferimento e per la sua fruizione si ha la seguente casistica:
1. Richiesta da parte del docente di fruire le giornate di festività soppresse nei periodi intercorrenti tra il termine delle lezioni e degli esami e l´inizio delle lezioni dell´anno scolastico successivo (art.14 CCNL).
2. In caso di mancata possibilità di fruizione, detto beneficio, in analogia con le ferie, sarà ammesso al pagamento sostitutivo al termine dell´attività lavorativa (personale a tempo indeterminato e determinato, art.15 comma 15 CCNL).
3. Nel caso di mancata richiesta da parte del docente di fruizione in detto periodo, il beneficio si riterrà rinunciato senza alcuna proroga né pagamento.
(fonte: http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?plug=faq&idcat=88&area=faq&id=2198)
mariachiara78- Messaggi : 357
Data d'iscrizione : 20.08.10
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