Normativa su ruolo educatore nella scuola
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Normativa su ruolo educatore nella scuola
Salve,
vorrei sapere se esiste una normativa che regolamenta la presenza di educatori in una scuola. Intendo educatori di associazioni esterne che, per convenzioni con l'istituto scolastico più o meno lunghe nel tempo (da 1 a più mesi), vengono utilizzati come un supporto alle attività di sostegno, laddove la copertura oraria di un bambino con sostegno non è completa.
Nella mia scuola quest'anno è stato possibile attivare un servizio di questo tipo, ma già mi sembrano esserci qualche irregolarità, perciò domando a voi.
Per esempio, l'educatore può essere spostato dalla sua mansione di supporto al bambino per tenere una classe senza insegnante? Può rimanere in classe in presenza dell'insegnante lavorando con il bambino certificato? Oppure deve uscire dalla classe? Può tenere un gruppo di bambini fuori o dentro la loro classe?
Io sapevo che affidare all'educatore una classe, o parte di essa, in assenza di un insegnante è illegale, ma vorrei avere una conferma con riferimento a qualche legge.
Grazie in anticipo.
Marco
vorrei sapere se esiste una normativa che regolamenta la presenza di educatori in una scuola. Intendo educatori di associazioni esterne che, per convenzioni con l'istituto scolastico più o meno lunghe nel tempo (da 1 a più mesi), vengono utilizzati come un supporto alle attività di sostegno, laddove la copertura oraria di un bambino con sostegno non è completa.
Nella mia scuola quest'anno è stato possibile attivare un servizio di questo tipo, ma già mi sembrano esserci qualche irregolarità, perciò domando a voi.
Per esempio, l'educatore può essere spostato dalla sua mansione di supporto al bambino per tenere una classe senza insegnante? Può rimanere in classe in presenza dell'insegnante lavorando con il bambino certificato? Oppure deve uscire dalla classe? Può tenere un gruppo di bambini fuori o dentro la loro classe?
Io sapevo che affidare all'educatore una classe, o parte di essa, in assenza di un insegnante è illegale, ma vorrei avere una conferma con riferimento a qualche legge.
Grazie in anticipo.
Marco
marco10- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 15.02.11
Re: Normativa su ruolo educatore nella scuola
l'educatore non è un insegnnate e affidargli la classe è illegale.... può succedere, magari al cambio dell'ora, ma in ogni caso non è responsabile di qllo ke succede
forza- Moderatore
- Messaggi : 5304
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Normativa su ruolo educatore nella scuola
L' educatore viene assegnato a "quel" bambino e solo a lui. La sua presenza o meno in classe è legata solo alle necessità del bambino che gli è stato affidato e non può "tenere" una classe........."L’assistente all’autonomia e alla comunicazione è quindi un’assistenza specialistica ad personam (è infatti definito anche “assistente ad personam”) che dev’essere fornito al singolo studente con disabilità – in aggiunta all’assistente igienico-personale, all’insegnante di sostegno e agli insegnanti curricolari – per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione sussistenti nello studente.
La tradizionale applicazione di questo istituto ha avuto quali principali destinatari gli studenti con disabilità di comunicazione (udito e parola). Ma una corretta lettura del dettato normativo ha consentito la giusta diffusione dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione anche ad altre tipologie di disabilità.
Già l’articolo 42 citato, infatti, nell’affermare l’assistenza ai minorati psico-fisici, determina un ampio bacino di utenza, ma nonostante ciò – almeno in un primo momento – vi erano delle perplessità interpretative, visto che l’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92 si riferiva invece ad «alunni con handicap fisici o sensoriali».
L’interpretazione più corretta – anche alla luce della visione complessiva dell’integrazione dell’alunno disabile nell’ambiente scolastico e a garanzia del concreto ed effettivo diritto all’istruzione – si ritiene che debba fondarsi sulla necessità di garantire l’assistenza specialistica ad personam a tutti gli studenti con disabilità fisica, psichica o sensoriale, la cui gravità o limitazione di autonomia, determini l’inevitabile necessità di assistenza per un regolare apprendimento delle nozioni scolastiche (orientato in questo senso è chiaramente anche l’Accordo emanato dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008).
Pertanto è evidente che all’assistente per l’autonomia e comunicazione competano funzioni specifiche che differenziano questa figura dall’insegnante di sostegno, con cui deve cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del PEI (Piano Educativo Individualizzato).
L’assistente all’autonomia e alla comunicazione è quindi un operatore che media la comunicazione e l’autonomia dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico e ciò può compiersi anche mediante strategie e ausili necessari per garantire un’interazione efficace.
La procedura di assegnazione dell’assistente specialistico dev’essere frutto dell’azione sinergica dei diversi organi chiamati a garantire l’integrazione scolastica dell’alunno disabile. Innanzitutto nella certificazione della USL e nella diagnosi funzionale occorre che venga riconosciuta (o meno) la necessità di questa figura di assistenza. Sarà quindi lo stesso Gruppo Multidisciplinare (in cui siedono Scuola, USL ecc.), ovvero il Gruppo di Lavoro operativo di cui all’articolo 15, comma 1 della Legge 104/92, a completare le necessità e le modalità; il Dirigente Scolastico, invece, dovrà farsi portavoce presso l’Ente Pubblico locale, richiedendo per tempo di fornire l’assistente specializzato all’alunno nella figura professionale individuata dalla USL.
La competenza a fornire il servizio è dei Comuni per le scuole elementari e medie, della Provincia per le scuole superiori (articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98)."
La tradizionale applicazione di questo istituto ha avuto quali principali destinatari gli studenti con disabilità di comunicazione (udito e parola). Ma una corretta lettura del dettato normativo ha consentito la giusta diffusione dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione anche ad altre tipologie di disabilità.
Già l’articolo 42 citato, infatti, nell’affermare l’assistenza ai minorati psico-fisici, determina un ampio bacino di utenza, ma nonostante ciò – almeno in un primo momento – vi erano delle perplessità interpretative, visto che l’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92 si riferiva invece ad «alunni con handicap fisici o sensoriali».
L’interpretazione più corretta – anche alla luce della visione complessiva dell’integrazione dell’alunno disabile nell’ambiente scolastico e a garanzia del concreto ed effettivo diritto all’istruzione – si ritiene che debba fondarsi sulla necessità di garantire l’assistenza specialistica ad personam a tutti gli studenti con disabilità fisica, psichica o sensoriale, la cui gravità o limitazione di autonomia, determini l’inevitabile necessità di assistenza per un regolare apprendimento delle nozioni scolastiche (orientato in questo senso è chiaramente anche l’Accordo emanato dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008).
Pertanto è evidente che all’assistente per l’autonomia e comunicazione competano funzioni specifiche che differenziano questa figura dall’insegnante di sostegno, con cui deve cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del PEI (Piano Educativo Individualizzato).
L’assistente all’autonomia e alla comunicazione è quindi un operatore che media la comunicazione e l’autonomia dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico e ciò può compiersi anche mediante strategie e ausili necessari per garantire un’interazione efficace.
La procedura di assegnazione dell’assistente specialistico dev’essere frutto dell’azione sinergica dei diversi organi chiamati a garantire l’integrazione scolastica dell’alunno disabile. Innanzitutto nella certificazione della USL e nella diagnosi funzionale occorre che venga riconosciuta (o meno) la necessità di questa figura di assistenza. Sarà quindi lo stesso Gruppo Multidisciplinare (in cui siedono Scuola, USL ecc.), ovvero il Gruppo di Lavoro operativo di cui all’articolo 15, comma 1 della Legge 104/92, a completare le necessità e le modalità; il Dirigente Scolastico, invece, dovrà farsi portavoce presso l’Ente Pubblico locale, richiedendo per tempo di fornire l’assistente specializzato all’alunno nella figura professionale individuata dalla USL.
La competenza a fornire il servizio è dei Comuni per le scuole elementari e medie, della Provincia per le scuole superiori (articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98)."
Danessia- Messaggi : 223
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: Normativa su ruolo educatore nella scuola
Mi spiegate il ruolo dell'educatore? Fa didattica o no? Il mio verrà in SOSTITUZIONE dell'insegnante ma io nn me la sento di far fare all'educatore attività legate alla didattica, piuttosto vorrei che si occupasse delle attività più ludico ricreative o laboratoriali... Inoltre chi decide il suo orario? E' lui che deve adeguarsi all'orario dell'insegnante o no?
loisel- Messaggi : 706
Data d'iscrizione : 29.08.11
Re: Normativa su ruolo educatore nella scuola
In quanto educatore, il ruolo è prevalentemente educativo, ma ciò non toglie che l'educazione passi anche dalla didattica.
Non può lavorare in sostituzione dell'ins di sostegno, ma deve collaborare con questi per la realizzazione del PEI.
E' corretto che si dedichi ad attività laboratoriali, ma non solo.
Di solito io cerco di concordare l'orario con l'educatore, facendo in modo che sia funzionale ai bisogni dell'alunno, cerchiamo di venirci in contro il più possibile per trovare la soluzione migliore!
Non può lavorare in sostituzione dell'ins di sostegno, ma deve collaborare con questi per la realizzazione del PEI.
E' corretto che si dedichi ad attività laboratoriali, ma non solo.
Di solito io cerco di concordare l'orario con l'educatore, facendo in modo che sia funzionale ai bisogni dell'alunno, cerchiamo di venirci in contro il più possibile per trovare la soluzione migliore!
LaVale- Messaggi : 204
Data d'iscrizione : 25.10.09
Re: Normativa su ruolo educatore nella scuola
A me han detto che va ad integrazione dell'ins. di sostegno ma di fatto nn siamo mai insieme!!!!!
loisel- Messaggi : 706
Data d'iscrizione : 29.08.11
Re: Normativa su ruolo educatore nella scuola
I due ruoli sono diversi, quindi in teoria potrebbero anche essere in compresenza se fosse funzionale al raggiungimento di un dato obiettivo educativo e formativo, è vero però che raramente questo accade, perchè si ritiene più utile coprire il maggior numero di ore possibile. In ogni caso, non si tratta di integrazione al lavoro dell'insegnante di sostegno, ma di collaborazione tra le due figure.
LaVale- Messaggi : 204
Data d'iscrizione : 25.10.09
Re: Normativa su ruolo educatore nella scuola
Giusto! Vedremo come andrà a finire....
loisel- Messaggi : 706
Data d'iscrizione : 29.08.11
Re: Normativa su ruolo educatore nella scuola
L'educatore arriverà...ora mi hanno chiesto di stilare un documento che richieda le ore complessive dell'educatore (da nov. a maggio)...cioè una richiesta sulla organizzazione del lavoro educatore....so che nn spetterebbe a me ma pu di abbreviare i tempi lo faccio..... mi sapreste dare una mano...cioè come impostare la suddetta richiesta?
loisel- Messaggi : 706
Data d'iscrizione : 29.08.11
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