nuovo regolamento sulla formazione dei docenti
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nuovo regolamento sulla formazione dei docenti
Salve, volevo gentilmente sapere se con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento sulla formazione docenti, i diplomati rischiano non solo di perdere per sempre il valore abilitante del proprio diploma (sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica che un titolo di studio perderebbe il suo valore legale), ma verrebbe negato loro anche ...l'accesso alle graduatorie di III fascia di istituto !
Alla luce di tutto ciò il diploma magistrale ( abilitante a tutti gli effetti di legge ) per le g. i 2011-2013 sarà considerato titolo di accesso e possiamo dunque nuovamente iscriverci nelle g.i?
Alla luce di tutto ciò il diploma magistrale ( abilitante a tutti gli effetti di legge ) per le g. i 2011-2013 sarà considerato titolo di accesso e possiamo dunque nuovamente iscriverci nelle g.i?
Ospite- Ospite
il diploma magistrale è abilitante?
Volevo gentilmente capire quanto segue
da oltre dieci anni ci troviamo nella situazione di essere considerati abilitati di serie "B" ancorché il nostro diploma sia, a tutti gli effetti di legge, un titolo di abilitazione all'insegnamento così come espressamente riportato dal Decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo Unico sulla scuola) e, successivamente, nell'art. 15, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998:
Decreto legislativo n. 297 del 1994 - T.U. sulla scuola:
Art. 197: A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita,
rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 - Art. 15,
comma 7:
7. (Regolamento) I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.
Ad ulteriore e successiva conferma del valore abilitante del titolo, fa eco la Circolare Ministeriale 18 marzo 2003, n. 31, la quale, nel definire i titoli abilitanti richiesti al personale della scuola paritaria precisa in modo inequivocabile che:
Circolare Ministeriale 18 marzo 2003, n. 31
4.1 Personale docente
Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare. Tale Circolare conferma e ribadisce quanto già espresso dal D.P.R. 23 luglio 1998 ed afferma il valore abilitante (e quindi di "qualifica professionale") nella scuola privata paritaria presso cui i diplomati possono svolgere la loro attività sia come
personale dipendente, anche a tempo indeterminato, che come liberi professionisti e collaboratori autonomi. Configurando pertanto il possesso di una regolare qualifica professinale atta all'esercizio di una professione regolamentata. E' stato, inoltre ripetuto, impropriamente ed a sproposito da varie fonti, probabilmente molto male informate, che l'abilitazione all'insegnamento
nella scuola elementare da parte di coloro che hanno avuto accesso al ruolo, sia stata acquisita mediante il superamento del concorso a cattedra.
Alla luce di quanto disposto dalla Legge, tale affermazione è inequivocabilmente falsa. Infatti, a differenza dei concorsi ordinari per l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria, il concorso per l'insegnamento nella scuola
elementare non era finalizzato al conseguimento dell'abilitazione, ma esclusivamente alla formazione di una lista di docenti per la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici.
Si riportano, a conferma, gli articoli iniziali dei Decreti Ministeriali istitutivi dei concorsi ordinari del 1999:
Scuola elementare:
1. Ai sensi dell'art.399, comma 3, del D.L.vo n.297/94, in ciascuna
regione del
territorio nazionale è indetto un concorso per esami e titoli, per
l'accesso ai
ruoli provinciali degli insegnanti elementari, per la copertura dei posti
a tal fine
vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici
1999/2000,
2000/2001 e 2001/2002.
Scuola materna:
1. Ai sensi dell'art.399, comma 3, del D.L.vo n.297/94, in ciascuna regione del territorio nazionale è indetto un concorso, per esami e titoli, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale nonché per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale stessa, per la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici 1999-2000, 2000-2001 e 2001/2002.
Scuola secondaria:
1. Sono indetti concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n.39, non comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.354/1998. Come si evince, nel caso della scuola elementare, il concorso NON era finalizzato al conseguimento dell'abilitazione in quanto i Diplomati magistrale sono ex-lege abilitati all'insegnamento, ma rappresentava, esclusivamente, una procedura concorsuale ai soli fini del reclutamento. Da quanto esposto è assolutamente evidente, inoltre, che il titolo è pienamente conforme a quanto stablito dalla Direttiva 2005/36/CE sui "titoli di formazione" professionale: infatti, ai sensi della Legge italiana, il "Diploma di Maturità Magistrale", in quanto titolo di abilitazione all'insegnamento, ed a prescindere dall'avvenuta partecipazione dell'interessato ai "concorsi ordinari" non abilitanti, conseguito al termine di un percorso formativo avente per finalità la formazione professionale dei docenti di scuola elementare (ora primaria) e definito ex-lege abilitante a tale professione si configura a pieno diritto quale "titolo di formazione" della "professione regolamentata" di insegnante di scuola elementare (ora primaria), rispondendo in pieno alle definizioni di cui all'art. 3 della Direttiva 2005/36/CE, e rientrando, quindi, a pieno titolo tra i "titoli di formazione" certificabili ai sensi della citata Direttiva.
Alla luce di tutto ciò il diploma da istituto magistrale è considerato abilitante a tutti gli effetti di legge e da il diritto d' iscriversi nella 2a fascia delle g.a.e?
da oltre dieci anni ci troviamo nella situazione di essere considerati abilitati di serie "B" ancorché il nostro diploma sia, a tutti gli effetti di legge, un titolo di abilitazione all'insegnamento così come espressamente riportato dal Decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo Unico sulla scuola) e, successivamente, nell'art. 15, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998:
Decreto legislativo n. 297 del 1994 - T.U. sulla scuola:
Art. 197: A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita,
rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 - Art. 15,
comma 7:
7. (Regolamento) I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.
Ad ulteriore e successiva conferma del valore abilitante del titolo, fa eco la Circolare Ministeriale 18 marzo 2003, n. 31, la quale, nel definire i titoli abilitanti richiesti al personale della scuola paritaria precisa in modo inequivocabile che:
Circolare Ministeriale 18 marzo 2003, n. 31
4.1 Personale docente
Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare. Tale Circolare conferma e ribadisce quanto già espresso dal D.P.R. 23 luglio 1998 ed afferma il valore abilitante (e quindi di "qualifica professionale") nella scuola privata paritaria presso cui i diplomati possono svolgere la loro attività sia come
personale dipendente, anche a tempo indeterminato, che come liberi professionisti e collaboratori autonomi. Configurando pertanto il possesso di una regolare qualifica professinale atta all'esercizio di una professione regolamentata. E' stato, inoltre ripetuto, impropriamente ed a sproposito da varie fonti, probabilmente molto male informate, che l'abilitazione all'insegnamento
nella scuola elementare da parte di coloro che hanno avuto accesso al ruolo, sia stata acquisita mediante il superamento del concorso a cattedra.
Alla luce di quanto disposto dalla Legge, tale affermazione è inequivocabilmente falsa. Infatti, a differenza dei concorsi ordinari per l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria, il concorso per l'insegnamento nella scuola
elementare non era finalizzato al conseguimento dell'abilitazione, ma esclusivamente alla formazione di una lista di docenti per la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici.
Si riportano, a conferma, gli articoli iniziali dei Decreti Ministeriali istitutivi dei concorsi ordinari del 1999:
Scuola elementare:
1. Ai sensi dell'art.399, comma 3, del D.L.vo n.297/94, in ciascuna
regione del
territorio nazionale è indetto un concorso per esami e titoli, per
l'accesso ai
ruoli provinciali degli insegnanti elementari, per la copertura dei posti
a tal fine
vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici
1999/2000,
2000/2001 e 2001/2002.
Scuola materna:
1. Ai sensi dell'art.399, comma 3, del D.L.vo n.297/94, in ciascuna regione del territorio nazionale è indetto un concorso, per esami e titoli, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale nonché per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale stessa, per la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici 1999-2000, 2000-2001 e 2001/2002.
Scuola secondaria:
1. Sono indetti concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n.39, non comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.354/1998. Come si evince, nel caso della scuola elementare, il concorso NON era finalizzato al conseguimento dell'abilitazione in quanto i Diplomati magistrale sono ex-lege abilitati all'insegnamento, ma rappresentava, esclusivamente, una procedura concorsuale ai soli fini del reclutamento. Da quanto esposto è assolutamente evidente, inoltre, che il titolo è pienamente conforme a quanto stablito dalla Direttiva 2005/36/CE sui "titoli di formazione" professionale: infatti, ai sensi della Legge italiana, il "Diploma di Maturità Magistrale", in quanto titolo di abilitazione all'insegnamento, ed a prescindere dall'avvenuta partecipazione dell'interessato ai "concorsi ordinari" non abilitanti, conseguito al termine di un percorso formativo avente per finalità la formazione professionale dei docenti di scuola elementare (ora primaria) e definito ex-lege abilitante a tale professione si configura a pieno diritto quale "titolo di formazione" della "professione regolamentata" di insegnante di scuola elementare (ora primaria), rispondendo in pieno alle definizioni di cui all'art. 3 della Direttiva 2005/36/CE, e rientrando, quindi, a pieno titolo tra i "titoli di formazione" certificabili ai sensi della citata Direttiva.
Alla luce di tutto ciò il diploma da istituto magistrale è considerato abilitante a tutti gli effetti di legge e da il diritto d' iscriversi nella 2a fascia delle g.a.e?
Ospite- Ospite
Re: nuovo regolamento sulla formazione dei docenti
juventino77 ha scritto:Salve, volevo gentilmente sapere se con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento sulla formazione docenti, i diplomati rischiano non solo di perdere per sempre il valore abilitante del proprio diploma (sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica che un titolo di studio perderebbe il suo valore legale), ma verrebbe negato loro anche ...l'accesso alle graduatorie di III fascia di istituto !
Alla luce di tutto ciò il diploma magistrale ( abilitante a tutti gli effetti di legge ) per le g. i 2011-2013 sarà considerato titolo di accesso e possiamo dunque nuovamente iscriverci nelle g.i?
potrai iscriverti alla III fascia delle graduatorie di istituto, come abbiamo avuto modo di dirti più volte
lallaorizzonte- Moderatore
- Messaggi : 24491
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Re: nuovo regolamento sulla formazione dei docenti
juventino77 ha scritto:Volevo gentilmente capire quanto segue
Alla luce di tutto ciò il diploma da istituto magistrale è considerato abilitante a tutti gli effetti di legge e da il diritto d' iscriversi nella 2a fascia delle g.a.e?
no. attento a non fare copia e incolla da documenti prodotti da sindacati e associazioni, perchè ne snaturi il senso.
per il ministero la risposta alla tua domanda è negativa. poi le vie giudiziarie e parlamentari potranno andare in altra direzione, ma non credo che per il prossimo aggiornamento possa cambiare qualcosa
lallaorizzonte- Moderatore
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