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Licenziamento insegnante titolare

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Messaggio Da Giugy Sab Feb 26, 2011 1:38 pm

L'insegnante che supplisco dal 17 novembre si è licenziata. Ora il posto è vacante e il contratto andrà fino al 30 giugno. Mi spetta la proroga o la segreteria deve riscorrere la graduatoria?

Grazie
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Messaggio Da Paolo1974 Sab Feb 26, 2011 1:58 pm

Giugy ha scritto:L'insegnante che supplisco dal 17 novembre si è licenziata. Ora il posto è vacante e il contratto andrà fino al 30 giugno. Mi spetta la proroga o la segreteria deve riscorrere la graduatoria?

Grazie

Assolutamente la proroga.

Dopo il 31/12, anche per i posti che si rendono disponibili, le supplenze sono tutte considerate temporanee.

Nel tuo caso, infatti, non si tratta tecnicamente di un posto "vacante", così come lo intendiamo prima del 31/12, perché come ricorda il MIUR i posti dopo il 31/12 sono "posti non vacanti, resisi di fatto disponibili dopo la data del 31 dicembre, cioè di quei posti la cui disponibilità consegue generalmente ad una qualche causa interruttiva del precedente rapporto d’impiego (decesso, dimissioni) per i quali gli oneri derivanti dal successivo contratto che si è reso necessario sono rimessi alla competenza del rispettivo bilancio delle istituzioni scolastiche. Si tratta pertanto di supplenze temporanee..."


In quanto quindi supplenza temporanea, dal momento che tu eri già in vigenza di supplenza e nel frattempo il posto si è reso disponibile, ti spetta la proroga del contratto regolata dall'art 7/4 del d.m 131/07, che regola appunto la continuità didattica delle supplenze temporanee. Se co fossimo invece trovati prima del 31/12, la cattedra andava riassegnata dalle GE e la tua supplenza sarebbe decaduta.

La proroga ti spetta fino al termine delle lezioni e non fino al 30/6.
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Messaggio Da Giugy Sab Feb 26, 2011 2:03 pm

La segretaria questa mattina però mi ha detto che richiamerà e che il contratto andrà fino al 30 giugno! Io ho provato a dirle che il posto spetta a me perchè mi ricordavo di aver letto qualcosa qui su OS ma lei sosteneva il contraro! Lunedi proverò a farle vedere i riferimenti normativi...
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Messaggio Da Paolo1974 Sab Feb 26, 2011 2:14 pm

Giugy ha scritto:La segretaria questa mattina però mi ha detto che richiamerà e che il contratto andrà fino al 30 giugno! Io ho provato a dirle che il posto spetta a me perchè mi ricordavo di aver letto qualcosa qui su OS ma lei sosteneva il contraro! Lunedi proverò a farle vedere i riferimenti normativi...

Siamo alle solite.

Io ti dico di intimare subito il ricorso.

Bastano due riferimenti normativi da far vedere.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. n. AOOODGPER 934
D.G. per il personale della scuola
Uff. III
Roma, 4 febbraio 2011
AI DIRETTORI DEGLI UFFICI
SCOLASTICI REGIONALI
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
L O R O S E DI
Oggetto: Elenchi prioritari: quesiti.
Continuano a pervenire quesiti circa le modalità di copertura dei posti che si vengano a rendere
disponibili dopo il 31 dicembre, fino alla fine dell’anno scolastico o al termine delle attività
didattiche.
Si conferma, in proposito, quanto già chiarito con nota n. 1533 del 5 febbraio 2009.
La fattispecie sopradescritta riguarda, infatti, posti non vacanti, resisi di fatto disponibili dopo la
data del 31 dicembre, cioè di quei posti la cui disponibilità consegue generalmente ad una qualche
causa interruttiva del precedente rapporto d’impiego (decesso, dimissioni) per i quali gli oneri
derivanti dal successivo contratto che si è reso necessario sono rimessi alla competenza del
rispettivo bilancio delle istituzioni scolastiche. Si tratta pertanto di supplenze temporanee da
coprirsi scorrendo prima gli elenchi prioritari.
f.to. Il Direttore Generale
Luciano Chiappetta


Ciò vuol dire che tra una supplenza assegnata per una malattia e una assegnata per un posto che si rende disponibile non c'è nessuna differenza (tranne ovviamente il periodo di assegnazione della supplenza). Dopo il 31/12 sia l'una che l'altra viene assegnata dagli elnchi prioritari ed è pagata dalla scuola.

In quanto quindi "supplenza temporanea", cioè giuridicamente "temporanea", dev'essere regolata dall'art 7 del dm 131/07, che appunto regola le supplenze temporanee che assegnano i ds.

Cosa succede se un docente è in malattia e poi, senza rientrare, prolunga l'assenza prendendo, per esempio, congedo parentale?

Al docente, secondo l'art 7/4, viene prorogato il contratto.

Stessa cosa è dopo il 31/12 se il docente è in malattia e, senza rientrare, si licenzia, viene a mancare ecc.

Si passa sempre da "supplenza temporanea" a "supplenza temporanea", quindi va applicato anche in questo caso l'art 7/4 del dm 131/07:
"
4. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. "


Nel forum questo concetto lo abbiamo ripetuto fino alla noia, e per molto tempo prima che il MIUR lo chiarisse definitivamente con la nota del 4 febbraio che ti ho riportato.

Qui ti riporto una faq, anch'essa antecedente la nota del MIUR, dell'esperto in materie giuridiche e di scuola di Notizie della Scuola.



Proroga contratto di lavoro: in data 11/01/2011 ho nominato un supplente temporaneo dalla graduatoria "salvaprecari" per assenza per malattia di una docente t.i.; per la stessa mi è pervenuto a mezzo fax in data 18/01/2011 il verbale di visita collegiale che la dichiara inidonea all'insegnamento fino al 30/06/2012. Come regolarmi con il supplente? Gli devo prorogare il contratto oppure devo riconvocare perchè cambia la natura dell'assenza della titolare? Cambia la tipologia della supplenza? Continueremo a pagare noi oppure provvederà la D.P.S.V.T.?

A nostro parere, il caso in questione non implica una mutazione della tipologia della supplenza. In fatti, ai sensi del regolamento delle supplenze, tutti i posti che si rendono disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre, sono considerati sempre delle supplenze temporanee anche se durano sino al termine delle lezioni. Cosa diversa, invece, sarebbe rappresentata dall’ipotesi in cui il posto fosse risultato disponibile prima del 31 dicembre. In tale ipotesi, infatti, si sarebbe verificata una supplenza sino al termine delle attività didattiche ed il destinatario della stessa dovrebbe essere individuato dalle graduatorie provinciali e non da quelle d’istituto.

Tanto premesso nel caso di specie , a parere dello scrivente, va applicata l’ipotesi della proroga della supplenza per motivi di continuità didattica a favore del supplente in servizio.
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Messaggio Da Giugy Sab Feb 26, 2011 2:28 pm

Ti ringrazio moltissimo! Però ancora una domanda... cosa sono gli elenchi prioritari? :-)
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Messaggio Da Paolo1974 Sab Feb 26, 2011 2:34 pm

Giugy ha scritto:Ti ringrazio moltissimo! Però ancora una domanda... cosa sono gli elenchi prioritari? :-)

Gli elenchi del salva precari.

La nota del 4 febbraio è stata resa necessaria non a caso, perché molti uffici soclastici e molte scuole ritenevano che dopo il 31/12 un posto disponibile non poteva essere assegnato dal salva precari ma dalle graduatorie d'istituto, appunto perché si trattava di un posto disponibile e dal salva precari dovevano essere assegnate solo le "supplenze temporanee".

Sul forum abbiamo più volte detto e fatto capire, che dopo il 31/12, qualunque sia l'assenza, questa è una "supplenza temporanea", anche quindi un posto che si rende disponibile (decesso, licenziamento ecc.), e per questo va assegnato dal salva precari.

Infatti, se tu non fossi già "in supplenza", il posto andrebbe assegnato al salva precari e non alle Gradutorie d'istituto.

In ogni caso a te interessa questo concetto: trattandosi di supplenza temporanea, visto che ci troviamo dopo il 31/12, qualunque sia la causa dell'assenza del titolare se quest'ultimo non rientra in classe tra un'assenza un'altra a te spetta la proroga.

A nulla rilevando che la "seconda" assenza è il licenziamento.

Quindi ti spetta la proroga.
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Messaggio Da Giugy Sab Feb 26, 2011 2:41 pm

Quindi la proroga spetta a me anche se non sono nel salvaprecari. Bene! Grazie!
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