Ho diritto alla precedenza per art. 104?
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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Ho diritto alla precedenza per art. 104?
Promemoria primo messaggio :
Titolare nello stesso comune ma in distretto diverso dell'assistito, dovrei avere diritto alla precedenza se chiedo oltre alle scuole singole anche il distretto dell'assistito, ma se indico ricongiungimento al genitore da assistere l'lunica opzione è il comune che essendo lo stesso non è selezionabile. Mi considereranno la precedenza? Quando richiedo calcola punteggio non ci sono indicazioni sulla precedenza. C'è qualcuno che è nella mia stessa situazione? Grazie
Titolare nello stesso comune ma in distretto diverso dell'assistito, dovrei avere diritto alla precedenza se chiedo oltre alle scuole singole anche il distretto dell'assistito, ma se indico ricongiungimento al genitore da assistere l'lunica opzione è il comune che essendo lo stesso non è selezionabile. Mi considereranno la precedenza? Quando richiedo calcola punteggio non ci sono indicazioni sulla precedenza. C'è qualcuno che è nella mia stessa situazione? Grazie
andante- Messaggi : 121
Data d'iscrizione : 01.03.11
Re: Ho diritto alla precedenza per art. 104?
ho letto questo ora, per chiarirmi ancora meglio. anche se non capisco se sono io a prendermene cura perchè non devo avere la scuola vicino al suo domicilio.
ti ringrazio delle informazioni. nel caso mi danno una scuola lontana, posso con le utilizzazioni, sceglierne una vicino in questo caso usufruendo della precedenza, o anche in questo caso non vale?
La concessione dei 3gg di permesso di cui all'art. 33 comma 3 L.104/92 è indipendente dalla precedenza di cui all'art. 7 Punto V del suo C.C.N. di appartenenza che in forma restrittiva prevede tale beneficio solo in mancanza dei genitori o inabilità totale degli stessi.
Art. 7 punto V C.C.N. mobilità:
"........Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità...."
I 3 giorni di permesso, diversamente, come disposto anche dalla Funzione Pubblica, possono spettare al familiare che ne chiede la fruizione anche in presenza di altri familiari che prestano assistenza o non lavoratori.
ti ringrazio delle informazioni. nel caso mi danno una scuola lontana, posso con le utilizzazioni, sceglierne una vicino in questo caso usufruendo della precedenza, o anche in questo caso non vale?
La concessione dei 3gg di permesso di cui all'art. 33 comma 3 L.104/92 è indipendente dalla precedenza di cui all'art. 7 Punto V del suo C.C.N. di appartenenza che in forma restrittiva prevede tale beneficio solo in mancanza dei genitori o inabilità totale degli stessi.
Art. 7 punto V C.C.N. mobilità:
"........Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità...."
I 3 giorni di permesso, diversamente, come disposto anche dalla Funzione Pubblica, possono spettare al familiare che ne chiede la fruizione anche in presenza di altri familiari che prestano assistenza o non lavoratori.
cris80- Messaggi : 284
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: Ho diritto alla precedenza per art. 104?
a quanto ho capito tua madre non è inabile totale, quindi la precedenza non c'è. Riguardo alle assegnazioni puoi:
IV. ASSISTENZA
g) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia:
− coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di diversamente abile in situazione di gravità.
− unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore diversamente abile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
h) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il terzo grado (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o affidatario di persona diversamente abile in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto diversamente abile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.In relazione ai punti g ed h:
- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I. del 16.02.2010, (in particolare i punti a, b) e dall’art. 4 dell’O.M. n 19 del 19.02.2010. La condizione di
15
esclusività dell’assistenza al soggetto diversamente abile è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
IV. ASSISTENZA
g) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia:
− coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di diversamente abile in situazione di gravità.
− unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore diversamente abile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
h) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il terzo grado (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o affidatario di persona diversamente abile in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto diversamente abile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.In relazione ai punti g ed h:
- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I. del 16.02.2010, (in particolare i punti a, b) e dall’art. 4 dell’O.M. n 19 del 19.02.2010. La condizione di
15
esclusività dell’assistenza al soggetto diversamente abile è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 60
Località : milano
Re: Ho diritto alla precedenza per art. 104?
grazie nel mille, nel caso proverò a diminuire la distanza con le utilizzazioni, che si possono fare anche nella stessa provincia.
cris80- Messaggi : 284
Data d'iscrizione : 23.08.10
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